Corte di Cassazione, sezione sezione sesta civile, ordinanza 15 marzo 2018, n. 6404. Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa

Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve, non gia’ stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai tini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.

Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6404
Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13494-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F./P.I.(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1268/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.
RILEVATO
che, il Tribunale di Vasto decidendo sull’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. contro (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 167/12 lo revocava e condannava la societa’ opponente al pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 9.145,40 a titolo risarcitorio in ragione delle retribuzioni non percepite nel periodo dal settembre 2011 al luglio 20-12 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al soddisfo nonche’ alla rifusione delle spese di lite;
che tale decisione veniva confermata, con sentenza del 26 novembre 2015, dalla Corte di Appello di L’Aquila;
che, ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, il primo motivo di gravame della (OMISSIS) – col quale era stata dedotta la erroneita’ della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS) in via subordinata nel giudizio di opposizione a decreto) ingiuntivo e processualmente preclusa all’opposto perche’ domanda nuova – era infondato in quanto: a) i risultava documentalmente provato che la (OMISSIS), a fronte della richiesta di precisazione “del titolo della pretesa creditoria” da parte del giudice adito in sede monitoria, aveva specificamente indicato che “le poste creditorie sono da intendersi azionate a titolo risarcitorio” e tale unico titolo risultava ribadito in sede di costituzione nel giudizio di opposizione proposto dalla societa’ ed era stata la ragione per la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo per illiquidita’ del credito; b) comunque, instaurandosi con l’opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, il mutamento della domanda e’ inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica e che e’ domanda nuova solo quella che alterando anche uno solo dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e piu’ ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate, in particolare, su un tatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la societa’ affidato a quattro motivi cui la (OMISSIS) resiste con controricorso;
che e’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 633, 643 e 644 cod. proc. civ. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in particolare la illegittimita’ della impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la condanna al pagamento di somme di denaro gia’ disposta nella decisione di primo grado in considerazione di una causa petendi diversa da quella interpretabile dalla lettura del ricorso poi notificato unitamente al decreto ingiuntivo; si evidenzia che la precisazione del titolo della pretesa creditoria era stata frutto di attivita’ mai comunicate al debitore ingiunto – alla societa’ era stato notificato un decreto) ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate dal settembre 2011 al luglio 2012 e non corrisposte, non aveva mai ricevuto notifica di atti destinati alla “precisazione del titolo della pretesa creditoria” – sicche’ tale omessa notifica della integrazione del decreto ingiuntivo equivaleva alla mancata notifica del ricorso e del decreto; con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’articolo 640 cod. proc. civ. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere implicitamente ed erroneamente statuito che la precisazione del titolo della pretesa creditoria gia’ azionata con ricorso per decreto ingiuntivo puo’ essere oggetto di un adempimento successivo al deposito del ricorso realizzabile attraverso memorie da considerare alla stessa stregua di una prova destinata, ex articolo 640 c.p.c., ad integrare il contenuto del fascicolo di parte; con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’articolo 156 cod. proc. civ. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa declaratoria di nullita’ del ricorso per decreto ingiuntivo per la mancanza di uno dei requisiti necessari per il raggiungimento dello scopo ovvero la mancata specificazione del titolo della pretesa creditoria; con il quarto motivo si lamenta violazione dell’articolo 645 cod. proc. civ. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in quanto erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto) ammissibile la domanda di risarcimento danni proposta in sede di costituzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avendola considerata una naturale prosecuzione delle argomentazioni di cui alla integrazione operata dalla (OMISSIS) a seguito di richiesta del giudice e non una domanda nuova inammissibile per l’opposto (inammissibilita’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’);
che i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano con la conseguenza che e’ sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di, censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche’ il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007); orbene, nel caso in esame, i motivi di ricorso censurano tutti la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di escludere che la domanda di risarcimento danni proposta dalla (OMISSIS) potesse essere considerata nuova e, percio’, inammissibile perche’, a seguito di richiesta del giudice, la ricorrente aveva precisato di aver chiesto le somme di cui al ricorso per ingiunzione a titolo risarcitorio e che il medesimo unico titolo risultava ribadito in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; non risulta, invece, in alcun modo censurata quella che e’ la ulteriore “ratio decidendi” posta a fondamento del rigetto del motivo di appello da parte della Corte territoriale e cioe’ che non si ha “mutamento” della domanda se non in quei casi in cui viene alterato anche uno solo dei presupposti di quella inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e piu’ ampio, oppure una diversa causa petel1C6, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate, in particolare, su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine;
che, ad ogni buon conto, i motivi sono anche infondati in quanto risulta che la (OMISSIS), a seguito del provvedimento del giudice adito col quale veniva sollecitata a precisare a che titolo avesse chiesto le somme di cui al ricorso per ingiunzione, ha dichiarato di averle chieste a titolo risarcitorio e tanto il provvedimento interlocutorio del decidente che la integrazione precisazione della domanda da parte della ricorrente erano o’ agli atti sicche’, una volta instauratosi a seguito dell’opposizione un ordinario giudizio di cognizione, l’opponente ha avuto la possibilita’ di spiegare pienamente le proprie difese avendo a disposizione il fascicolo relativo alla fase monitoria; peraltro, questa Corte ha avuto anche di chiarire che nel procedimento d’ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali e’ applicabile il rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso pub essere redatto anche in modo sommario, purche’ sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli arti. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l’opposto, in qualita’ di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. (Cass. n. 17494 del 28/07/2009; Cass. n. 16199 del 25/07/2011). Nel caso in esame la ricorrente aveva chiesto il pagamento della somma indicata nel ricorso per ingiunzione sulla scorta dell’ordinanza del Tribunale di Vasto che aveva ordinato alla societa’ attuale ricorrente di procedere alla assunzione della (OMISSIS) “alle medesime condizioni di contratto gia’ applicate dalla societa’ che aveva precedentemente gestito l’impianto” ordine rimasto ineseguito e tale fatto costitutivo della pretesa e’ rimasto invariato e rispetto al quale effettivamente la precisazione operata a seguito di espressa richiesta in tale senso da parte del giudice, non integrava neppure una domanda nuova ma era una qualificazione di duella avanzata con il ricorso essendo rimasti immutati tanto i fatti costitutivi della pretesa che il petitum. In proposito vale anche ricordare che nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve, non gia’ stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai tini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, (Cass. n. 419 del 12/01/2006; Cass. n. 16034 del 19/07/2007). Correttamente, quindi, il Tribunale ha valutato la fondatezza della domanda risarcitoria della (OMISSIS) revocando, pero’ il decreto ingiuntivo in quanto concesso in carenza del requisito della liquidita’ del credito;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (legge di stabilita’ 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame. (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pan a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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