www.studiodisa.it

Il testo integrale [1]

 

L’invocata incompatibilità dell’esercizio della professione forense di cui all’art. 3 del Rdl 1578133 – che preclude, ex art. 2 comma 3 legge 319/75, ancorché non accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in cui l’attività incompatibile sia stata svolta – è quella con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.

Nella specie è pacifico che l’avvocato …, mero titolare di una concessione per impianti di distribuzione di carburante, abbia affidato a terzi la gestione degli impianti in questione. La espressa previsione dell’esercizio del commercio da parte del professionista in nome proprio o altrui e la previsione nello stesso articolo 3 Rdl 1578/33 cit. di ipotesi connesse all’assunzione di una determinata qualifica, a prescindere dall’effettivo svolgimento della relativa attività, induce a ritenere che la mera titolarità della concessione per impianti di carburanti non sia ostativa all’esercizio della professione forense, così come motivatamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice del gravame.

Infine, neanche il rilievo secondo cui il … nella sua qualità di titolare della concessione aveva percepito dalla compagnia petrolifera compensi predeterminati contrattualmente dichiarati in sede fiscale quali redditi di impresa, vale a connotare in termini di esercizio del commercio la titolarità della concessione di impianti la cui gestione sia affidata a terzi, essendo i compensi erogati da parte della compagnia petrolifera al concessionario connessi semmai allo svolgimento di un pubblico servizio e non di un’attività commerciale, che, per quanto detto, è svolta direttamente da altri

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *