Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 giugno 2015, n. 12073

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14728/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato AMBROSIO Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

” (OMISSIS) S.C.A R.L. COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE” P.I. (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

” (OMISSIS) S.C.A R.L. COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE” P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 395/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/04/2012 r.g.n. 276/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, assorbimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 17 gennaio 2012, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della ” (OMISSIS) S.c.a.r.l. Cooperativa Agricola di Produzione e Trasformazione”, esercente attivita’ di trasformazione e commercializzazione del pomodoro, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ di licenziamento per giusta causa, ed aveva altresi’ rigettato la domanda di risarcimento di danni proposta in via riconvenzionale dalla societa’ nei confronti della lavoratrice.

A costei era stato contestato, quale “direttore” della (OMISSIS), con una prima lettera, di essersi assentata ingiustificatamente dal lavoro dall’8 giugno al 10 luglio 2006 e, con successiva lettera, che da una verifica amministrativa, contabile e gestionale era emerso quanto segue: a) l’azienda era risultata priva di coordinamento tra i vari reparti ed il personale era stato mal guidato e mal organizzato; b) i locali aziendali erano trascurati ed in stato di abbandono; c) la manutenzione degli impianti e dei macchinari e la loro pulizia era risultata inadeguata ed insufficiente; d) i reclami sulla qualita’ della merce da parte dei clienti superavano di gran lunga le percentuali fisiologiche tipiche dell’attivita’; e) la verifica contabile del magazzino aveva evidenziato una palese discordanza tra i dati di contabilita’ generale e quelli della contabilita’ di magazzino; f) la merce in deposito presso lo stabilimento di (OMISSIS) e presso terzi era risultata stivata in modo disordinato e scorretto; g) la verifica della consistenza delle giacenze di magazzino aveva evidenziato la presenza di un consistente numero di scatole ammaccate ed un elevatissimo numero di scatole inutilizzabili e da distruggere.

La Corte di merito ha ritenuto che gli addebiti di cui alle lettere c), d) ed e) fossero infondati o “di nessuna valenza”; che, viceversa l’assenza ingiustificata della lavoratrice e gli altri addebiti fossero fondati e tali da giustificare la giusta causa del licenziamento.

Inoltre ha respinto le eccezioni di non tempestivita’ della contestazione e del licenziamento, quella relativa alla garanzia di pubblicita’ del codice disciplinare e quella riguardante la non proporzionalita’ della sanzione espulsiva ai fatti commessi.

Quanto alla domanda di danni proposta dalla societa’ ha rilevato che non vi fosse la prova della sicura attribuibilita’ alla (OMISSIS) dei danni subiti per la giacenza in magazzino delle scatole danneggiate ed arrugginite contenenti il prodotto lavorato e per il parziale recupero dello stesso.

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base di diciassette motivi, illustrati da memoria. La societa’ resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale per un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 55 CCNL Alimentaristi (cooperative) – Settore Alimentari – Agroindustriale del 12 luglio 1995 nonche’ insufficiente motivazione, deduce che in base a tale clausola contrattuale, i provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.

Aggiunge, con riguardo alla contestazione relativa all’assenza dal servizio che il potere disciplinare del datore di lavoro si era esaurito ampiamente allorche’ venne disposto il recesso. Il datore di lavoro, infatti, le aveva contestato, con una prima lettera del 13 luglio 2006 l’assenza ingiustificata dal servizio e, successivamente, con lettera del 24 agosto 2006, gli altri addebiti. A seguito delle distinte giustificazioni fornite da essa ricorrente, era stato disposto il licenziamento per giusta causa con lettera del 18 settembre 2006, che pero’ era illegittimo essendo stata presa in considerazione anche la prima contestazione in ordine alla quale il potere disciplinare non poteva piu’ essere esercitato.

Sul punto, aggiunge la ricorrente, la sentenza impugnata, pur dando atto che il potere di recesso era stato esercitato oltre il limite temporale previsto dalla norma pattizia, ha ritenuto irrilevante tale circostanza, fornendo una motivazione del tutto insufficiente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, nonche’ omessa pronuncia, rileva che la contestazione del 24 agosto 2006, oltre che generica, era sommaria e priva di ogni riferimento temporale e comunque inidonea a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la non tempestivita’ delle contestazioni. L’assenza dal servizio, asseritamente non giustificata, aveva infatti avuto inizio in data 8 giugno 2006 mentre gli altri addebiti facevano riferimento a violazioni verificatesi nel corso degli anni. Le contestazioni effettuate con lettere rispettivamente del 13 luglio e del 24 agosto 2006 erano dunque tardive.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate con riguardo alla contestazione relativa all’assenza dal servizio. In particolare era stata chiesta prova per testi per dimostrare che non si trattava di una assenza ingiustificata, ma dovuta al godimento delle ferie, e che presso la cooperativa era prassi che la richiesta di ferie veniva fatta con semplice comunicazione verbale e non gia’ per iscritto.

6. Con il quinto motivo, denuncialo vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che i fatti a lei contestati con la lettera del 24 agosto 2006 erano estranei alle sue mansioni di “direttore” della cooperativa, come risultava dal verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2001, in cui erano indicati detti compiti.

7. Con il sesto motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha spiegato perche’ la riscontrata presenza di lattine di prodotto danneggiate ed arrugginite potesse giustificare il licenziamento.

8. Con il settimo e l’ottavo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che le fatture depositate in giudizio dalla societa’ non dimostravano i costi sostenuti dalla medesima per il recupero del prodotto contenuto nelle lattine in questione ne’ la Corte di merito ha spiegato il percorso logico seguito per inferire da tali fatture elementi per giustificare il licenziamento. Inoltre, aggiunge, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che non era stata contestata la giacenza nei magazzini di prodotto confezionato e non vendibile, quando invece su quest’ultimo punto era stata mossa una specifica contestazione il cui accoglimento avrebbe portato a ritenere infondata la sanzione espulsiva.

9. Con il nono motivo la ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione, lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori volti a dimostrare che le violazioni di cui alla contestazione del 24 agosto 2006 non erano imputabili ad essa ricorrente, non rientrando i relativi addebiti nelle sue mansioni.

10. Con il decimo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, rileva che le violazioni anzidette avrebbero potuto incidere, al piu’, sull’incarico di “direttore” e non gia’ costituire motivo di sanzioni disciplinari.

11. Con l’undicesimo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata contiene “affermazioni assolutamente slegate da qualsivoglia allegazione compiute in corso di causa dalle parti”, quali il riferimento all’esportazione del prodotto all’estero, all’acquisto del pomodoro, alla lavorazione dello stesso, alla improcedibilita’ della domanda giudiziale.

12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’articolo 2106 c.c., lamenta la non proporzionalita’ tra i fatti addebitati e la sanzione espulsiva.

13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente, denunciando violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, lamenta vizio di motivazione laddove la Corte di merito afferma che la garanzia di pubblicita’ del codice disciplinare non era nella specie applicabile per avere la (OMISSIS) in precedenza rivestito la carica di amministratore delegato della cooperativa. Alcuna incidenza infatti poteva avere tale circostanza sul dovere di affissione del codice disciplinare.

14. Con il quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo la ricorrente deduce l’applicabilita’ dell’articolo 18 St. lav., nella versione vigente ratione temporis, sostenendo che, una volta dichiarata la l’illegittimita’ del licenziamento, essa ricorrente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alle conseguenti statuizioni risarcitorie, non avendo la societa’ cooperativa adempiuto all’onere della prova del requisito dimensionale. Peraltro, aggiunge, ai fini del calcolo di tale requisito, deve tenersi conto dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli stagionali.

15. Con il diciassettesimo motivo la ricorrente sostiene che non e’ stato provato dalla societa’ cooperativa che la medesima e’ stata posta in liquidazione ne’, tanto meno, che abbia cessato di operare, avendo la stessa societa’ affermato che vi sono ancora due dipendenti che sovrintendono alle operazioni ordinarie.

16. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la societa’ cooperativa, nel denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la legittimita’ del recesso, ha respinto la domanda risarcitoria relativa alle lattine danneggiate e alla perdita del prodotto in esse contenuto, domanda che era collegata alla condotta inadempiente e alle violazioni poste in essere dalla (OMISSIS).

Ne’ tale statuizione, aggiunge, puo’ giustificarsi con la mancata prova dei danni subiti dalla societa’ cooperativa, avendo questa chiesto di dimostrare, attraverso la prova testimoniale, tali danni, prova che non e’ stata ammessa.

17. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.

Non e’ oggetto di contestazione tra le parti che, con riguardo al recesso qui intimato, sia applicabile l’articolo 55, lettera b), CCNL Alimentaristi (cooperative) – Settore Alimentari – Agroindustriale del 12 luglio 1995, il quale prevede che i provvedimenti disciplinari devono essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.

Nella specie la societa’ cooperativa, come pure e’ pacifico tra le parti, ha contestato alla (OMISSIS) l’assenza ingiustificata dal servizio con lettera del 13 luglio 2006, in ordine alla quale la medesima ha fornito le proprie giustificazioni con lettera ricevuta dalla cooperativa il 22 luglio 2006. Successivamente, con lettera del 24 agosto 2006, la societa’ ha contestato gli altri addebiti, ai quali la predetta lavoratrice ha pure replicato con giustificazioni scritte.

E’ quindi evidente che il licenziamento disposto dalla societa’ con lettera del 18 settembre 2006 per avere ritenuto infondate le predette giustificazioni, e’ stato intimato, con riguardo alla prima contestazione, dopo circa due mesi dal ricevimento delle prime giustificazioni.

La societa’ non contesta che il termine in questione e’ di decadenza, ma deduce che la societa’, a seguito di una riunione del Consiglio di Amministrazione, si era riservata in ordine alla prima contestazione l’adozione di ogni provvedimento, riserva poi sciolta definitivamente con l’adozione del provvedimento di recesso del 18 settembre 2006, quando cioe’ con riguardo alla predetta contestazione si era consumato il potere di recesso.

Al riguardo deve rilevarsi, ancorche’ sulla natura del termine in questione la societa’ non abbia opposto eccezioni, che nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari regolato dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, dal principio della immediatezza della contestazione e del provvedimento disciplinare deve dedursi che al termine assegnato dal contratto collettivo entro il quale effettuare il licenziamento discende la decadenza dal potere disciplinare, non rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine stabilito (cfr., in questo senso, per l’inosservanza del termine previsto per la contestazione, Cass. n. 5527/04 nonche’, per l’inosservanza dei termini previsti per le sanzioni conservative ed espulsive, Cass. 22 novembre 1996 n. 10304).

Trova dunque piena giustificazione la clausola contrattuale in questione, la quale e’ volta ad impedire una eccessiva dilatazione dei tempi per l’adozione della sanzione. Cio’, tanto piu’ quando, come nella specie, si tratti di fatti che non convergono in un’unica condotta o non sono collegati tra loro e il datore di lavoro abbia piena conoscenza della infrazione, essendo questa delineata in tutti i suoi elementi. In questi casi non v’e’ ragione che il datore di lavoro indugi o ritardi nel comminare la sanzione, potendo tale condotta e la continuazione del rapporto lavorativo fondatamente far presumere l’intento di rinunziare all’irrogazione della sanzione.

Una diversa conclusione, del resto, renderebbe del tutto superflua l’apposizione del termine ad opera della contrattazione collettiva, la quale, una volta assicurato il rispetto della procedura di cui all’articolo 7 St. lav., e’ libero di modellare l’esercizio del potere disciplinare prevedendo precisi termini per l’adozione dei relativi provvedimenti.

La conseguenza di quanto esposto e’ che, con riguardo alla contestazione relativa all’assenza dal lavoro, l’esercizio del potere disciplinare non poteva essere esercitato.

Ne consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del riesame.

18. Restano assorbite tutte le altre censure della ricorrente, dovendo queste essere valutate con riguardo alla sola lettera di addebiti del 24 agosto 2006, in ordine alla quale il potere di recesso e’ stato tempestivamente esercitato.

In particolare, il giudice di rinvio dovra’ tener conto che gli addebiti di cui alle lettere c), d) ed e) sono stati ritenuti infondati o irrilevanti dalla Corte di merito, come esposto nella narrativa, senza che sul punto la sentenza impugnata sia stata oggetto di gravame. Inoltre, quanto al requisito della proporzionalita’ della sanzione, il giudice del riesame dovra’ considerare che la sentenza impugnata, nel ritenere legittimo il licenziamento, ha operato una valutazione complessiva degli addebiti contestati alla (OMISSIS), tenendo anche conto dell’assenza ingiustificata (v. sentenza, pag. 11: “Tutto il materiale valutativo acquisito, congiunto al dato assenteistico pacifico, venne ex societate valutato quale pienamente dimostrativo del prolungato inadempimento della dipendente (OMISSIS) al suo fondamentale dovere di procurare il fine istituzionale ed il consequenziale provvedimento della massima sanzione appare totalmente in ossequio al dominante principio interpretativo della Suprema Corte”).

19. Il ricorso incidentale e’ fondato.

La Corte di merito nel confermare la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla societa’, ha cosi’ motivato tale pronuncia: “Quanto al gravame incidentale discende dalle precedenti osservazioni la non data prova della sicura attribuibilita’ alla appellante della inevitabilita’ e della entita’ dei costi riportati nelle prodotte fatture. Ne consegue la reiezione anche dell’appello incidentale e la piena conferma della sentenza oggi all’esame”.

Tale motivazione, oltre che palesemente insufficiente, non avendo la sentenza impugnata spiegato le ragioni della decisione (ha fatto riferimento ad un solo elemento – “costi riportati nelle prodotte fatture” – senza ulteriori precisazioni), e’ altresi’ per taluni versi contraddittoria, avendo la stessa Corte prima ritenuto fondato l’addebito relativo alle scatole danneggiate e al prodotto in esse contenuto e successivamente affermato che non vi era prova “della sicura attribuibilita’ alla appellante della inevitabilita’ e della entita’ dei costi…..”.

Anche su tale questione la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame e una nuova valutazione dei fatti.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle altre censure, nonche’ il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, attenendosi ai criteri sopra indicati, provvedera’ sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbite le altre censure; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

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