Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 5 dicembre 2017, n. 29139. L’articolo 2497 c.c., comma 3, non prevede una condizione di procedibilita’ dell’azione contro la societa’ che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento

L’articolo 2497 c.c., comma 3, non prevede una condizione di procedibilita’ dell’azione contro la societa’ che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della societa’ controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla societa’ capogruppo l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attivita’ di direzione e coordinamento

Sentenza 5 dicembre 2017, n. 29139
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25869/2014 proposto da:

(OMISSIS), quale liquidatore e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di Roma – Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

– resistente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a. in concordato preventivo, (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 78/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale; rigetto dell’incidentale;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali (OMISSIS) + 2, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per il resistente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Messina con sentenza del 4 febbraio 2014 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa citta’ dell’8 maggio 2008, la quale, per quanto qui rileva, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nel gennaio 2007, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., comma 1, da (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS), soci di minoranza della (OMISSIS) s.r.l., avverso la controllante di quest’ultima, la (OMISSIS) s.p.a., nonche’ contro la (OMISSIS) B.V., unica azionista della prima; la corte d’appello ha, inoltre, confermato la decisione di primo grado, laddove essa ha statuito la competenza del giudice ordinario e l’insussistenza della competenza arbitrale sull’azione proposta nei confronti degli amministratori della societa’ dominata.

La corte territoriale ha condiviso la tesi del tribunale, secondo cui la procedibilita’ della domanda dei soci della controllata, volta alla condanna della capogruppo (e della controllante di questa, dopo l’estinzione della stessa) al risarcimento del danno per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e’ subordinata alla preventiva escussione del patrimonio della controllata medesima.

Ha ritenuto che a tale conclusione induce il dato letterale della norma, il quale individua il patrimonio della societa’ dominata come da aggredire in prima battuta, nonche’ il corretto equilibrio tra le posizioni dei soci e creditori della controllata e quelle dei soci e creditori della controllante, evitando che i soci esterni di questa siano inutilmente aggrediti.

Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dagli ex amministratori della societa’ dominata, ha osservato che la clausola compromissoria e’ stata eliminata dall’assemblea straordinaria di (OMISSIS) s.p.a. del 28 febbraio 2006, onde, ai sensi dell’articolo 5 c.p.c., resta irrilevante la sua vigenza al momento in cui i convenuti ricoprirono la carica di amministratori, essendo stata l’azione proposta solo nel gennaio 2007.

Avverso questa sentenza propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l., affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso la (OMISSIS) B.V., nonche’ gli ex amministratori, proponendo altresi’ questi ultimi ricorso incidentale per un motivo.

La ricorrente ha depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *