Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480. Le differenze tra la vecchia “Super Dia” prevista dall’art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la nuova “Super Scia”, introdotta dal d. lgs. n. 222/16

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Non e’ pertanto esatto il rilievo formulato dal tribunale cautelare secondo il quale l’affermazione del pubblico ministero – circa il fatto che la Scia prevista anteriormente al Decreto Legislativo n. 222 del 2016 e la Super Scia prevista dall’articolo 23 TUE, come modificato dal Decreto Legislativo n. 222 del 2016, non siano sovrapponibili per essere tra loro nettamente distinguibili – si risolverebbe in un’affermazione apodittica ed indimostrata, essendo invece essa la conseguenza di una precisa scelta legislativa derivante dall’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 10, 22 e 23 TUE.
4. Di cio’ si e’ perfettamente reso conto l’indagato, il quale, con la memoria difensiva, ha prospettato di aver presentato, in data 11 maggio 2017, una nuova istanza al Comune in linea con il disposto di cui all’articolo 23 TUE.
Sul punto, e’ il caso di precisare come, nel giudizio di legittimita’, non sia ammissibile la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali puo’ derivare l’applicazione dello “ius superveniens”, di cause estintive o di disposizioni piu’ favorevoli, (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188), sempreche’ non comportino un’attivita’ di apprezzamento circa la loro validita’ formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gia’ raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390).
Trattandosi di un principio di diritto valido anche nel caso, come nella specie, di impugnazione cautelare, il Collegio non puo’ prendere in considerazione il documento prodotto, il cui esame comporta apprezzamenti di merito, compito spettante invece al tribunale cautelare in sede di giudizio di rinvio.
Fermo tale principio, resta tuttavia da precisare che la questione dello ius superveniens (ossia la possibilita’ che l’intervento edilizio de quo fosse consentito attraverso la Super Scia e, quindi, attraverso la procedura speciale di cui all’articolo 23 TUE, come modificato dal Decreto Legislativo n. 222 del 2016) e’ piu’ complessa rispetto all’applicazione che ne ha fatto il tribunale cautelare, il quale ha ritenuto che l’indagato avrebbe rispettato la norma, successivamente entrata in vigore, legittimante l’intervento, nel senso che la Scia presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016 contenesse tutti gli elementi costitutivi della Super Scia prevista dal novellato articolo 23 TUE, per cui, trattandosi di norma che ha sottratto le condotte del tipo di quella oggetto della provvisoria imputazione (ristrutturazione edilizia previa presentazione della sola S.C.I.A.) dall’area del penalmente rilevante, parteciperebbe alla categorie delle norme piu’ favorevoli al reo, con la conseguenza della sua applicazione ai fatti pregressi avendo apportato modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa.
Allo stesso modo, la soluzione che sarebbe stata prescelta dall’indagato, fermi gli accertamenti di merito che esulano dalla cognizione del giudice di legittimita’, quella cioe’ di “sanare” l’abuso ricorrendo alla presentazione della Super Scia in applicazione dell’articolo 23 TUE come novellato per effetto del Decreto Legislativo n. 222 del 2016, non e’ idonea a produrre alcun effetto sanante, riservato al solo e tassativo verificarsi delle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 36 e 37 TUE.
Vi e’ infatti piena continuita’ normativa tra la Super Dia, prevista dall’articolo 22, abrogato comma 3 TUE, e la Super Scia, prevista dall’articolo 23, nuovo comma 1 TUE, quanto alla natura degli interventi (nel caso di specie quanto alla ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), TUE) nonche’ continuita’ normativa quanto alle modalita’ procedurali: l’articolo 22, abrogato comma 3 (Super Dia) e’ stato riprodotto nell’articolo 23, comma 1 (Super Scia); l’articolo 22, abrogato comma 5 che prevedeva il contributo di costruzione per la Super Dia e’ stato riprodotto nell’articolo 23, comma 1, ultima parte per la Super Scia; le parole “denuncia” previste per la Super Dia nell’articolo 23, comma 2 sono state sostituite dalle parole “segnalazione” per indicare la Super Scia; la restante parte dell’articolo 23 e’ rimasta del tutto immutata.
Ne consegue che la sanatoria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 37 non e’ applicabile, potendo essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformita’ della segnalazione certificata di inizio attivita’ (S.C.I.A.), previsti dall’articolo 22, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi non e’ estensibile anche agli interventi edilizi, di cui all’articolo 23, comma 1, TUE, per i quali la S.C.I.A. si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. Super Scia), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformita’ di cui all’articolo 36 del medesimo D.P.R., come espressamente previsto dal comma 1 della predetta disposizione; cio’ sia a regime e sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016 in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto, come nel caso di specie, il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la ricordata continuita’ normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuita’ normativa quanto alle procedure sananti di cui agli articoli 36 e 37 TUE.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ed il giudice del rinvio, nel riesaminare la regiudicanda cautelare, si atterra’ ai principi di diritto in precedenza enunciati anche verificando se, in applicazione di essi, siano sopravvenuti fatti nuovi che abbiano potuto incidere sul fumus o sui pericula ipotizzati con l’originaria domanda cautelare, facendo venire meno, se del caso, la serieta’ degli indizi o le esigenze cautelari, e sempre che l’insussistenza dei requisiti della cautela reale emerga dagli atti acquisiti o prodotti dalle parti, essendo il Tribunale della liberta’ privo di poteri istruttori (Sez. 3, n. 43560 del 08/07/2016, B., Rv. 267929).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al tribunale per il riesame di Asti.

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