Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 4 maggio 2015, n. 18447
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. CIAMPI F. M. – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
2. (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BRINDISI in data 11 aprile 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona della Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
E’ presente per i ricorrenti l’avvocato (OMISSIS) come sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 18 giugno 2013, in parziale accoglimento della istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Brindisi in relazione a diversi beni, mobili ed immobili, riferibili a (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati, in concorso fra loro e con altre persone, per i reati di truffa e di truffa finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici, nonche’ per la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 riduceva l’oggetto del sequestro, limitandolo, altre che alle somme di danaro risultanti depositate su conti correnti bancari intestati agli indagati per un importo di circa 153.000,00 euro, ad un solo immobile loro intestato, sino alla residua concorrenza di circa ulteriori euro 145.000,00. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, sia il (OMISSIS) che la (OMISSIS), contestando, in particolare con riferimento al fumus commissi delicti la sussistenza dei presupposti per il rilascio della misura cautelare reale. In particolare i ricorrenti si dolevano per quel che rileva in questa sede, del fatto che, in parziale accoglimento della loro istanza di riesame, il Tribunale di Brindisi, pur riducendo l’oggetto del sequestro, lo avesse pero’ conservato su di un bene immobile avente un valore di mercato di gran lunga superiore all’importo sequestrato; cio’, per avendo il Tribunale la possibilita’ di concentrare il sequestro preventivo su altri beni immobili aventi un valore piu’ prossimo, e comunque superiore, all’importo oggetto di sequestro ai fini di giustizia.
2. Con sentenza n. 11406 del 2014 questa Corte annullava l’ordinanza del Tribunale limitatamente alla individuazione dell’oggetto del sequestro con rinvio al Tribunale di Brindisi.
3. In sede di rinvio con il provvedimento oggi impugnato veniva nuovamente rigettata l’istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo relativamente alla somma di denaro ed all’immobile.
4. Avverso tale decisione ricorrono nuovamente in cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciando violazione ed erronea applicazione di legge e lamentando in particolare che il provvedimento impugnato non si era attenuto alle indicazioni della Corte di legittimita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato. Nel disporre il rinvio al Tribunale questa Corte aveva rilevato come, non diversamente di quanto avviene per cio’ che concerne le misure cautelari personali, anche per quelle reali il vincolo cui l’indagato puo’ essere assoggettato non puo’ che essere contenuto entro i limiti funzionali della misura disposta, dato che questa e’ finalizzata ad anticipare, sia pure provvisoriamente, gli effetti del giudizio definitivo, onde salvaguardare il conseguimento di questi ultimi una volta conclusosi il processo. Nel caso del sequestro preventivo finalizzato, come nella occasione, alla successiva confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato commesso e’, pertanto, del tutto evidente che, non potendosi, come detto, considerare legittimo gravare oltre misura la posizione dell’indagato assoggettato a misura cautelare, non solo l’importo del sequestro, in altre parole il valore dei beni sequestrati, dovra’ essere rapportato al quantum del profitto conseguito ovvero del prezzo del reato, ma, laddove sia possibile una scelta fra piu’ beni da vincolare con la misura cautelare, questa deve essere concentrata sui beni aventi il valore piu’ prossimo a quello rappresentativo del profitto e del prezzo del reato; essendo ben consentito, per converso all’interessato, laddove siffatta proporzionalita’ fra importo sequestrato e valore dei beni vincolati risulti violata, insorgere contro detta violazione anche di fronte al Tribunale del riesame (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 7 marzo 2013, n. 10567). Nell’individuare, pero’, concretamente, a fronte di una pluralita’ di beni immobili assoggettabili al vincolo, quello, o quelli, sul quale applicare la misura, il Tribunale, pur nella consapevolezza dichiarata che nessun accertamento di valore era stato esperito dalla Autorita’ procedente e, comunque, in sostanza non disconoscendo i valori dei beni immobili dichiarati in una perizia di stima, verosimilmente allegata al ricorso di fronte al Tribunale del riesame, dai ricorrenti, ha ritenuto, senza affatto motivare tale sua scelta, di confermare il decreto di sequestro (oltre che, come detto, con riferimento alle somme di danaro), relativamente ad un bene immobile il cui integrale valore sarebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti – sul punto ritenuta dallo stesso Tribunale “maggiormente aderente all’effettivo valore dei beni” – oltre 40 volte superiore al residuo valore da assoggettare a sequestro.
6. In sede di rinvio il provvedimento impugnato ha confermato il rigetto dell’istanza di riesame sul presupposto che l’intervenuto annullamento del provvedimento genetico della misura reale riguardo tutti i restanti beni, oltre ad essere stato materialmente eseguito con il loro dissequestro, deve considerarsi ormai coperto da giudicato non essendo stato proposto gravame da parte del P.M..
Cosi’ opinando il Tribunale e’ incorso in una palese violazione dell’articolo 627 cod. proc. pen., essendo stato richiesto al giudice di rinvio espressamente di procedere alla rideterminazione dell’oggetto del sequestro. Ne’ si e’ verificato alcun giudicato con riferimento agli altri beni originariamente sequestrati avendo la sentenza annullato il precedente provvedimento del riesame proprio con riferimento a tale individuazione, consentendo pertanto – contrariamente a quanto ritenuto con il provvedimento impugnatola scelta di sottoporre a sequestro altri beni nella disponibilita’ degli indagati.
7. Sotto l’indicato profilo, pertanto, la ordinanza del Tribunale di Brindisi deve essere annullata, con rinvio al primo giudice, affinche’ provveda nuovamente a motivare al riguardo il provvedimento, sulla base delle considerazioni espresse.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
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