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Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, le citate Sezioni unite hanno ancora chiarito che esso attiene, sulla base della nuova disposizione, all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: onde l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014, cit.) e pure se questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 417 del 1015, n. 19881 del 2014); mentre il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Orbene, nella specie la corte del merito non ha affatto pretermesso la considerazione della condotta dell’Agenzia, lamentata dalla societa’ attrice e consistita nell’ingiustificato incremento tariffario, avendo al contrario la corte territoriale esaminato la circostanza, escludendone tuttavia la rilevanza, perche’ non vi e’ prova di una sospensione o riduzione del servizio di monitoraggio ad opera della odierna ricorrente (cfr. pag. 12), concludendo che esso non ha allora in nessun modo inciso sul servizio reso dalla ricorrente ed escludendone correttamente la rilevanza ai fini risarcitori.

La pretesa, infine, di contrastare in questa sede accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito si scontra con la natura del giudizio di legittimita’ e, dunque, e’ palesemente inammissibile.

3. – I rilievi esposti sono largamente estensibili al secondo motivo.

Ed invero, se rientra nel giudizio di fatto, riservato all’apprezzamento insindacabile del giudice del merito, la questione della mancata prova della sospensione o riduzione del servizio di monitoraggio da parte della ricorrente, come pure del danno, e’ invece infondato in diritto il motivo, laddove esso pretende di affermare un danno in re ipsa: al contrario, questa Corte ha da tempo chiarito che “Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non e’ in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilita’ aquiliana” (Cass. 10 settembre 2013, n. 20695; 31 marzo 2016, n. 6284).

Mentre e’ noto che la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova della sua esistenza nell’an: posto che “L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articolo 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicche’ grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficolta’, si’ da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (e multis, Cass. 8 gennaio 2016, n. 127).

4. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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