Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23581.

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2. – Il motivo e’ fondato.
L’articolo 2558 c.c. stabilisce che “se non e’ pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Il che vuol dire che i contratti strumentali all’esercizio dell’azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all’articolo 1406 c.c., secondo cui un contraente puo’ sostituire a se’ un terzo nei rapporti negoziali purche’ l’altra parte vi consenta. Secondo l’articolo 2560 c.c., poi, “l’alienante non e’ liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all’articolo 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia gia’ eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte e’ regolata dall’articolo 2560. E’ dunque principio condiviso (in questo senso espressamente Cass. 16 giugno 2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall’articolo 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, e’ destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in se’ soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell’articolo 2558 (Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; Cass. 8 maggio 1981, n. 3027), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto.
La previsione dettata dall’articolo 2560 c.c., comma 1, concernente la permanente responsabilita’ dell’alienante ordine ai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda maturati anteriormente al trasferimento, e’ completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilita’ del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Si realizza in tal modo una responsabilita’ del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarieta’ tra cedente e cessionario dell’azienda commerciale, solidarieta’ peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass. 3 marzo 1994, n. 2108; Cass. 25 febbraio 1987, n. 1990; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20577).

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