Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23580. La responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver dato esecuzione a un ordine di bonifico perfettamente falsificato

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3. – Di tale rigetto si duole (OMISSIS), che ha notificato un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso la (OMISSIS) e (OMISSIS). Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, ha errato la Corte di appello nel ritenere che la sollecitazione telefonica e la successiva verifica dell’esistenza dell’operazione immobiliare cui era da raccordare il pagamento abbia reso scusabile l’errore in cui era di fatto incorsa la banca. Osserva l’istante che il direttore della filiale aveva dato corso all’accreditamento sulla scorta di una richiesta telefonica in cui l’interlocutore – che aveva rifiutato di recarsi presso lo sportello – si era limitato a fornire alla banca gli estremi della patente di guida dello stesso (OMISSIS) e il numero identificativo del conto corrente intestato allo stesso istante; rileva ancora il ricorrente che lo stesso direttore non aveva ricevuto alcuna esauriente referenza circa il destinatario della rimessa.
2. – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c.. La censura poggia sul rilievo per cui la Corte di merito aveva ritenuto la banca non responsabile, laddove, al contrario, essa era risultata gravemente inadempiente agli obblighi che su di essa incombevano nell’esecuzione dell’ordine di trasferimento della somma di denaro. Nega il ricorrente che la telefonata abbia dato vita a una situazione di apparenza di diritto, giacche’ essa, valutata unitamente ad altre circostanze, relative alla formazione e alla presentazione dell’ordine di bonifico, imponeva ulteriori cautele, come l’esibizione del documento di identita’ dell’ordinante e la ricezione di precise rassicurazioni circa l’affidabilita’ del destinatario del pagamento.
3. – Col terzo mezzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1710 c.c.. La censura si fonda, in sostanza, sulle medesime considerazioni svolte nei precedenti motivi, qui riguardate nella prospettiva degli obblighi che sulla banca gravavano nella qualita’ di mandataria.
4. – il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c.. Osserva il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di valutare se si configurasse il concorso colposo del creditore.

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