Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480. Le differenze tra la vecchia “Super Dia” prevista dall’art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la nuova “Super Scia”, introdotta dal d. lgs. n. 222/16

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3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, sul rilievo che l’intervento edilizio e’ stato assentito con S.C.I.A. presentata in data 1/12/2016 per il compimento di opere di “ristrutturazione edilizia” che, invece, non potevano essere eseguite in virtu’ di tale titolo abilitativo per l’esecuzione di interventi qualificabili come “ristrutturazione urbanistica”, che richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire, conseguendo da cio’ che, siccome nel caso di lavori assentiti con S.C.I.A. l’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data di presentazione di detta segnalazione all’amministrazione competente (L. n. 241 del 1990, articolo 19, comma 2), i lavori hanno avuto inizio senza idoneo titolo abilitativo.
4. L’indagato (OMISSIS) ha presentato memoria difensiva, con allegata documentazione, osservando che i rilievi del ricorrente, secondo i quali la Scia presentata in data 1 dicembre 2016 sarebbe in ogni caso illegittima perche’, anche con riferimento al nuovo disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 23, comma 1, doveva essere richiesto il permesso di costruire, oppure una nuova “Super Scia”, sarebbero del tutto infondati in quanto: 1) non vi sarebbe prova dell’inizio dei lavori; 2) nella zona oggetto dell’intervento il vigente piano regolatore generale consente, per una sola volta, di procedere ad ampliamenti non eccedenti il 20% del volume residenziale preesistente; 3) in data 11 maggio 2017 sarebbe stata presentata dall’interessato una nuova istanza al Comune con riferimento al medesimo fabbricato, istanza che non e’ stata contestata nei successivi 30 giorni con conseguente intervenuta sanatoria di ogni eventuale irregolarita’ amministrativa; 4) il richiesto sequestro violerebbe i principi di adeguatezza e gradualita’ della misura cautelare invocata e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Non e’ controverso che l’intervento edilizio, come si evince anche dal testo del provvedimento impugnato, abbia riguardato “al piano terreno: modifiche della tramezzatura, rifacimento della pavimentazione interna, totale rifacimento del bagno, costruzione di nuova scala interna, apertura di porta interna di comunicazione con autorimessa, sostituzione di tutti gli infissi, rifacimento impianti elettrico e termo-idraulico; al piano primo: modifica della tramezzatura per formazione di unico locale soggiorno, di un ripostiglio/dispensa, di una cabina armadio e di un bagno; trasformazione del bagno esistente in antibagno e nuova formazione di locale bagno-lavanderia con tetto in legno a vista previa costruzione di orizzontamento di calpestio in latero-cemento; formazione di nuovo locale studio con tetto in legno a vista mediante recupero della volumetria esistente su cantina; rifacimento e realizzazione completa di impianto elettrico, termico ed idraulico; all’esterno: sostituzione del tetto e suo innalzamento; sistemazione della scala esterna; sistemazione della pavimentazione del terrazzo con installazione di parapetto e di ringhiera”.
I Giudici del merito neppure contestano, nella sostanza, come fondatamente osserva il ricorrente, che detto intervento avrebbe comportato un aumento delle volumetrie esistenti, tramite la “sopraelevazione dell’imposta del tetto con riduzione della sua pendenza” (pag. 29 della consulenza del Ct del PM), con la conseguenza che lo stesso sarebbe definibile come “ristrutturazione edilizia comprendente ampliamento volumetrico esterno all’esistente sagoma del fabbricato con modifica dei prospetti”.
Il tribunale cautelare, conformemente a quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, ha tuttavia sostenuto che l’interessato aveva giustificato l’intervento mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio d’attivita’ (Scia) e, se anche all’epoca della presentazione (1 dicembre 2016) avesse dovuto richiedere il permesso di costruire, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 ha imposto, per tale tipo di intervento, in alternativa al permesso di costruire, proprio la Scia sicche’, sulla base dello ius superveniens (applicabile dall’11 dicembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016) in quanto normativa piu’ favorevole, alcun rimprovero poteva essere mosso all’indagato, con conseguente insussistenza del fumus delicti.
3. L’opzione ermeneutica prescelta dal tribunale cautelare non e’ corretta.
3.1. La L. 7 agosto 2015, n. 124, articolo 5 ha delegato il Governo ad individuare con esattezza, con uno o piu’ decreti legislativi, i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio d’attivita’ o di silenzio assenso nonche’ di quelli per i quali e’ necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali e’ sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 19 e 20, dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attivita’ di servizi e, infine, dei principi di ragionevolezza e proporzionalita’, introducendo anche la disciplina generale delle attivita’ non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalita’ di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonche’ degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi’ l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione e’ tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
La delega e’ stata attuata con due decreti legislativi: il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’), a norma della L. 7 agosto 2015, n. 124, articolo 5, cosiddetto decreto SCIA 1) e con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, articolo 5, cosiddetto decreto SCIA 2).
Mentre il Decreto Legislativo n. 126 del 2016 detta la disciplina generale applicabile alle attivita’ private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attivita’ (Scia), definendo inoltre le modalita’ di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 individua in un’apposita tabella, che e’ parte integrante del decreto, le attivita’ oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attivita’ (Scia), di silenzio assenso nonche’ quelle per cui e’ necessario un provvedimento espresso e contiene specifiche disposizioni normative di coordinamento. In essa sono ricomprese 105 tipologie di intervento (attivita’) individuate nel campo dell’edilizia e sintetizzate nella tabella con l’indicazione della relativa attivita’, ossia dell’intervento da realizzare; del regime amministrativo, ossia del corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento; delle concentrazioni di regimi amministrativi e ed infine dei relativi riferimenti normativi.
Per garantire omogeneita’ di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con specifico riferimento alla materia edilizia, e’ prevista l’adozione, con decreto ministeriale, di un glossario unico contenente le principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 222 del 2016 (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 1, comma 2).
Inoltre le amministrazioni procedenti (i Comuni per la materia edilizia) sono chiamate a fornire gratuitamente agli interessati la necessaria attivita’ di consulenza funzionale all’istruttoria delle attivita’ indicate nella tabella A (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 1, comma 3).
In siffatto quadro, e’ il caso di precisare come, a causa della frequente connessione delle attivita’ edilizie con i vincoli paesaggistici, vadano tenute in considerazione le norme del regolamento, in vigore dal 6 aprile 2017, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2017, n. 68) recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, disposizioni sopravvenute al Decreto Legislativo n. 222 del 2016.
3.2. La disciplina dei titoli abilitativi e’ stata negli ultimi anni oggetto di continui mutamenti realizzati attraverso plurimi interventi legislativi (Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73; Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122; Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106; Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98; Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164; Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 e, da ultimo, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (articolo 65-bis che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, lettera c)) convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96), i quali hanno ridisegnato la classificazione degli interventi edilizi ed il relativo regime normativo.

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