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10. La proporzionalita’ della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi, come e’ stato affermato nelle pronunce innanzi richiamate e’, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative L. n. 689 del 1981, ex articolo 11, etc.), e risulta trasfusa, per l’illecito disciplinare, nell’articolo 2106 c.c., con conseguente possibilita’ per il giudice di annullamento della sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari.
11. Deve, inoltre, ritenersi, in conformita’ al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche, come quella citata, non sfugge alla verifica in sede di legittimita’, poiche’ l’operativita’ in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall’ordinamento (ex multis Cass. 21351/2016, 12069/2015, 692/2015, 25608/2014,6501/2013, 6498/2012, 8017/2006, 10058/2005, 5026/2004).
12. E’ stato, in proposito, affermato da questa Corte che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilita’ del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensita’ dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass.1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), con la precisazione, quanto a quest’ultimo, che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non e’ necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, puo’ risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario cosi’ grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto (Cass. 13512/2016, 5548/2010).
13. Tanto precisato, va rilevato che non ha alcun fondamento la censura che, muovendo dall’assunto che la condotta posta a base del licenziamento sarebbe punita con sanzione conservativa dall’articolo 67 lettera c. 4 c) del CCNL del 28.5.2004 relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali, addebita alla corte territoriale la sua erronea sussunzione nella fattispecie che l’articolo 67 punisce con il licenziamento.
14. Va rilevato, infatti, che, tra gli obblighi imposti al lavoratore, l’articolo 65, comma 3 dell’innanzi richiamato CCNL sono inclusi quello di rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, (lettera b), di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio (lettera c), di non valersi di quanto e’ di proprieta’ dell’Agenzia per ragioni non di servizio (articolo 65, comma 3, lettera l).
15. Il successivo articolo 67, richiamato il principio di gradualita’ e di proporzionalita’ delle sanzioni e individuati i criteri generali di applicazione (comma 1) – intenzionalita’ del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni, grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita’ dell’evento, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, responsabilita’ derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente, concorso nella mancanza di piu’ lavoratori in accordo tra loro, comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, comportamento verso gli utenti-, nei commi da 2 a 7 individua le sanzioni disciplinari correlate alle singole fattispecie di illeciti.
16. Con disposizione di chiusura il comma 7 dell’articolo 67 dispone che “Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’articolo 65 (obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
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