Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 dicembre 2017, n. 5818. L’esclusione dalla gara di un concorrente a causa di gravi errori professionali che sono stati commessi in precedenti appalti non richiede che nella precedente gara vi sia stata revoca, decadenza o risoluzione

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Non è dunque fondata l’affermazione secondo cui il potere dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, quando riferito a gravi errori commessi nel corso di precedenti rapporti con altre stazioni appaltanti, possa essere esercitato solo sul presupposto dell’esistenza di un pregresso provvedimento definitivo di revoca, risoluzione, decadenza, sanzione, legato all’inadempimento e adottato dall’amministrazione di riferimento. Al contrario, la stazione appaltante può ritenere la sussistenza dei gravi errori professionali nell’attività pregressa esercitata dall’impresa, anche in mancanza di un accertamento definitivo dei precedenti rapporti da parte di altra amministrazione, purché il relativo provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione ed indichi puntualmente le circostanze di fatto che supportano la valutazione espressa (cfr., tra le altre, già Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4455, nonché id., V, 4 aprile 2016, n. 1412).
9. Passando a trattare della valutazione di inaffidabilità espressa in concreto dall’Am. di Taranto, va premesso, in ordine ai limiti del relativo sindacato giurisdizionale, che, al fine di evitare di incorrere nel vizio di eccesso giurisdizionale, il giudice amministrativo deve prendere atto della chiara scelta del legislatore di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente.
Ne consegue che, come affermato dal giudice di legittimità, <> (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 2012, n. 2312).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto esposte nel provvedimento impugnato e sopra sinteticamente riportate, considerate singolarmente, ma soprattutto nella loro globalità e nella stretta successione cronologica, supportano la motivazione del provvedimento impugnato e resistono agli originari motivi di ricorso ed agli argomenti difensivi spesi dall’appellata.
9.1. In primo luogo, va ribadito che anche gli inadempimenti che abbiano dato luogo ad una conclusione transattiva della vicenda possono essere apprezzati ai fini di valutare l’affidabilità professionale dell’appaltatore (così Cons. Stato, 15 dicembre 2016, n. 5290, che richiama id., V, 20 giugno 2011, n. 3671), tanto più che, nel caso di specie, il precedente inadempimento, oggetto della transazione del dicembre 2013, è richiamato dalla stazione appaltante al solo scopo di evidenziare l’abitualità delle condotte di inadempimento da parte di Om. Se..
Quanto alle difese svolte da quest’ultima circa l’asserita insussistenza delle irregolari fatturazioni contestate con la nota del 4 maggio 2015 ovvero circa la loro riferibilità ad una somma particolarmente esigua, va evidenziato come, già con la prima nota, la stazione appaltante abbia individuato dettagliatamente le fatture di che trattasi, i relativi importi, i pezzi di ricambio in contestazione ed i costi indebitamente fatturati a carico della committenza. Va quindi sottolineato come, con la seconda nota, la stazione appaltante ha adeguatamente risposto alle contestazioni della controparte contrattuale, indicando anche le date delle nove consegne contestate, senza che, per contro, la società abbia opposto null’altro che l’asserito mancato riscontro attraverso l’esibizione dei documenti di trasporto, laddove ben avrebbe potuto dimostrare l’acquisto in proprio dei pezzi di ricambio fatturati, spettando alla stessa l’onere della prova dell’errore di fatto imputabile alla parte pubblica convenuta in giudizio.

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