Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2018, n. 6425. Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, entenza 15 marzo 2018, n. 6425

Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

Sentenza 15 marzo 2018, n. 6425
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8851-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5144/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2015 R.G.N. 7103/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente (OMISSIS), con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 e respinta la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS) s.p.a., societa’ datrice di lavoro.
1.1. Il giudice d’appello, premesso che la ” contestazione al (OMISSIS) relativa a irregolarita’ riscontrate nella procedura disciplinante le rivalutazioni di magazzino per prodotti di telefonia mobile, nel periodo marzo 2007/settembre 2008, relativamente a quattro rivenditori (qualificate da indagini aziendali come ipotesi di avvenuta determinazioni degli importi da accreditare non sulla base dei prodotti presenti nei magazzini dei rivenditori alla data della rivalutazione ma sulla base di giacenze in parte inesistenti), si basava su messaggi di posta elettronica prodotti dalla societa’ e su dichiarazioni di lavoratori direttamente coinvolti nella procedura irregolare, riportate nella relazione di audit interno, ha osservato che la valenza probatoria dei messaggi posta elettronica acquisiti dal datore di lavoro in relazione all’account aziendale del lavoratore era dubbia trattandosi o di corrispondenza la cui acquisizione richiedeva determinate garanzie e l’intervento dell’autorita’ giudiziaria o di documenti provenienti dal datore di lavoro che aveva la piena disponibilita’ del server aziendale e, quindi, la astratta possibilita’ di intervenire sul relativo contenuto, non venendo in rilievo ipotesi di corrispondenza elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale si’ da garantire la identificabilita’ dell’autore e l’identita’ del documento. Quanto alle emergenze dell’audit interno lo stesso risultava fondato – in punto di attribuzioni di responsabilita’ al (OMISSIS) – su dichiarazioni di dipendenti direttamente coinvolti nella procedura irregolare e, quindi, in certa misura interessati ad attribuirne ad altri la paternita’.
1.3. L’addebito mosso al lavoratore di omissione di controllo e di approvazione di una prassi irregolare, risultava pertanto sfornito di positivi e certi riscontri sulla sua diretta e volontaria responsabilita’ della scelta di privilegiare in modo irregolare alcuni rivenditori di rilevanza commerciale per l’azienda e quindi alla sua effettiva responsabilita’ nella preordinazione della frode fiscale.
1.4. In assenza di prova della responsabilita’ dei fatti addebitati andavano confermati la declaratoria illegittimita’ del licenziamento e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla societa’.
1.5. Parimenti era da respingere l’eccezione di aliunde perceputm non essendo emersi elementi rivelatori della percezione da parte del (OMISSIS), di redditi dopo il licenziamento.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 e 2712 c.c., censurando, in sintesi, la decisione per avere escluso valenza probatoria alle copie dei messaggi elettronici prodotte dalla societa’, rispetto alle quali, sostiene, era ben possibile l’articolazione da parte del giudice di merito di un ragionamento presuntivo. Richiama a tal fine la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il disconoscimento di cui agli articoli 2702 e 2712 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 c.p.c., comma 2, perche’ mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; osserva che la produzione in giudizio della copia fotostatica non vincolava il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne liberamente la efficacia rappresentativa; richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale le norme del codice civile in tema di disconoscimento della conformita’ all’originale delle copie fotostatiche non autenticate di una scrittura privata si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico e non anche quando il documento sia esibito quale fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una piu’ complessa fattispecie. Evidenzia che il contenuto delle mail aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) e da ulteriori risultanze documentali dagli stessi richiamate.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 (confessione) e 2735 (stragiudiziale) c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Censura la decisione per non avere attribuito rilevanza alle dichiarazioni dei due dipendenti Telecom rese in sede di audit le quali, a differenza di quanto osservato dal giudide di appello, rivestivano valenza confessoria in’ quanto suscettibili di esporre i lavoratori che le avevano rese, a sanzioni disciplinari.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c.. Assume che, pacifiche le irregolarita’ riscontrate in punto di condotte ascritte, non si era in presenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte di una responsabilita’ oggettiva posta a carico del (OMISSIS) bensi’ di una responsabilita’ soggettiva; in ogni caso, anche a voler escludere un diretto coinvolgimento del (OMISSIS) nella vicenda, a carico di questi residuava pur sempre una culpa in vigilando alla stregua della lettera di contestazione. La sentenza aveva errato in quanto non aveva colto con esattezza i confini della responsabilita’ posta a carico del dipendente.
4. Con il quarto motivo deduce omessa pronunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la decisione per avere omesso di pronunziare sul motivo di gravame attinente alla ritenuta, dal primo giudice, incapacita’ a testimoniare dei testi intimati da (OMISSIS).
5. Il primo motivo di ricorso presenta un assorbente profilo di inammissibilita’, per violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento o disconoscimento di documenti – e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito – ha l’onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dell’atto e di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che tali documenti non siano stati disconosciuti (cfr. Cass. 17.05.2007 nr. 11460 e, in motivazione, Cass. 13.6.2017 nr 14654); occorre, ancora, evidenziare, conseguendone un ulteriore profilo di inammissibilita’, che il ricorso appare del tutto carente nella esposizione della vicenda processuale in quanto non chiarisce se ed in che termini, nelle fasi di merito, si e’ sviluppata la questione del ” disconoscimento del (OMISSIS)” e quale, specificamente, e’ stata la posizione difensiva di questi con riguardo alle mail prodotte dalla societa’.
5.1. Sotto altro profilo e’, inoltre, da rimarcare che il messaggio di posta elettronica e’ riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 1, lettera p), (“documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”), riproducehdo, nella sostanza, quella gia’ contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 1, comma 1, lettera b).
5.2. Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, l’articolo 21 medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre e’ liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 20 l’idoneita’ di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ ed immodificabilita’.
5.3. La decisione impugnata,non mette in discussione la sussistenza di una corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, sicche’ e’ da escludere una violazione dell’articolo 2712 c.c., ma ritiene che non vi sono elementi certi per far risalire il relativo contenuto e la paternita’ degli stessi al (OMISSIS).
5.4. Tale valutazione, espressione del principio del libero convincimento del giudice, non e’ censurabile in sede di legittimita’ in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, spetta al giudice di merito, in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilita’ e concludenza nonche’ scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).

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