Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2017, n. 28796. Licenziamento del dipendente dell’agenzia delle entrate che viola il segreto professionale, acquisendo anche da colleghi informazioni relative a pratiche non di sua competenza per riferirle a terzi

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17. L’articolo 67, comma 4, lettera c) punisce con la sanzione conservativa (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di 6 mesi) “l’occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Agenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo”.
18. Nel descritto sistema disciplinare di fonte negoziale, confermato dall’articolo 8 del successivo CCNL sottoscritto il 10.4.2008, deve ritenersi che il comportamento descritto nel comma 4 lettera c)dell’articolo 67 innanzi richiamato e’ ben diverso da quello, ben piu’ grave, addebitato al (OMISSIS), al quale e’ stato contestato non l’omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e di occultamento di condotte illecite commessi da altri lavoratori, ma di avere acceduto abusivamente al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per ragioni diverse da quelle di servizio, di avere acquisito dai colleghi di lavoro informazioni e notizie relative a pratiche non di sua competenza, di avere comunicato dette informazioni e i dati relativi agli accertamenti in corso a terzi estranei, di avere violato l’articolo 11, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di avere violato l’obbligo di evitare situazioni o comportamenti idonei a nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione.
19. Quanto alla sussunzione della condotta posta a base del licenziamento nell’archetipo legale di cui all’articolo 2106 c.c., va rilevato che il ricorrente propone un diverso apprezzamento della gravita’ dei fatti e della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa, apprezzamento che, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, e’ demandato al giudice di merito ed e’ sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (Cass. 5707/2017, 23862/2016, 7568/2016, 2692/2015, 25608/2014, 6498/2012, 5095/2011, 35/2011, 19270/2006, 9299/2004), incoerenza che non e’ ravvisabile nella sentenza impugnata.
20. La valutazione e’ stata, infatti, formulata dalla Corte territoriale non in considerazione delle sole disposizioni collettive contenute nel richiamato articolo 67 del CCNL e nemmeno in via astratta, come opina il ricorrente, ma con riferimento agli aspetti concreti del rapporto dedotto in giudizio. La Corte territoriale nella formulazione del giudizio di proporzionalita’ e di gravita’ della condotta, ha, infatti, tenuto conto delle funzioni affidate al (OMISSIS) (coordinatore di un gruppo di altri lavoratori) e della natura dei dati divulgati all’esterno.
21. E’, poi, sin troppo evidente dalla lettura delle argomentazioni motivazionali contenute nella sentenza impugnata che la qualificazione come “sensibili” dei dati abusivamente acquisiti ed illecitamente comunicati dal (OMISSIS) a persone estranee all’Amministrazione e’ stata fatta non con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la cui disciplina non trova applicazione nella fattispecie in esame, ma con riguardo alla circostanza l’acquisizione e la divulgazione riguardarono informazioni e dati destinati a rimanere riservati a garanzia della efficienza e dell’ imparzialita’ dell’azione di controllo e di verifica propria dell’Agenzia delle Entrate.
22. Il secondo motivo e’ infondato.
23. Questa Corte ha da tempo affermato che la “causa petendi” dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validita’ e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimita’ dell’atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali puo’ derivare la illegittimita’ del recesso, discende da circostanze di fatto che e’ onere del ricorrente dedurre e allegare. Muovendo da detto presupposto, e’ stato, ritenuto che, pur a fronte del medesimo “petitum”, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimita’ del licenziamento non tempestivamente dedotto (ex multis Cass. 886/1982, 6899/1987, 2418/1990, 3810/1990). Siffatto principio e’ stato ribadito da recenti decisioni, che hanno qualificato come “nuove” le domande volte a far valere l’assenza di giusta causa o giustificato motivo, a fronte di un’azione con la quale originariamente era stato prospettato solo il motivo ritorsivo o discriminatorio (Cass. 12898/2016), ad ottenere la dichiarazione di nullita’ del licenziamento discriminatorio, sia pure sulla base di circostanze emergenti dagli atti, in fattispecie nella quale era stata dedotta solo la mancanza di giusta causa (Cass. 13673/2015 e, con riferimento al ritorsivo Cass. 19142/2015), a prospettare vizi formali del procedimento disciplinare diversi da quelli denunciati nell’atto introduttivo (Cass. 655/2015, 8293/2012, 5555/2011, 15795/2008).

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