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In effetti, la pericolosita’ âEuroËœsemplice’ e’ stata sia contestata che riconosciuta e, pertanto, la sua sussistenza (o meno) e’ motivo di discussione nel merito (neanche affrontato nel ricorso) e non certo di competenza.
Inoltre, il giudizio di pericolosita’ soggettiva e’ da qualificarsi come “giudizio storico” di tipo constatativo (alimentato dall’apprezzamento di condotte specifiche) cui si unisce la parte “prognostica” relativa alle probabili condotte future (sul punto, Sez. 1 n. 23641 del 11.2.2014, Mondini, rv 260104) ed e’ pertanto ben possibile che – dovendosi analizzare una condizione durevole e non una singola condotta – vengano ricomprese nell’inquadramento di tipizzazione (ossia nella operazione di riconduzione delle emergenze fattuali alle ipotesi normativamente tipizzate di pericolosita’) sia condotte riconducibili alle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera a e b, che condotte riconducibili alle ipotesi tipiche di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1 (e dunque Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera c) del testo di legge. Cio’ che rileva, in simili casi, e’ che la titolarita’ della proposta provenga dall’organo competente in ragione dell’inquadramento ipotizzato (nel caso in esame di pericolosita’ semplice) e che tale inquadramento non sia ictu oculi incoerente rispetto alla base fattuale offerta (ad esempio, li’ dove si elevi l’azione per pericolosita’ semplice a fronte di una unica condotta principale di associazione mafiosa).
1.2 Cio’ posto (in tema di competenza funzionale), va detto che manifestamente infondato e’ anche il motivo relativo alla competenza territoriale.
E’ noto che la nozione di dimora di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 5, comma 4, non riproduce la nozione civilistica ma va correlata alla funzione dell’intervento giurisdizionale che e’ quello di arginare la pericolosita’ del soggetto li’ dove la stessa viene a manifestarsi.
In tal senso si e’ ritenuto – nella presente sede di legittimita’ – che ove detta pericolosita’ si sia manifestata, nel corso del tempo, in piu’ luoghi, va individuato il Tribunale competente in quello del luogo ove sono stati posti in essere i comportamenti di maggiore gravita’, a nulla rilevando eventuali modifiche della formale residenza del proposto: (…nel procedimento di prevenzione la competenza si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualita’ della pericolosita’ sociale – nel luogo in cui, al momento della proposta, o, per essere piu’ precisi, della decisione, la pericolosita’ si manifesti: e, nell’ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, dove le condotte di “tipo qualificato” appaiano di maggior spessore e rilevanza…), cosi’ Sez. Un., 3.7.1996, n.18, Simonelli.
Ora, i contenuti di tale decisione (emessa in una ipotesi di pericolosita’ qualificata) non autorizzano in alcun modo a ritenere che – come prospettato dal ricorrente – in caso di pericolosita’ semplice debba individuarsi la competenza territoriale esclusivamente sulla base del luogo di commissione del âEuroËœfatto piu’ grave’, tra i diversi posti a base della cognizione.
Cio’ perche’ – lo si ripete – il giudizio di prevenzione personale e’ inquadramento di una “condizione” e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto, dunque ad essere rilevante e’ il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosita’ si sia manifestata con maggiore continuita’ (in tal senso, di recente, Sez. 1 n. 45380 del 7.7,2015, rv 265255).
Nel caso in esame, peraltro, la condotta di estorsione (realizzata materialmente a Milano ma nell’ambito di un accordo criminoso consumatosi in (OMISSIS)) e’ particolarmente risalente nel tempo, mentre le condotte successive – commesse nel territorio sottoposto alla giurisdizione di Monza – hanno effettivamente manifestato continuita’ e radicamento nel territorio lombardo, il che esclude in radice la fondatezza del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 2,000,00.
2. Inammissibile e’ anche il ricorso proposto da (OMISSIS).
2.1 Sul punto va operata una premessa. La (OMISSIS) ha proposto ricorso quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) sottoposta a vincolo (le quote sociali sono tutte oggetto di confisca), mentre avrebbe dovuto esercitare – in proprio – i diritti nascenti dalla incisa titolarita’ delle quote sociali. Ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono infatti i “beni” riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto e pertanto li’ dove si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche la procedura di prevenzione riguarda in qualita’ di terzi apparenti titolari – non gia’ le persone giuridiche in quanto tali, ma le persone fisiche che, in quanto di titolari delle quote sociali, incise dal sequestro, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della “disponibilita’” dei beni in capo al proposto (in tal senso, gia’ Sez. 1 n. 48882 del 8.10.2013, rv 257605, nonche’ spunti in Sez. 5 n. 5002 del 11.11.1997 e Sez. 5 n. 16583 del 22.1.2010). Diversa e’, invece, l’ipotesi di terzi “creditori”, cui non e’ contestata alcuna attivita’ di occultamento della proprieta’ di beni, ma che rivendicano la condizione di buona fede all’atto della contrattazione con il soggetto pericoloso. In tale secondo caso la domanda di tutela va proposta dal titolare del credito, sia esso persona fisica o persona giuridica, non venendo in rilievo il tema della âEuroËœdisponibilita’ mediata’ del bene in capo al proposto, ma questione giuridica del tutto diversa (tutela dell’affidamento).
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