Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 marzo 2018, n. 6457. I dipendenti della circumvesuviana addetti sia alla guida che al rilascio dei biglietti hanno diritto all’indennità di agente unico

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 marzo 2018, n. 6457.

 

I dipendenti della circumvesuviana addetti sia alla guida che al rilascio dei biglietti hanno diritto all’indennità di agente unico

Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6457
Data udienza 20 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16047-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, quale societa’ incorporante la srl (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 8766/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emessa l’1/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO IN FATTO
che la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il diritto di (OMISSIS) e (OMISSIS), dipendenti di (OMISSIS) s.r.l. (societa’ incorporante la s.r.l. (OMISSIS)), con mansioni di conducente di autobus addetti sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso, a percepire l’indennita’ di agente unico, pari a venti minuti della retribuzione normale di autista di 7 livello con tre scatti di anzianita’, in misura adeguata e commisurata alle variazioni subite nel tempo da tale retribuzione, quantificata per ciascuno in dispositivo;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) s.r.l. sulla base di unico articolato motivo;
che il (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la controversia riguarda esclusivamente i criteri di calcolo dell’indennita’ di agente unico, sostenendo il datore di lavoro la correttezza del proprio comportamento, laddove il lavoratore ravvisa nelle fonti regionali, normative e deliberative, che hanno proposto il sistema dell’agente unico, il riferimento normativo dal quale evincere il sistema di contabilizzazione dell’emolumento del quale, con accordo aziendale del 18.11.1988, le OO.SS. e la (OMISSIS) avevano espressamente stabilito l’adeguamento in base alla normativa regionale secondo le date dalla stessa previste;
che il ricorrente deduce: a) erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie: non applicabilita’ alla fattispecie della legge regionale della Campania n. 16 del 25 gennaio 1983 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 15 marzo 1984 (Legge Regionale n. 16 del 1983, articolo 1, 2, 4) Applicabilita’ alla fattispecie dell’accordo sindacale del 18 novembre 1988 punto 5 e allegato B); b) erronea motivazione su un punto decisivo della controversia: irrilevanza della delibera regionale n. 9240/86 ai fini del decidere, applicabilita’ allegato B) accordo sindacale del 18 novembre 1988;
che osserva, innanzi tutto, che la normativa regionale richiamata in sentenza era intervenuta a disciplinare esclusivamente il rapporto tra Regione – ente concedente – e azienda di trasporto – concessionaria – precisando, tra l’altro, i criteri per la determinazione della misura dei contributi regionali annualmente riconosciuti alle aziende concessionarie, mentre la stessa normativa non aveva alcuna incidenza diretta sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che era errata la prospettazione che collegava l’indennita’ di agente unico alla legge regionale e alla delibera regionale, essendo unica fonte normativa del rapporto l’accordo sindacale del 1988;
che, specificamente, con tale accordo le parti avevano inteso quantificare l’indennita’ in una determinata somma giornaliera, individuata per relationem nella misura del contributo regionale minimo erogato all’azienda per l’indicato titolo, piuttosto che stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’indennita’, con la conseguenza che il limite fissato con la Delibera Regionale n. 9240 del 1986 quantificava il contributo relativo al medesimo anno, mentre l’indennita’ doveva intendersi cosi’ fissata fino a successivo accordo sindacale;
che, in altre parole, il rinvio ricettiziamente operato dagli accordi alla Delibera di Giunta del 1986 costituiva l’esternazione della volonta’ di corrispondere la predetta indennita’ tenuto conto dei soli adeguamenti intervenuti nel tempo attraverso l’adozione di specifiche delibere della giunta regionale;
che il motivo di ricorso e’ infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte gia’ espresso nelle decisioni nn. 3775 e 4257 del 2004 (citate nella sentenza impugnata) e nelle, piu’ recenti, Cass. n. 13406 del 2013, Cass. n. 21382 del 2014, Cass. n. 9925 del 2016 (ed altre numerose conformi);
che il thema decidendum investe la questione se l’Accordo regionale del 15 marzo 1988 abbia offerto un parametro per determinare il compenso spettante al conducente unico o invece abbia indicato una cifra determinata, incrementabile ma solo con una nuova deliberazione ad hoc;
che al riguardo la Corte di appello, ricostruita l’evoluzione del sistema contrattuale e retributivo del settore a seguito dell’introduzione della figura dell’agente unico (eventualmente con mansioni anche di bigliettaio) e ricordato che la Legge Regionale n. 13 del 1983 e la Delib. Giunta campana 2 dicembre 1986, istituenti limiti di bilancio, non potevano incidere nella determinazione, in concreto, dell’ammontare dell’indennita’ concessa all’agente unico demandata alla contrattazione collettiva, richiamando il tenore letterale del citato Accordo regionale del 15 marzo 1988 nel quale era stato pattuito che “l’equiparazione della indennita’ agente unico nei limiti massimi ammissibili in base alla Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 13 sara’ realizzata a partire dal 1 gennaio 1990, pari a corrispettivi di 20 minuti di paga oraria dell’autista livello 7 con 3 scatti” ha affermato che non vi era stata alcuna cristallizzazione del compenso con riferimento a quanto stabilito dalla Delibera del 1986, avendo voluto le parti aggiornare il compenso con decorrenza 1/1/1990 tenuto conto dei mutamenti intervenuti nella contrattazione collettiva e del paramento scelto gia’ nel 1986 (venti minuti di retribuzione di un agente), con quella determinata qualifica e quella determinata anzianita’ di servizio. Ad avviso dei giudici partenopei, si era insomma consentito al compenso di lievitare, tenuto conto della fisiologica dinamica salariale, ma solo nei limiti stabiliti dal parametro gia’ ricordato, e non diversamente, ed anzi in modo ancor piu’ chiaro, doveva leggersi la pattuizione dell’accordo del 18 novembre 1988 per la quale restava inteso, sia pure sulla base del computo di Lire 1120, che l’indennita’ sarebbe stata adeguata “a quanto previsto dalla normativa regionale, secondo le date dalla stessa previste” e dunque la somma di Lire 1120 doveva incrementarsi alle date oggetto di riesame del compenso in sede regionale;
che la Corte territoriale ha anche ricordato le due gia’ citate sentenze di questa Corte (nn. 3775 e 4257 del 2004) che hanno affermato principi rafforzativi dell’orientamento come sopra espresso in una controversia in cui conducenti che svolgevano mansioni anche di bigliettaio reclamavano il compenso di 20 minuti piu’ un altro compenso di venti minuti per il “doppio incarico”. In tali decisioni questa Corte di legittimita’ ha affermato che il riferimento a venti minuti di paga oraria e’ un tipico criterio di determinazione parametrica sensibile alle variazioni della retribuzione parametro, al pari di quello espresso in misura percentuale;
che, pertanto, l’interpretazione della clausola dell’accordo accolta dalla Corte di appello e’ congruamente e logicamente motivata e risponde ai canoni ermeneutici codicistici, posto che parte da una interpretazione di natura letterale cui aggiunge una valutazione di natura sistematica che tiene conto dell’evoluzione contrattuale derivata da fasi di ristrutturazione produttiva che aveva portato alla creazione dell'”agente unico” e da ultimo e’ sorretta da elementi direttamente tratti dalla prima applicazione dell’Accordo del 1988 che porto’ ad una commisurazione del compenso riferito al parametro scelto ma aggiornato alla luce dell’evoluzione salariale e di inquadramento intervenuta dal 1988 al 1990;
che a cio’ si deve aggiungere che la soluzione offerta appare coerente con i principi gia’ fissati da questa Corte in controversie di natura analoga riguardanti l’istituzione dell’agente unico e la determinazione del suo compenso;
che, in definitiva, la soluzione interpretativa adottata, secondo la quale si e’ scelto un riferimento parametrico per stabilire il compenso e non si e’ invece stabilito un mero dato empirico da rinegoziare e rideterminare ha alla base elementi di natura letterale, sistematica, legati alla prassi applicativa dell’Accordo in parola ed infine trova conforto in principi gia’ affermati da questa Corte perfettamente applicabili alla fattispecie (molto simile nei suoi contenuti) in esame, nonche’ riscontro nella prima applicazione dell’Accordo stesso, poiche’ nell’occasione fu determinato l’importo gia’ riferito al valore dei “20 minuti”, come stabilito nel 1986 sulla base di un inquadramento non piu’ operante, secondo un principio di adeguamento automatico globalmente considerato;
che, quanto al profilo di censura attinente ai presunti effetti abrogativi dell’accordo nazionale degli Autoferrotranvieri del 2 ottobre 1989 e dei successivi accordi nazionali 11 Maggio 1995, 27 novembre 2000 e 19 novembre 2004, non enunciato nella rubrica ed esposto in maniera commista agli altri nel corpo del ricorso (in violazione del principio di tassativita’ dei motivi di impugnazione e percio’ stesso inammissibile, essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi) si osserva che difetta la necessaria integrale produzione da parte del ricorrente dei richiamati accordi e l’esatta indicazione degli estremi per l’individuazione dei medesimi nel fascicolo delle fasi di merito, sostanziandosi l’adempimento in un onere di allegazione e produzione assoggettato alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’esame dei relativi punti di doglianza deve ritenersi preclusa in ragione della sanzione dell’improcedibilita’ prevista dall’articolo 369 c.p.c., n. 4 (circa gli oneri di produzione della parte si veda Cass. n. 19507 del 16/09/2014, quanto alla necessita’ che l’allegazione riguardi l’intero testo del contratto, Cass. n. 15495 del 02/07/2009, conforme Cass. n. 7891 del 06/04/2011: “L’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di’ cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli articoli 1362 c.c. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”);
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza in favore della parte costituita e distrazione in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta, mentre nessun provvedimento in ordine alle spese e, di lite deve essere adottato nei confronti della parte rimasta intimata, in mancanza di svolgimento di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della parte costituita, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione Semplificata.

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