Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23581.

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Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarieta’ del cessionario dell’azienda per i debiti concernenti l’esercizio dell’azienda ceduta e’ posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante: per questo essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di cui si e’ appena dato conto. Perseguendo una finalita’ di tutela dei creditori aziendali, la norma e’ percio’ dalla dottrina giudicata inderogabile in conformita’ ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l’esclusione della sua operativita’ in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori.
Tale essendo il quadro complessivo della disciplina da applicarsi, questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che la norma dettata dall’articolo 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto (Cass. 16 giugno 2004, n. 11318).
Con quest’ultima decisione, sulla scia di Cass. 7 novembre 2003, n. 16724, questa Corte ha stabilito, per i fini dell’applicazione dell’articolo 2558 c.c., che la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volonta’ contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato; ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’articolo 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volonta’ contrattuale, la successione nei rapporti di credito (articolo 2559 c.c.) e di debito (articolo 2560 c.c.) nonche’ nei rapporti di lavoro subordinato (articolo 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce “conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa”, intendendo come si e’ detto la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto.
Tale lettura dell’articolo 2560 c.c. trova indiretta conferma nell’articolo 104 bis, u.c., L. Fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilita’ della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c.: il che vai quanto dire, per l’appunto, che, pur nell’ipotesi di affitto di azienda attuato nell’ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l’articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all’esito della retrocessione dell’azienda affittata, la responsabilita’ della procedura per i debiti sorti a carico dell’affittuario.
Va da se’ che il Tribunale, nel denegare l’ammissione del credito insinuato da (OMISSIS) S.p.A. e’ incorso in violazione dei principi appena esposti, sicche’ il decreto impugnato va cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

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