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2. la corte ha ritenuto corretta la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di revocatoria, esercitata dai commissari ai sensi dell’art.2901 c.c., trattandosi di iniziativa per la quale vi era stata tempestiva deduzione dei fattori costitutivi dell’azione (in punto di elemento soggettivo), potendosi da essi inferire la tempestiva allegazione dei fatti integranti almeno il consilium fraudis, e cosi’ ricomponendosi l’errata distinzione – introdotta dal tribunale – tra elementi strutturali (eventus damni e consilium fraudis) ed elementi di fatto, i secondi asseritamente mai dedotti;
3. tuttavia, nel merito, mancava in primo luogo la prova dell’eventus damni, in quanto le iscrizioni ipotecarie e le costituzioni di pegno, realizzative della convenzione interbancaria per il salvataggio-ristrutturazione finanziaria del (OMISSIS), attestavano che (OMISSIS) era indebitata solo verso tali istituti, non avendo la procedura provato quali altri fossero i creditori incisi dagli atti assoggettati a revoca, tanto piu’ che l’operazione era culminata nella concessione di nuove linee di credito e dunque nel sostegno alla continuita’ aziendale; in secondo luogo, la corte negava anche il consilium fraudis, tenuto conto che, oltre alla citata circostanza della nuova sovvenzione finanziaria e del coinvolgimento di tutte le banche, la dichiarazione d’insolvenza era stata emessa solo il 13.11.1997, con decreto ministeriale di accesso in amministrazione straordinaria del successivo 30.12.1997, dunque dopo circa 3 anni dagli atti revocandi e in un contesto in cui il citato gruppo aveva commesse per oltre 1.000 miliardi Lit, per i quali difettava la prova di una irreversibile crisi strutturale; l’appello incidentale di Castello Gestioni era conseguentemente assorbito;
4. in otto motivi, la procedura censura la sentenza, per: 1) violazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articoli 66 e 67, oltre che articoli 2697 e 2727 c.c., articolo 115 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, non avendo considerato, ai fini probatori, il Piano Pasfin e la Convenzione interbancaria, da cui si sarebbero ricavati la natura pregiudizievole degli atti e la gratuita’, trattandosi di prestazioni di garanzia per debiti preesistenti anche non scaduti, posto che (OMISSIS) gravava di consistenti pesi reali l’intero patrimonio, oltre ad altre garanzie, senza che le linee di credito nuove fossero sostanzialmente tali, con cio’ contraddicendo altre sentenze coeve dello stesso Ufficio e di segno opposto; 2) vizio di motivazione quanto alla non compresa valenza di consolidamento del passivo procurata dalla convenzione con il pool di banche e la conseguente costituzione di ipoteca e pegni, con errore quanto alla ricostruzione del ceto creditorio che, coincidendo con gli stipulanti la convenzione, avrebbe escluso l’eventus damni ed invece ben poteva dirsi beneficiare di tali operazioni, svantaggiose per il patrimonio della debitrice, lasciando sullo sfondo e senza tutela l’esistenza, immotivatamente esclusa, di altri ceti creditori non bancari; 3) violazione degli articoli 2697, 2727 c.c. e ss., articolo 115 c.p.c., per non avere la corte colto, anche da fatti notori o secondo massime di esperienza o presunzioni, la sussistenza di ulteriori creditori non bancari; 4) la violazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articolo 66, L. n. 95 del 1979, articolo 1, avendo la corte mancato di considerare che quando agisce in revocatoria ordinaria l’organo concorsuale, questi fa valere il pregiudizio, ancora sussistente al momento dell’iniziativa e non dell’atto censurato, riferibile all’intera massa, divenendo cosi’ l’eventus damni causazione o aggravamento dell’insolvenza; 5) violazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articolo 66, L. n.95 del 1979, articolo 1, oltre che articolo 112 c.p.c., e articolo 2697 c.c., non avendo la corte considerato che alcun giudizio comparativo – fra elementi del patrimonio impegnato e del passivo inciso dall’atto pregiudizievole – appariva necessario, alla luce della natura globale dell’atto dispositivo, assorbente ogni pregiudizio, dunque dovendosi ritenere sussistente in re ipsa l’eventus damni, essendo stato il patrimonio immobiliare residuo ridotto a zero o quasi e i commissari agendo, per effetto della declaratoria d’insolvenza, a tutela di tutti i creditori, sulla base di consistenza del passivo da presumere; 6) vizio di motivazione, quanto alla non apprezzata valenza di patto e ipoteca e pegni per integrare la prova del pregiudizio, stante la specificita’ di essi; 7) violazione della L. n. 95 del 1979, articolo 1 e ss., articolo 2901 c.c., L. Fall., articolo 66, e vizio di motivazione, per erroneita’ della esclusione del consilium fraudis, posto che (OMISSIS), esposta verso il (OMISSIS) per soli 500 milioni circa Lire si e’ trovata obbligata, a seguito della citata convenzione e i susseguenti atti di vincolo, per 300 miliardi Lire verso un ceto creditorio di elevata avvedutezza, come le banche, rafforzate nelle loro tutele, cio’ integrando l’elemento soggettivo dell’azione, tanto piu’ che appena dopo un anno dalla convenzione emergeva il dissesto del (OMISSIS), con recesso delle banche dalla citata intesa di pool; 8) vizio di motivazione quanto alla pretesa idoneita’ del piano ad assicurare la continuita’ aziendale, risultando piuttosto – dalle modalita’ dell’operazione, trasformativa di crediti chirografari in privilegiati – che le concessioni di nuova finanza erano piu’ apparenti che reali, anche per questa via risultando illogica la esclusione dell’eventus damni.
Considerato che:
5. i primi sei motivi del ricorso principale e l’ottavo, da trattare in via congiunta per connessione, sono fondati; secondo la sentenza, e’ appartenuta al giudizio una domanda revocatoria svolta in via riconvenzionale, formulata dalla procedura – ai fini qui di interesse – ai sensi dell’articolo 2901 c.c., quale azione cosi’ prospettata ma con riguardo agli elementi astrattamente anche ricompresi nelle fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 1, nn. 3 e 4, ratione temporis applicabile; per la revocatoria ordinaria, dunque, la corte d’appello correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo iniziale – da parte della difesa della procedura – agli elementi costitutivi ovvero principali dell’istituto coltivato, idoneamente esposti quali fattori integranti la revocabilita’ degli atti costitutivi d’ipoteca e di pegno per debiti almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla originaria insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti commissari, cosi’ impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di escludere la prelazione per la revocabilita’ del relativo titolo (Cass. 26504/2013);
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