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14. Si tratta quindi, per ogni situazione regolamentata, di una disciplina speciale che non puo’ essere “esportata” ad altre e diverse situazioni in nome di un “principio generale” di sistema che, per le considerazioni appena esposte, non ha ragion d’essere quando si tratti di sostituire all’apporto finanziario da parte delle categorie interessate quello dello Stato” (cosi’ Cass. 17757/2011 cit.).
15. Del pari va riaffermato, con il citato precedente del 2011, che l’ordinamento tutela, attraverso la contribuzione figurativa, i periodi di maternita’ verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ma unicamente agli effetti dell’acquisizione del diritto a pensione e non ai (diversi) effetti della tutela contro la disoccupazione: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici) che, appresta, per la prima volta, tale tutela, prevede, infatti, nell’articolo 14 (comma 1) la facolta’ di riscattare, a domanda, i “periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio” e l’articolo 14 (comma 3), considera coperti da contribuzione figurativa i periodi per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio “ancorche’ intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro” e le successive disposizioni sostanzialmente recepite nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 25, comma 2 che stabilisce, ancora una volta, che i periodi corrispondenti al congedo di maternita’ “…verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici…”.
16. Il dato testuale delle richiamate disposizioni normative non lascia adito a dubbi quanto al riconoscimento, come contribuzione utile, dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per maternita’ verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, unicamente a fini pensionistici e agli effetti del diritto a pensione.
17. La tassativita’ delle ipotesi di rilevanza della contribuzione figurativa implica, agli effetti della tutela contro la disoccupazione, che la contribuzione figurativa correlata a periodi di maternita’ attenga ad un rapporto di lavoro in atto e sia versata in costanza di rapporto di lavoro.
18. Non rileva, in senso contrario, che l’interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro abbia avuto inizio due giorni prima della scadenza naturale del rapporto di lavoro a termine, perche’ cio’ che assume rilievo, ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione occorrente per il diritto all’indennita’ di disoccupazione, e’ che il periodo di interruzione sia racchiuso in un rapporto di lavoro in atto, come richiesto dal R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 56 che evoca “i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio”.
19. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e’ decisa direttamente nel merito da questa Corte (ai sensi dell’articolo 384 c.p.c.) con il rigetto della domanda di (OMISSIS).
20. La particolarita’ della questione, sulla quale non constano numerosi precedenti di questa Corte, consiglia la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate fra le parti dell’intero processo.
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