Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30426. Mancato riconscimento all’indennità di disoccupazione

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5. Assume l’Istituto pubblico di previdenza che il legislatore ha preso espressamente in considerazione, e disciplinato, l’incidenza dell’astensione obbligatoria dal lavoro, per maternita’, ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione per conseguire l’indennita’ di disoccupazione, con disposizione inequivoca quanto alla necessita’ che l’interruzione sia racchiusa nell’ambito di un rapporto di lavoro in atto e che la contribuzione figurativa, correlata ai periodi di maternita’, sia collocata all’interno di un rapporto di lavoro in atto e versata in costanza di rapporto di lavoro, proprio in considerazione della tassativita’ delle ipotesi di rilevanza della contribuzione figurativa medesima, in quanto espressione della partecipazione finanziaria dello Stato al sistema di sicurezza sociale.
6. Il ricorso e’ fondato.
7. Il thema decidendum concerne la computabilita’, ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione (R.Decreto Legge n. 636 del 1939, articolo 19) necessario per conseguire l’indennita’ ordinaria di disoccupazione, dei contributi figurativi correlati all’astensione obbligatoria per maternita’ iniziata a due giorni dallo scadere di un rapporto di lavoro a tempo determinato e protrattasi, per il restante arco temporale, al di fuori di un rapporto di lavoro.
8. Ebbene, il Legislatore ha espressamente disciplinato l’incidenza dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternita’ ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione per la tutela contro la disoccupazione.
9. Nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria interrompa un rapporto di lavoro in atto, il R.Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 56, comma 1, lettera a) stabilisce che: “Dopo l’inizio dell’assicurazione sono computati utili a richiesta dell’assicurato i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio…” cosi’ richiamando espressamente “i periodi di interruzione dal lavoro” ed equiparando contribuzione figurativa ed effettiva ai fini non solo pensionistici ma anche della tutela contro la disoccupazione.
10. I periodi di astensione obbligatoria verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro in atto, e l’espressa non computabilita’, ai fini della tutela contro la disoccupazione, sono stati disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 12 che posta la premessa secondo cui: “I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio…sono riconosciuti utili… agli effetti del diritto…alle indennita’ di disoccupazione”, al comma 3 pone la seguente condizione: “Il periodo di interruzione obbligatoria dal lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d’opera determinante l’obbligo dell’assicurazione per la quale il periodo stesso e’ riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi”.
11. Il principio da trarre dal senso letterale delle riportate disposizioni, nel senso che i periodi corrispondenti a quelli per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro in relazione all’evento maternita’, ma che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, seppure riconosciuti come periodi contributivi attraverso la contribuzione figurativa (come previsto, nel tempo, dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 14, comma 3; poi, dal Decreto Legislativo n. 564 del 1996, articolo 2, comma 4; infine, dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 25, comma 2), non sono utili ai fini del riconoscimento del diritto all’indennita’ di disoccupazione, e’ in continuita’ con quanto gia’ affermato da questa Corte, con la sentenza 29 agosto 2011, n.17757, la cui premessa generale, sulla tassativita’ della contribuzione figurativa, si reputa opportuno ribadire.
12. “I contributi figurativi sono espressione della partecipazione finanziaria dello Stato al sistema di sicurezza sociale: in presenza di particolari eventi che possono pregiudicare, per il lavoratore, il futuro godimento delle prestazioni previdenziali e che la legge, di volta in volta, qualifica come meritevoli di tutela attraverso l’intervento della solidarieta’ generale, il finanziamento pubblico si sostituisce (sotto forma, appunto, di contribuzione fittizia) alla contribuzione dei datori e dei prestatori di lavoro.
13. Peraltro, proprio perche’ si tratta di interventi che vanno ad incidere sull’intera collettivita’, la legge stabilisce, in modo particolareggiato, le prestazioni che ne costituiscono oggetto e quali ne sono le modalita’ e i limiti.

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