Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 5 dicembre 2017, n. 29139. L’articolo 2497 c.c., comma 3, non prevede una condizione di procedibilita’ dell’azione contro la societa’ che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento

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3. – Il secondo motivo e’ assorbito, come pure il terzo, quest’ultimo non formulato peraltro quale censura autonoma, risultando in esso enunciato piuttosto l’auspicato esito, circa le spese, dell’accoglimento degli altri due.

4. – Con riguardo al ricorso incidentale, e’ pregiudiziale, precludendo l’esame del motivo, il rilievo d’ufficio della inammissibilita’ dell’appello sul punto.

La sentenza del Tribunale di Messina dell’8 maggio 2008 ha separato dalle altre la causa proposta avverso i convenuti, odierni ricorrenti incidentali, dopo avere respinto l’eccezione di “difetto di giurisdizione” per clausola arbitrale statutaria.

Proposto appello, la corte territoriale ha confermato la medesima statuizione.

Tuttavia, la pronuncia di primo grado, che ha deciso solo sulla competenza della domanda proposta avverso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), poteva essere impugnata unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all’articolo 42 c.p.c., avendo pronunciando sulla competenza senza decidere il merito della causa in questione (cfr. Cass. 25 ottobre 2016, n. 21523).

Al riguardo, questa Corte ha anche chiarito (Cass. 21 novembre 2006, n. 24681), che la sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, e’ impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all’articolo 47 c.p.c.; pertanto, l’appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato contro la decisione definitiva a seguito di riserva di impugnazione differita, e’ inammissibile, e tale inammissibilita’, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, e’ rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimita’.

Laddove, quindi, la Corte di cassazione abbia rilevato d’ufficio una causa di inammissibilita’ dell’appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame (Cass. 27 novembre 2014, n. 25209; nonche’, e multis, 26 luglio 2016, n. 15370; 13 novembre 2009, n. 24047).

5. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, perche’ prosegua il giudizio, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “L’articolo 2497 c.c., comma 3, non prevede una condizione di procedibilita’ dell’azione contro la societa’ che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della societa’ controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla societa’ capogruppo l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attivita’ di direzione e coordinamento”.

Al giudice del merito si demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ relativo alla causa avente ad oggetto la responsabilita’ della societa’ che esercita la direzione e il coordinamento, di cui al ricorso principale.

6. – Tenuto conto, infine, della cassazione senza rinvio con riguardo alla statuizione di conferma del diniego della competenza arbitrale sulla causa di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, occorre provvedere, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, alla regolazione delle spese di appello (pendendo, per il merito, secondo le affermazioni dei difensori, la relativa controversia in primo grado), nonche’ delle spese del presente giudizio di legittimita’: ma, in considerazione del rilievo officioso della questione, esse vengono interamente compensate.

Non puo’ trovare applicazione, infine, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, posto che i ricorrenti incidentali non sono tecnicamente soccombenti e deve interpretarsi restrittivamente la norma in questione, in quanto lato sensu sanzionatoria (Cass. 25 febbraio 2016, n. 3703).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per il prosieguo del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, demandando altresi’ ad essa la liquidazione delle spese di legittimita’; pronunciando sul ricorso incidentale, cassa senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata perche’ l’appello incidentale non poteva proporsi, compensando al riguardo per intero tra le parti le spese dell’appello e del presente giudizio di legittimita’.

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