Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2017, n. 28791. Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo

Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo. Mentre il datore deve provare la giusta causa.

Sentenza 30 novembre 2017, n. 28791
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11812-2012 proposto da:
(OMISSIS) N.V. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) e, presso lo Studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) N.V. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) 8, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 566/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 03/01/2012 R.G.N. 654/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale autonomo e condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 566/2011 la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia n. 2242/2010 emessa dal Tribunale della stessa citta’, ha dichiarato illegittimo il trasferimento disposto con nota del 23.11.2005 da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nonche’ il conseguente licenziamento intimato in data 12.1.2006, con ordine al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o altre equivalenti e rinviando nel prosieguo la determinazione dell’ammontare dei danni; ha, poi, respinto la domanda di superiore inquadramento nel settimo livello quadro, a decorrere dall’1.7.2000 azionata dal (OMISSIS).
2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: 1) il trasferimento del (OMISSIS) a (OMISSIS), per la soppressione dell’unita’ di appartenenza del lavoratore sita in (OMISSIS), era illegittimo perche’ il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione delle conseguenze che erano derivate da detta soppressione; 2) era, pertanto, legittimo il rifiuto del lavoratore a recarsi nella nuove sede e privo di giusta causa il successivo licenziamento; 3) dalle risultanze processuali non erano emerse circostanze valide per ritenere corretto l’inquadramento richiesto dal dipendente nel settimo livello quadro, non risultando, peraltro, rilevante, il fatto che altri suoi colleghi, con gli stessi compiti, fossero inquadrati appunto in detto livello.
3. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) N.V. affidato a sei motivi.
4. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) il quale ha presentato ricorso incidentale, sia autonomo che condizionato, cui a sua volta ha resistito la societa’ la quale ha depositato anche memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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