Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2017, n. 28796. Licenziamento del dipendente dell’agenzia delle entrate che viola il segreto professionale, acquisendo anche da colleghi informazioni relative a pratiche non di sua competenza per riferirle a terzi

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24. In tutte le pronunce richiamate e’ stato fatto riferimento alle regole del processo del lavoro, che impongono la tempestiva deduzione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell’azione, e, nelle ipotesi in cui il vizio tardivamente denunciato avrebbe potuto condurre a una dichiarazione di nullita’ dell’atto di recesso, e’ anche stato evidenziato che “la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ non puo’ incidere sulle preclusioni e decadenze di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c., ove, attraverso l'”exceptio nullitatis”, si introducano tardivamente in giudizio questioni di fatto ed accertamenti nuovi e diversi, ponendosi, una diversa soluzione, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost.”(Cass. 17751/2012). E’ stato aggiunto che I’ eventuale nullita’ del licenziamento, per contrasto con norme imperative di legge, non puo’ essere rilevata dal giudice, in quanto “il principio di cui all’articolo 1421 c.c., che va comunque coordinato con il principio della domanda, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilita’ delle prove, di cui all’articolo 115 c.p.c., non puo’ trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidita’ di un atto a se’ pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di illegittimita’ ritualmente dedotte dalla parte stessa”(Cass. 13673/2015, 23683/2004, 9167/2003).
25. La non rilevabilita’ di ufficio di un motivo di nullita’ non tempestivamente dedotto e’ stata giustificata dalla giurisprudenza di questa Corte anche facendo leva sull’orientamento, all’epoca maggioritario, che in relazione alle patologie contrattuali riteneva che la regola enunciata dall’articolo 1421 c.c. dovesse essere coordinata con il principio dispositivo, e, quindi, dovesse operare solo nelle controversie promosse per far valere diritti presupponenti la validita’ del contratto, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda fosse diretta a fare dichiarare l’invalidita’ del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento.
26. Deve escludersi che possano essere automaticamente estesi alla materia dei licenziamenti i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, dapprima con la sentenza n. 14828 del 4.9.2012 e, piu’ di recente, con la sentenza 12.12.2014 n. 26242, con le quali sono state vagliate le diverse ipotesi in cui la nullita’ negoziale rileva e spiega influenza in seno al processo e, per quel che qui interessa, e’ stato affermato che il potere di rilevazione “ex officio” della nullita’ negoziale deve essere sempre esercitato dal giudice in tutte le azioni contrattuali, anche qualora venga in rilievo una nullita’ speciale o “di protezione” o emerga una ragione di nullita’ diversa da quella espressamente dedotta dalla parte.
27. Il Collegio ritiene al riguardo di dare continuita’ ai principi affermati da questa Corte nella recente sentenza n. 7687 del 20017, condividendone le argomentazioni motivazionali, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., secondo cui la disciplina della invalidita’ del licenziamento e’ caratterizzata da specialita’, rispetto a quella generale della invalidita’ negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all’atto e non e’ idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati.
28. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
29. Le spese seguono la soccombenza.
30. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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