Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2017, n. 28791. Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo

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14. Da ultimo va rimarcato, in ordine alla asserita violazione dell’articolo 25 CCNL Telecomunicazioni del 28.6.2000 e alla legittimita’ del comportamento delle parti, il principio giurisprudenziale in virtu’ del quale il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l’accertamento di legittimita’, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via di urgenza) di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli e’ tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex articolo 2086 e 2104 c.c., e puo’ legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex articolo 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte (cfr. Cass. 26.9.2016 n. 18866).
15. L’accoglimento dei primi due motivi, nei termini sopra esposti, assorbe l’esame delle altre doglianze di cui al ricorso principale.
16. Vanno, invece, respinti sia il ricorso incidentale condizionato che quello autonomo perche’ i vizi denunciati tendono essenzialmente a contestare una difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, quando, invece, spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato dalla legge (cfr. tra le altre Cass. 23.12.2009 n. 27162; Cass. 6.3.2008 n. 6064).
17. L’applicazione del principio enunciato rende prive di fondamento tutte le censure contenute nei motivi relative alle valutazioni dei fatti e alle argomentazioni di merito.
18. Le asserite violazioni di legge sono, invece, inammissibili perche’ le stesse presuppongono la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata che, nella fattispecie in esame, non ricorre sulla sussistenza del diritto al superiore inquadramento o sulla natura ritorsiva del licenziamento.
19. Quanto, poi, alla denunziata omissione e contraddittorieta’ della motivazione della gravata sentenza (proprio con riguardo alla natura ritorsiva del recesso) nella parte in cui, da un lato, era stata ritenuta la violazione del termine del preavviso nonche’ la violazione dei principi di correttezza e buona fede e, dall’altro, si era negato l’intento persecutorio e punitivo, deve evidenziarsi che la Corte distrettuale, con valutazione insindacabile perche’ congrua e corretta, ha differenziato i due piani dell’indagine: quello della esistenza della giusta causa, il cui onere probatorio era in capo al datore di lavoro, e quello della dimostrazione dell’intento ritorsivo, incombente invece sul lavoratore, in ordine alla illiceita’ del motivo unico e determinante il recesso, e in ordine a tale punto, ha ritenuto che la prova non fosse stata raggiunta.
20. Non si verte, pertanto, ne’ in una ipotesi di omessa motivazione, che sussiste quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato e deficiente esame di punti decisivi della controversia, ne’ di contraddittoria motivazione, che presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi.
21. Non sono, infine, fondate neanche le doglianze riguardanti la mancata acquisizione, da parte della Corte di merito, dei documenti nuovi prospettati dal (OMISSIS) nel giudizio di appello.
22. Il rigetto del giudice di merito non e’, infatti, sindacabile in cassazione perche’, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale dello stesso giudice e non necessita neppure di essere esplicitato nella motivazione il mancato esercizio di tale potere, non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 16.11.2010 n. 23120; Cass. 25.10.2013 n. 24188).
23. Alla stregua di quanto esposto, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale sia condizionato che autonomo; la sentenza gravata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame, attenendosi ai principi enunciati e provvedendo, altresi’, alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale sia condizionato che autonomo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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