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Sennonche’, avendo riguardo ai canoni di comune ragionevolezza, proprio la mancata conoscenza di (OMISSIS) da parte dei dipendenti della filiale doveva indurre la (OMISSIS) ad esigerne la presenza fisica presso i locali dell’agenzia, cosi’ da verificare, nel modo piu’ accurato, l’identita’ del richiedente: verifica da attuarsi, ad esempio, attraverso la visione, da parte del funzionario competente, della patente o di altro documento personale che associasse le generalita’ dello stesso (OMISSIS) alla fotografia identificativa del soggetto recatosi presso la filiale per disporre delle somme giacenti sul conto; ovvero merce’ il rilascio, da parte di quest’ultimo, di un saggio grafico che consentisse di verificare se la firma in tal modo acquisita coincidesse con lo specimen. E tali cautele dovevano ritenersi tanto piu’ necessarie ove si considerino, da un lato, le accennate anomalie che avevano contrassegnato la ricezione dell’ordine da parte della banca e, dall’altro, la consistenza della somma che doveva essere bonificata. Sul punto della presenza in filiale dell’ordinante – presenza che il ricorrente deduce essere stata richiesta, ma non ottenuta, dal direttore della filiale (secondo quanto risulterebbe documentato dalla deposizione testimoniale assunta e dalle sommarie informazioni raccolte in sede penale) – la Corte di merito tuttavia tace: e tale silenzio non puo’ non rilevare come vizio motivazionale.
Quanto alle informazioni raccolte sul destinatario del pagamento, esse non avrebbero potuto comunque surrogare il deficit cognitivo dell’istituto di credito circa la reale identita’ dell’ordinante.
Peraltro, con riguardo a tale aspetto della vicenda, il giudice dell’impugnazione non prende in considerazione un elemento decisivo: nella fattispecie in esame, in cui era dato di sospettare della identita’ del soggetto che aveva disposto l’accreditamento della somma, le informazioni da raccogliere avrebbero dovuto rassicurare la banca quanto all’insussistenza di una preordinazione dell’apertura del conto del beneficiario rispetto alla ricezione dell’importo da bonificare. In tal senso, per la (OMISSIS) assumevano dirimente rilievo le informazioni che l’odierna istante avesse potuto ricevere circa il momento in cui il conto del beneficiario fosse stato acceso. Riscontri in tal senso avrebbero oltretutto permesso alla (OMISSIS) di avere una qualche contezza del livello di conoscenza che la banca su cui doveva bonificarsi la somma aveva del correntista beneficiario del trasferimento (essendo del tutto evidente che a fronte di una instaurazione solo recente dei rapporti tra il destinatario del pagamento e l’istituto di credito su cui era stato aperto il conto, le referenze fornite dal secondo sarebbero risultate non pienamente attendibili e comunque, incomplete). Di tale profilo – che il ricorrente riferisce essere stato oggetto di accertamenti probatori (e cio’ nel senso che il conto in questione sarebbe stato aperto, secondo quanto dichiarato da un funzionario sentito in sede di sommarie informazioni in sede penale, alla fine di settembre o all’inizio di ottobre, quindi pochi giorni prima della disposizione di bonifico: pag. 19 del ricorso) – la Corte di appello pero’ si disinteressa, cosi’ evidenziando una ulteriore lacuna argomentativa del percorso decisionale.
6. – L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto.
7. – la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, cui e’ pure devoluta la statuizione quanto alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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