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– gli acquisti immobiliari realizzati nel (OMISSIS) sono derivati da provvista versata in contanti sui conti della societa’ per Euro 112.000,00 e le captazioni di conversazioni relative al procedimento penale n. 7221/2005, riportate per stralci, testimoniano in modo inequivoco che l’acquirente reale fu (OMISSIS);
– analogamente, l’acquisto del bar in (OMISSIS) avvenuto nel (OMISSIS) e’ stato realizzato quasi integralmente attraverso previo versamento di contanti sui conti della societa’ e le captazioni ambientali dimostrano che l’effettivo gestore era il (OMISSIS);
– anche gli acquisti immobiliari del (OMISSIS) in (OMISSIS) sono stati realizzati con la stessa tecnica (previo versamento di contanti sui conti riferiti alla (OMISSIS)) cosi’ come il pagamento delle rate di mutuo derivante da accollo (anche qui quasi integralmente previo versamento di denaro contante prossimo alla scadenza delle rate). Le trattative, per come emerge dalle prova raccolte in sede penale, sono state condotte dal (OMISSIS) e l’assunzione della (OMISSIS) presso la (OMISSIS) era fittizia e strumentale alla accettazione del subingresso nel rapporto di mutuo.
Gli immobili siti in (OMISSIS).
Per quanto riguarda, inoltre gli immobili siti in (OMISSIS), dunque nella terra di origine del (OMISSIS), la Corte di secondo grado ricostruisce in questi termini la vicenda:
– (OMISSIS) (non appellante) nel (OMISSIS) acquista da (OMISSIS) (sorella del proposto) un terreno ricevuto dalla (OMISSIS) per successione, pagandolo circa Euro 25.000,00;
– (OMISSIS) non gradisce tale cessione di un bene famiglia (fatto di cui non era stato preavvisato) e, anche attraverso inequivoche minacce, riacquista di fatto – ad inizio del (OMISSIS) – il terreno (che resta formalmente intestato a (OMISSIS)), su cui il (OMISSIS) aveva iniziato ad edificare due abitazioni, per Euro 36.000,00, come risulta da una serie di intercettazioni realizzate in sede penale e riportate in larga misura nel provvedimento oggi impugnato.
Come si e’ detto, il terreno resta formalmente intestato a (OMISSIS), che termina i due manufatti e ne cura la vendita in favore degli acquirenti: (OMISSIS) e (OMISSIS) vedono riconosciuta la non fittizieta’ dell’acquisto (con restituzione dell’immobile confiscato in primo grado) mentre la Corte di merito conferma la confisca in danno degli altri acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS).
Trattandosi di vicenda unitaria, va illustrata la motivazione nel suo complesso, anche per la parte non gravata da ricorso.
(OMISSIS) e (OMISSIS) concludono l’acquisto nel (OMISSIS) (con lavori di edificazione in atto), dietro il pagamento di Euro 50.000,00 per destinazione abitazione. La costruzione viene ultimata nel (OMISSIS).
La Corte di Appello afferma, in premessa, che “il fatto che (OMISSIS) avesse deciso di riacquistare il terreno che (OMISSIS) aveva ricevuto da (OMISSIS) non implica necessariamente che avesse la disponibilita’ del sovrastante fabbricato”. L’acquisto del manufatto da parte della coppia (OMISSIS)/ (OMISSIS) viene ritenuto reale e non fittizio, in ragione: a) del fatto che l’avvenuto pagamento in contanti, pur sospetto, non prova che la provvista economica non fosse degli acquirenti; b) del fatto che sui conti della coppia vi era capienza sufficiente nel (OMISSIS), in larga misura giustificata dai redditi e dallo svincolo di buoni fruttiferi postali.
Diversa soluzione viene adottata per l’acquisto posto in essere dalla coppia (OMISSIS)/ (OMISSIS).
Costoro acquistano l’immobile (ancora in costruzione) dal (OMISSIS) nel (OMISSIS), sempre per la somma di Euro 50.000,00. Nell’atto di acquisto si fa riferimento al fatto che il prezzo viene pagato mediante utilizzo del mutuo fondiario che risulta concesso in pari data (per Euro 75.000,00) dalla (OMISSIS) di (OMISSIS). L’immobile viene destinato ad abitazione familiare.
Secondo gli appellanti il mutuo e’ stato erogato in modo regolare, con garanzia fornita dai genitori della (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e con aiuto di una zia. Negli anni successivi la coppia ha migliorato la condizione economica, posto che (OMISSIS) e’ dipendente di una societa’ di (OMISSIS) e la (OMISSIS) e’ insegnante. Per il completamento dell’immobile e’ stato acceso un secondo mutuo (con estinzione del precedente) presso la (OMISSIS).
La Corte di merito decide, invece, per la fittizieta’ dell’acquisto sulla base delle considerazioni che seguono:
– la coppia conosceva (OMISSIS), posto che in precedenza aveva abitato in un immobile di proprieta’ di costui, versando un modesto canone di locazione;
– la coppia all’atto dell’acquisto del grezzo non aveva sufficenti risorse economiche;
– solo attraverso il mutuo concesso dalla (OMISSIS), materialmente erogato nel (OMISSIS), risulta possibile immaginare l’esistenza della provvista;
– da tale conto, dopo l’erogazione del mutuo, emerge il versamento di Euro 50.000,00 a favore di (OMISSIS), cosi’ come emerge la nuova erogazione del mutuo successivo per completare i lavori, ma circa la meta’ dell’importo delle restituzioni – peraltro non totali risulta proveniente da versamenti in contanti per circa Euro 35.000,00, nel corso degli anni successivi;
– il valore stimato dell’immobile e’ pari ad Euro 250.000,00, il che determina il verosimile impiego di risorse maggiori per il suo completamento, la cui provenienza e’ dubbia, atteso che i genitori di (OMISSIS) non avevano fonti di reddito idonee a sostenere gli esborsi indicati dallo stesso.
Viene dunque confermata la confisca dell’immobile, ritenendosi fittizia la sua intestazione.
4. I ricorsi.
Avverso detto decreto sono stati proposti i seguenti ricorsi.
4.1 (OMISSIS) ha proposto ricorso a mezzo dell’avv. (OMISSIS) in data 27 maggio 2016.
Al primo e unico motivo si deduce la incompetenza territoriale e funzionale della Procura di Monza, organo proponente, con correlata violazione di legge e nullita’ del procedimento. Premessa la interpretazione giurisprudenziale della nozione di âEuroËœdimora’, il ricorrente evidenzia che li’ dove le condotte siano molteplici, va individuata la competenza rispetto al luogo in cui si sono verificate quelle di maggior spessore e rilevanza.
I fatti di maggiore gravita’ (estorsione aggravata dal metodo mafioso) sono stati commessi dal (OMISSIS) nel territorio di (OMISSIS) e non in quello di (OMISSIS), sicche’ la competenza era da attribuirsi agli organi calabresi, peraltro in ordine alla pericolosita’ âEuroËœqualificata’ (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4) e non alla pericolosita’ generica o semplice.
Con successivi motivi aggiunti, a firma dell’avv. (OMISSIS), si coltiva il ricorso e si afferma che le condotte poste a base della proposta portano a ritenere inquadrata la persona del (OMISSIS) nella qualificazione normativa di pericolosita’ qualificata, il che – anche a voler ritenere superata la questione della competenza territoriale – avrebbe dovuto radicare la titolarita’ dell’azione nella Procura Distrettuale di Milano. Si ribadisce la richiesta di annullamento della decisione.
4.2 (OMISSIS) ricorre quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. (societa’ in sequestro e confisca) con atto principale depositato il 3 giugno 2016 e successivi motivi aggiunti del 28.4.2017.
Nell’atto di ricorso si deduce, al primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sul tema della ritenuta non rilevanza dell’ipotesi di evasione fiscale.
La tesi difensiva, asseverata dalla consulenza di parte, sarebbe stata illegittimamente disattesa, posto che l’evasione fiscale era sostenuta da un’ipotesi concreta di quantificazione e risultava posta in essere non gia’ dal proposto, quanto da un soggetto terzo.
Al secondo motivo si deducono analoghi vizi in riferimento alla totalita’ della confisca.
Le allegazioni della societa’ avevano, quantomeno dimostrato la capacita’ reddituale parziale – attraverso l’impiego dei ricavi – li’ dove la confisca e’ stata realizzata in misura integrale.
Al terzo motivo si deducono analoghi vizi sul tema della dimostrazione della fittizia intestazione dei beni.
L’accusa non ha fornito alcuna dimostrazione in proposito, in violazione delle norme regolatrici.
Con motivi aggiunti si deduce la violazione del ne bis in idem in riferimento al provvedimento di restituzione dei medesimi beni in sede cautelare penale (Trib. Milano del 17.2.2011).
4.3 (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto due atti di ricorso, con successive memorie.
Nel primo atto, a firma dei difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), muniti di procura speciale, si deduce al primo motivo l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, e l’apparenza di motivazione.
La Corte di merito valorizza un dato non rilevante, rappresentato dalla pretesa conoscenza tra la coppia ed il (OMISSIS), in modo difforme rispetto a quanto ritenuto, nel medesimo provvedimento, nel caso di (OMISSIS) e (OMISSIS).
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