Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2017, n. 28791. Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo

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1. Con il primo motivo del ricorso principale la societa’ lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e articolo 2697 c.c. nonche’ l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) in relazione alla sussistenza delle comprovate ragioni oggettive sottese al trasferimento. Sostiene che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la esistenza delle circostanze che avevano determinato il trasferimento del (OMISSIS) (soppressione della sede di Potenza funzionale alla migliore organizzazione produttiva), aveva poi ampliato in modo del tutto arbitrario il contenuto dell’obbligo di giustificazione causale di all’articolo 2103 c.c. fino a ricomprendervi vincoli datoriali che esulavano dal contenuto dispositivo della norma.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell’articolo 25 CCNL Telecomunicazioni nonche’ l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5): in particolare sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere datoriale direttivo. Deduce che, da una serie di circostanze evidenziate dagli stessi giudici del merito (molteplicita’ di offerte sottoposte al dipendente; distanza che non determinava uno sradicamento dal contesto di vita personale e familiare; importanza del ruolo professionale che il dipendente avrebbe ricoperto in (OMISSIS)) il provvedimento di trasferimento si era profilato come extrema ratio; ne’ avrebbe potuto rilevare l’offerta di un incentivo all’esodo, perche’ non era finalizzato alla volonta’ della societa’ di evitare la decisione di licenziare il dipendente, come erroneamente sottolineato nella gravata sentenza, o al patto del demansionamento oppure, infine, ad offrire un nebuloso incarico al (OMISSIS) in (OMISSIS) in quanto anche tali eventi erano stati interpretati non nel loro effettivo significato; infine, sottolinea la erronea ritenuta violazione dell’articolo 25 del CCNL Telecomunicazioni del 28.6.2000 perche’ nella relativa valutazione la Corte territoriale aveva sovrapposto due istituti del tutto diversi: il trasferimento ed il licenziamento.
3. Con il terzo motivo la societa’ denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in particolare il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “incontestabilmente non rispettato” il periodo di preavviso contrattuale e del tutto sfornita di prova la dedotta circostanza della comunicazione del trasferimento in data 23.11.2005.
4. Con il quarto motivo la (OMISSIS) N.V. si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c., comma 1 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, precisamente, della non riconducibilita’ del rifiuto opposto dall’Arch. (OMISSIS) al legittimo esercizio di un’eccezione di inadempimento, essendo detto comportamento qualificabile solo ed unicamente come inadempimento contrattuale, concludendo circa la possibilita’ di decidere, in caso di accoglimento della censura, il merito della causa ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
5. Con il quinto motivo si censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sulla contrarieta’ a buona fede del rifiuto del dipendente ad adempiere al provvedimento di trasferimento.
6. Con il sesto motivo, in via gradata, la societa’ lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, articolo 3 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ordine alla questione sulla convertibilita’ in sede giudiziale del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo, riproposta in secondo grado, ritenuta estranea dalla Corte distrettuale perche’ la contestazione del licenziamento per giusta causa aveva cristallizzato il thema decidendum.
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il (OMISSIS) denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 437 c.p.c., comma 2, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1324, 1345 e 1418 c.c. nonche’ articoli 1175 e 1375 c.c.; l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi in relazione alle prove documentali introdotte nel giudizio e alle escluse ragioni ritorsive dei provvedimenti datoriali impugnati, per avere la Corte di appello ritenuta non dimostrata alcuna volonta’ ritorsiva della societa’, pur avendo affermato che la decisione di trasferire il dipendente appariva mirata alla espulsione di quest’ultimo e per non essere state valutate le risultanze sulla insussistenza e non effettivita’ delle addotte ragioni di riorganizzazione.
8. Con il ricorso incidentale autonomo si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., della L. n. 190 del 1985, articolo 2, comma 1, e dell’articolo 23 CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla omessa valutazione di risultanze documentali e alla esclusione della sussistenza del diritto al superiore inquadramento professionale e retributivo, non riconosciuto dalla Corte di appello di Potenza che inspiegabilmente ed illogicamente aveva pretermesso l’esame dei documenti prodotti.
9. I primi due motivi del ricorso principale, che per la loro connessione vengono esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
10. Infatti, e’ principio consolidato di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 2.3.2011 n. 5099; Cass. 30.5.2016 n. 11126) quello secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalita’ tipiche dell’impresa e non puo’ essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore; quest’ultima, poi, non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilita’, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro puo’ adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
11. La sentenza impugnata non e’ aderente a tali principi.
12. Il datore di lavoro ha dimostrato la soppressione della sede di Potenza, posta a base del trasferimento, mentre la Corte di merito, nel ritenere illegittimo il trasferimento (e conseguentemente il licenziamento) e’ ricorsa ad argomenti (come la comparazione delle diverse posizioni lavorative dei dipendenti con il ruolo di supervisor nelle tre sedi coinvolte e il mancato riscontro alle richieste di delucidazione del dipendente sulle funzioni che sarebbe andato a svolgere nella sede di (OMISSIS)) che vanno a sindacare le scelte organizzative dell’imprenditore.
13. Ne’ e’ ravvisabile la violazione dei doveri di correttezza e buona fede essendo stato comunque il trasferimento preceduto da una fase di confronto, costituito da numerosi colloqui intercorsi con il (OMISSIS), il cui contenuto, attenendo ai criteri di opportunita’ dell’operato dell’azienda, non e’ sindacabile dal giudice di merito.

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