Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 dicembre 2017, n. 5818. L’esclusione dalla gara di un concorrente a causa di gravi errori professionali che sono stati commessi in precedenti appalti non richiede che nella precedente gara vi sia stata revoca, decadenza o risoluzione

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Pertanto, solo su questa statuizione si è formato il giudicato, coerentemente con causa petendi e petitum di quel giudizio, univocamente riferiti al primo provvedimento di esclusione, e quindi all’unica ragione posta a suo fondamento.
7. Il provvedimento di esclusione impugnato nel presente giudizio si fonda su quei fatti, ma anche su altri, che, secondo la valutazione espressa nel verbale di gara n. 378 del 10 aprile 2017, rilevano ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006.
Ed invero, la stazione appaltante non si è limitata ad esporre i fatti consacrati nella nota del 4 maggio 2015 e ribaditi nella nota del successivo 25 maggio, ma, allo scopo di evidenziare la non sporadicità delle condotte contestate, ha valorizzato il richiamo di altri fatti pregressi, conclusi con la transazione del 2013 (concernenti una fornitura da parte di OMA di “motori nuovi di fabbrica”, i cui certificati d’origine furono disconosciuti dal produttore, quanto a provenienza, codici e sottoscrizioni); quindi, vi ha aggiunto, le <>.
7.1. A quest’ultimo proposito, è stato citato il provvedimento adottato il 13 febbraio 2017 dal g.i.p. presso il Tribunale di Bari nei confronti di Pietro Di Paola, amministratore e legale rappresentante della società, indagato per diversi reati, con applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle imprese per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-117, 314 cod. pen. , perché, in concorso con altri soggetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, <>.
La Am. qui appellante, nel provvedimento di esclusione, ha riprodotto questa parte del capo di incolpazione perché <>, al fine di sottolineare la non occasionalità dei comportamenti contestati; ha poi fatto espresso rinvio alle sessantuno pagine del provvedimento del g.i.p., onde ulteriormente motivare, sulla base della prognosi di pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo ivi contenuta, sulla rilevanza di queste condotte, considerate sia autonomamente che nel loro cumulo, ai sensi del più volte citato art. 38, comma 1, lett. f).
8. La sentenza impugnata ha interpretato restrittivamente quest’ultima norma, sostenendo che, nel contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo, andrebbe preferito l’orientamento per il quale le vicende contrattuali occorse nei rapporti con altre stazioni appaltanti sarebbero potenzialmente significative soltanto nei casi in cui le stesse abbiano ricevuto, da queste ultime, un’espressa valutazione in termini di “grave errore professionale”, tradottasi in un provvedimento risolutivo o, comunque, di carattere sanzionatorio.
Si tratta di orientamento che il Tar per la Puglia definisce “intermedio” tra le due posizione antitetiche, di cui l’una ammette che la causa di esclusione in parola possa operare anche nel caso in cui l’errore professionale sia stato commesso in occasione di un rapporto contrattuale intercorso con una stazione appaltante diversa da quella che dispone l’esclusione e l’altra afferma la tesi esattamente contraria.
La sentenza impugnata ha constatato che l’AMTAB di Bari non aveva adottato alcun provvedimento sanzionatorio e/o risolutivo ed aveva proseguito nei propri rapporti contrattuali con la stessa società; ha concluso che perciò a quegli stessi fatti Am. non avrebbe potuto attribuire alcuna valenza ai fini dell’esclusione di Om. Se..

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