Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480. Le differenze tra la vecchia “Super Dia” prevista dall’art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la nuova “Super Scia”, introdotta dal d. lgs. n. 222/16

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Da un sistema improntato su un doppio binario (permesso di costruire e denuncia di inizio attivita’) e su un’attivita’ prettamente autorizzatoria della pubblica amministrazione, si e’ passati ad un regime di piu’ estesa liberalizzazione degli interventi edilizi con l’introduzione di nuovi istituti giuridici come la CIL (comunicazione di inizio lavori), la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), la SCIA (segnalazione certificata inizio d’attivita’) e l’abolizione di quelli prima esistenti, come la DIA (denuncia inizio di attivita’).
Per quanto qui interessa, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 – che, anche attraverso il richiamo all’allegata tabella e al varo di un glossario, di cui si e’ detto, opera un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi nell’ottica di un ampliamento della categoria degli interventi edilizi soggetti ad attivita’ completamente libera e di un (non sempre comprensibile) ridimensionamento del titolo autorizzatorio (permesso di costruire) – ha inciso sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
1) con la modifica dell’articolo 6-bis (la cui nuova rubrica e’ intitolata “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”), introducendo espressamente il principio secondo il quale gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6 (attivita’ edilizia libera), articolo 10 (interventi subordinati al permesso di costruire) e articolo 22 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita’), sono assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato (CILA) e, quindi, “realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 3, comma 1, lettera c));
2) con la modifica dell’articolo 22, comma 1 secondo il quale: “1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita’ di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19, nonche’ in conformita’ alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c)” (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 3, comma 1, lettera f));
3) con l’inserimento, prima del comma 1 dell’articolo 23, del comma 1 secondo il quale “01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita’:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della L. 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purche’ il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita’, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione” (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 3, comma 1, lettera g)).
3.3. Queste modifiche normative, che e’ stato necessario richiamare, danno conto del fatto di come, proprio in conseguenza dell’entrata in vigore (a partire dal 11 dicembre 2016) del Decreto Legislativo n. 222 del 2016, siano nettamente distinguibili nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d’ora in poi, TUE) due distinti regimi della segnalazione certificata di inizio d’attivita’, corrispondenti a due differenti tipologie: una Scia, cosiddetta “tipica” o “ordinaria”, regolamentata dall’articolo 22, comma 1, TUE ed una Scia, cosiddetta “atipica” o “speciale”, alternativa al permesso di costruire, che trova la sua disciplina nell’articolo 23 del TUE e che rivela la sua atipicita’ nel fatto di costituire una variante procedurale di quella ordinaria in ragione della tipologia degli interventi per la quale e’ preordinata, che sono di contenuto diverso e urbanisticamente piu’ rilevanti, tanto da essere assoggettata al contributo di costruzione (al pari della Super Dia per la quale il contributo di costruzione era previsto dall’articolo 22, abrogato comma 5 TUE), nonche’ in considerazione del contenuto e delle condizioni cui essa e’ soggetta, espressamente delineate nell’articolo 23, comma 1, e segg. TUE.
La Scia “ordinaria” (sostitutiva nella disciplina previgente al Decreto Legislativo n. 222 del 2016, a condizioni esatte, all’abrogata Dia e giammai alla Super Dia) e’ invece congegnata quale titolo per l’esecuzione degli interventi di edilizia minore ed e’ soggetta al regime giuridico di cui alla L. n. 241 del 1990, articolo 19, che l’articolo 22 espressamente richiama, tant’e’ che l’attivita’ oggetto della Scia cd. tipica puo’ essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (L. n. 241 del 1990, articolo 19, comma 2), laddove per la “Super-Scia” ossia per la Scia alternativa al permesso di costruire i lavori possono essere iniziati solo se decorsi trenta giorni dalla presentazione allo sportello unico (articolo 23, comma 1, TUE), trovando cio’ spiegazione nel fatto che, entro il suddetto termine, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove riscontri l’assenza di una o piu’ delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorita’ giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.
3.4. Non puo’ essere pertanto condiviso l’approdo cui e’ giunto il tribunale cautelare perche’, se anteriormente alla data del 11 dicembre 2016 occorreva, come si evince dal testo del provvedimento impugnato (pagina 4), il permesso di costruire (o un titolo abilitativo equipollente, costituito prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016, dalla Super Dia) per la ristrutturazione edilizia pesante, oggetto dell’intervento di cui si discute (ex articolo 10, comma 1, lettera c), TUE), non e’ certo il possesso di una Scia cd. tipica o ordinaria, quantunque presentata dieci giorni prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016, a rendere legittimo l’intervento, posto che la “Super Dia”, ratione temporis vigente, e la “Super Scia”, successivamente introdotta, differiscono per struttura, contenuti e forme procedurali dalla Scia ordinaria (si pensi, ad esempio, al contributo di costruzione richiesto per la Super Scia, ex Super Dia, e non invece per la Scia).

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