Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 4 agosto 2015, n. 34090
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5375/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 maggio 2014 il Tribunale di Milano dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, commi 1 e 2, lettera b), e comma 2 sexies, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 600 di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso la predetta sentenza la difesa dell’imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22.05.2014, in parziale riforma di quella emessa nel giudizio di primo grado, rideterminava la pena in giorni sei di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria in ragione di euro 1.500,00 di ammenda, cosi’ determinando la pena complessiva in euro 2.300,00 di ammenda, confermava nel resto.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:
1) articolo 606 c.p.p., lettera b) – erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis. Secondo la difesa la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere accoglibile il motivo di appello relativo alla mancata conversione della pena con il lavoro di pubblica utilita’ poiche’ l’imputato non aveva mai indicato un ente presso il quale svolgere lavori di pubblica utilita’. Osservava la difesa che la norma in questione prevede la possibilita’ che la pena detentiva sia sostituita con il lavoro di pubblica utilita’ se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato. La lettera della legge non prevede altro che questo e in particolare non pretende che l’imputato manifesti il consenso alla sostituzione. Nella fattispecie che ci occupa la difesa aveva chiesto il lavoro di pubblica utilita’ e comunque aveva dichiarato di non opporsi. Non comprendeva quindi le ragioni per cui l’imputato avrebbe dovuto essere gravato dall’obbligo di indicare l’ente presso cui intendeva svolgere l’attivita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., sez.4, sent. n.16234 del 18.01.2013, Rv.255424; Cass., sez.4, sent. n. 19162 del 3.04.2013, Rv.252684) in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b)), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilita’ non e’ richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attivita’ lavorativa e le modalita’ di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.
Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa la difesa aveva chiesto il lavoro di pubblica utilita’ e comunque aveva dichiarato di non opporsi.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al diniego di conversione della pena in lavoro di pubblica utilita’ con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto, fermo il resto.
P.Q.M.
Fermo il resto.
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