Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23846. L’assenza di un potere disciplinare del datore di lavoro non può di per sé comportare la negazione del vincolo di subordinazione

L’assenza di un potere disciplinare del datore di lavoro non può di per sé comportare la negazione del vincolo di subordinazione quando risulti comunque provata l’assenza di margini d’autonomia del lavoratore nell’esercizio della prestazione lavorativa. Nel caso specifico di attività ripetitive e predeterminate, in cui la standardizzazione delle mansioni lascia uno spazio minore all’esplicazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale così come è comunemente inteso, occorre fare riferimento ad indicatori sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l’assoggettamento ad un orario, l’assenza di rischio economico e la mancanza di autorganizzazione in capo al lavoratore.

Sentenza 11 ottobre 2017, n. 23846
Data udienza 9 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17798-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7991/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2015 R.G.N. 11415/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 17/01/2015, la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale, stessa sede, n.11075/2010, accogliendo il ricorso di (OMISSIS), terminalista addetta alla ricezione delle scommesse presso la societa’ (OMISSIS) S.n.c.
Nel riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso ininterrottamente dal 1988 tra la (OMISSIS) e la societa’, il giudice dell’appello ha dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive maturate, qualificando altresi’ illegittimo il licenziamento verbale, intimato dall’appellata in data 19/10/2007, e condannato l’ (OMISSIS) a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio l’ammontare delle retribuzioni non percepite a decorrere dalla data di messa in mora e fino alla riammissione in servizio, oltre accessori.
Per la cassazione della sentenza interpone ricorso l’ (OMISSIS) S.n.c. con cinque censure, cui resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE

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