Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 dicembre 2017, n. 5818. L’esclusione dalla gara di un concorrente a causa di gravi errori professionali che sono stati commessi in precedenti appalti non richiede che nella precedente gara vi sia stata revoca, decadenza o risoluzione

L’esclusione dalla gara di un concorrente a causa di gravi errori professionali che sono stati commessi in precedenti appalti non richiede che nella precedente gara vi sia stata revoca, decadenza o risoluzione. La Stazione appaltante può procedere all’esclusione, ma sulla base di una puntuale ed adeguata motivazione.

Sentenza 11 dicembre 2017, n. 5818
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5724 del 2017, proposto da:
Am. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Mi., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio A Pl. Srl in Roma, via (…);
contro
Om. Se. e Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Va. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
nei confronti di
An. Me. S.r.l., Autocarrozzeria Gu. di Lo. Pr. Gi. non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00908/2017, resa tra le parti, concernente Per l’annullamento del verbale di gara del 10 aprile 2017 della commissione giudicatrice nominata dalla Am. SPA e relativi atti allegati e, comunque, del provvedimento di esclusione dell’offerta della costituenda ATI tra la Om. Se. srl e le Officine Pi. srl dal prosieguo della procedura aperta n. 27/2015 – AC per l’affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus aziendali indetta dall’Am. spa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Om. Se. e Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Ba., Pe. Gi. su delega di Pe. Va..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tar per la Puglia, Lecce, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto dalla società Om. Se. S.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Officine Pi. S.r.l., per l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta, adottato dall’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto – Am. S.P.A., nella procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento annuale del servizio di interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus aziendali , indetta con bando di gara pubblicato il 24 agosto 2015.
2. Va premesso che, a seguito di altra vicenda processuale conclusa con la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4643/2016 (su cui si tornerà), la stazione appaltante, nella seduta del 10 aprile 2017, aveva ritenuto che la decisione fosse incentrata esclusivamente sull’obbligo dichiarativo e che non si estendesse al merito delle vicende oggetto dei provvedimenti assunti da Am. il 4 maggio 2015 ed il 25 maggio 2015, relativi a fatti (inerenti ad indebiti inserimenti in fattura ed a forniture irregolari) incidenti sull’elemento fiduciario ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006; aveva perciò ribadito la valutazione negativa della condotta del concorrente rispetto a tale requisito ed aveva peraltro osservato che a dette circostanze -da sole emblematiche della negligenza professionale del concorrente e, comunque, fortemente incidenti sulla sua moralità professionale- si aggiungeva un’ulteriore vicenda che aveva interessato Om. Se. rispetto ad un’altra stazione appaltante, l’AMTAB di Bari, sfociata in un procedimento penale a carico dell’amministratore di Om. Se., che era stato destinatario da parte del g.i.p. del Tribunale di Bari della misura di interdizione dall’esercizio delle imprese.
In ragione di tanto, Am. aveva escluso Om. Se. dalla gara.
2.1. Il Tar ha richiamato la propria sentenza n. 349 del 18 febbraio 2016, riguardante le stesse parti e la medesima procedura di gara, confermata in appello con la citata sentenza n. 4643 del 7 novembre 2016, ed ha ritenuto che il Consiglio di Stato, in questa sentenza, si fosse pronunciato anche sul merito dei fatti oggetto dell’obbligo dichiarativo (reputato insussistente) e che avesse affermato che non fossero tali da incidere sul rapporto fiduciario. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale -dopo aver espressamente dichiarato di condividere le valutazioni del Consiglio di Stato ed avervi fatto integrale rinvio- ha escluso che le vicende successive, riguardanti i rapporti di Om. Se. con AMTAB di Bari, potessero essere prese in considerazione, perché quest’ultima stazione appaltante non aveva adottato nei confronti della società alcun provvedimento sanzionatorio e/o risolutivo e con essa aveva proseguito nei propri rapporti contrattuali, così <> (come si legge in sentenza). Pertanto, a quei fatti neppure Am., diversa stazione appaltante, avrebbe potuto attribuire valenza <>.
Il Tar ha perciò annullato il provvedimento di esclusione, ritenendo preclusa la pronuncia in tema di risarcimento del danno e compensando le spese di lite.
3. Per ottenere la riforma della sentenza ha proposto appello l’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto – Am. S.P.A., con tre motivi.
La società Om. Se. s.r.l. si è costituita per resistere al gravame.
Le parti hanno depositato memorie e repliche.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il primo motivo di appello, col quale è censurato il rigetto da parte del Tar dell’eccezione di inammissibilità od improcedibilità del ricorso formulata dalla stazione appaltante nel primo grado di giudizio, è infondato.
E’ sufficiente ribadire una delle diverse ragioni esposte dal Tar per affermare la sussistenza in capo ad Om. Se. dell’interesse a ricorrere contro il provvedimento di esclusione. Si tratta dell’affermazione per la quale permane l’interesse a ricorrere, perché <>. L’appellante sostiene che, contestualmente all’esclusione dell’appellata, in relazione ai lotti per i quali questa aveva presentato offerta, la stazione appaltante avrebbe proposto l’aggiudicazione in favore di altri operatori economici. L’assunto non trova riscontro negli atti di gara, specificamente nel verbale n. 378 del 10 aprile 2017, da cui risulta l’aggiudicazione provvisoria soltanto per i lotti per i quali si erano ritenute valide le offerte.
Peraltro, trattandosi di determinazione presa a seguito dell’esclusione di Om. Se., sussiste per tabulas l’interesse di quest’ultima alla rimodulazione della graduatoria conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso, che ne consentirebbe la riammissione in gara e la successiva apertura dell’offerta.
Il primo motivo, a carattere pregiudiziale, va perciò rigettato.
5. Sono, tuttavia, fondati il secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente.

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