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5. – I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.
5.1. – Il primo non presenta la denunciata inammissibilita’, dal momento che prospetta, in via alternativa, i tre vizi di cui puo’ essere affetta la motivazione della sentenza, a mente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Il secondo e il terzo, benche’ rubricati come violazione e falsa applicazione di legge, profilano, poi, di fatto, altrettante censure motivazionali, dal momento che con tali mezzi il ricorrente finisce per lamentare, come fa nel primo motivo, che nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del convincimento espresso nel provvedimento impugnato: vizio, questo, riconducibile a quello di omessa o insufficiente motivazione (per tutte: Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709). L’erronea intitolazione del motivo, del resto, non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, ne’ determina l’inammissibilita’ del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile, come nella specie, il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036).
5.2. – La Corte di merito ha in sintesi rilevato che alla ricezione dell’ordine di bonifico non era seguito alcun passaggio di denaro e che il pagamento aveva avuto luogo 14 giorni piu’ tardi in conseguenza della sollecitazione telefonica da parte di un soggetto accreditatosi come (OMISSIS): infatti – rileva la Corte stessa – la banca, “dato che non si era avuto alcun contatto col cliente, nemmeno telefonico e nessuno dei funzionari allora presenti aveva mai conosciuto il (OMISSIS) di persona, aveva deciso di sospendere il pagamento” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Secondo il giudice distrettuale, dunque, la banca aveva impedito che la truffa si consumasse per mezzo del semplice inoltro dell’ordine di bonifico. Con riferimento alla condotta tenuta dall’istituto di credito nel periodo successivo (quello in cui e’ stato dato il via libera all’accreditamento della somma sul conto corrente del soggetto indicato dall’ordinante), la Corte territoriale ha valorizzato piu’ elementi: il fatto che la richiesta si presentava redatta su carta intestata dello stesso (OMISSIS) e appariva da quest’ultimo sottoscritta (ma la firma risulto’ in seguito frutto di una scannerizzazione che la rendeva coincidente con lo specimen in possesso della banca); i recapiti telefonici messi a disposizione dell’odierno ricorrente, che non si era premurato di aggiornare i propri dati, non ne avevano consentito la pronta reperibilita’ dello stesso; a fronte della sollecitazione del sedicente (OMISSIS), il direttore della filiale si era premurato di richiedere allo stesso i dati della patente e le informazioni relative allo stato del conto; la banca appellata aveva poi ritenuto di procedere a una verifica di quanto riferito dal cliente presso la banca su cui era intrattenuto il conto corrente del destinatario dell’ordine di bonifico e il funzionario di tale istituto di credito aveva dato “buone informazioni” sulla persona della beneficiaria, definita come cliente che operava regolarmente, e aveva confermato che la medesima era in attesa del denaro relativo all’acquisto di un immobile (del quale era stato appositamente consegnato un atto di compravendita, poi rivelatosi un falso); pertanto, ad avviso della Corte di appello, la banca risultava essersi determinata al trasferimento dei fondi sulla base di un errore scusabile, ingenerato da una ragionevole apparenza del diritto.
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