Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 9 novembre 2017, n. 26552. L’ipotesi di responsabilita’ regolata dall’articolo 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili

L’ipotesi di responsabilita’ regolata dall’articolo 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione piu’ ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicche’ nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione.
Inoltre quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista e’ responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversita’ dei contratti cui si ricollega la responsabilita’, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 c.c. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e percio’ rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Il “difetto di costruzione” che, a norma dell’articolo 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilita’ extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore, come del progettista, puo’ consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

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Sentenza 9 novembre 2017, n. 26552
Data udienza 11 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17682-2008 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SAS, COMUNE DI SACILE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 234/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita 2 cartoline, che si riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) acquirenti nel 1993 dell’edificio adibito ad abitazione, sito in (OMISSIS), quattro anni dopo hanno citato in giudizio la sas (OMISSIS), venditrice dell’edificio, il progettista architetto (OMISSIS) e il comune di Sacile.
Hanno chiesto tutela contrattuale e risarcitoria, nonche’ in via subordinata il risarcimento ex articolo 1669 c.c., in relazione ai danni subiti a seguito delle esondazioni delle acque del vicino (OMISSIS).
Il tribunale di Pordenone ha rigettato la domanda proposta contro l’ente locale. Ha accolto la domanda svolta nei confronti di societa’ venditrice e progettista ai sensi dell’articolo 1669 c.c., addebitando loro di non aver tenuto conto nella progettazione e costruzione dell’edificio del ciclico fenomeno esondativo che da anni si verificava in quel territorio. Li ha condannati in via solidale al risarcimento del danno, liquidato in circa 45.000 Euro per il minor valore dell’immobile.
La Corte di appello di Trieste con sentenza del 2007, riuniti gli appelli, ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’impugnazione proposta dagli attori nei confronti del comune di Sacile.
La Corte ha accolto l’appello proposto dal professionista, negando ogni sua responsabilita’ in ordine alle cicliche esondazioni d’acqua. Ha rigettato la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) e della sas (OMISSIS).
Gli attori (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 giugno 2008.
L’architetto (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale. Con memoria 12 marzo 2014, corredata da procura notarile, si sono costituiti suoi nuovi difensori.
Parte ricorrente ha depositato controricorso ex articolo 371 c.p.c..
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con ordinanza n. 18775 del 2015, la Seconda Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ravvisando la necessita’ di un chiarimento sull’istituto della rimessione in termine, in considerazione della circostanza che la sentenza impugnata recava una doppia data di deposito, questione gia’ oggetto di intervento delle Sezioni Unite (Cass. 13794/12).
Parte ricorrente ha prodotto, notificandola ex articolo 372 c.p.c. anche agli intimati (OMISSIS) e comune di Sacile, certificazione attestante le vicende del deposito della sentenza.
Le Sezioni Unite con sentenza 18568 del 2016 hanno ritenuto ammissibile il ricorso principale e hanno rimesso gli atti alla Sezione per il prosieguo.
Sono state depositate memorie di parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) La Corte di appello ha affermato che l’indagine sulla natura e consistenza del suolo su cui realizzare un fabbricato compete all’appaltatore, in quanto indagine che richiede specifica disponibilita’ di “particolari mezzi tecnici”. Ha ammesso che possa risponderne il progettista solo ove i vizi dipendano da una progettazione inadeguata. Ha negato che nella specie ricorra tale ipotesi, giacche’ il difetto dovrebbe “ricondursi all’ambiente nel quale si e’ proceduto alla costruzione, tanto piu’ che, come ha ricordato il primo giudice nella sentenza impugnata, la situazione dei luoghi costituiva fatto notorio in zona, ed era quindi facilmente accertabile da chiunque”.
Secondo la Corte di appello, in presenza di “un’anomalia del terreno” e’ l’appaltatore, “soggetto piu’ propriamente tecnico, il primo responsabile di difettose realizzazioni”.

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