CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 18 febbraio 2015, n. 7360

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2267/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/04/2013;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), del foro di Pesaro, che insiste nell’accoglimento del ricorso.
Udito, per (OMISSIS), il difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), del Foro di Pesaro, il quale chiede la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e, in subordine, il rigetto.
Udito l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Pesaro, difensore di tutti gl’imputati, che insiste nel rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione, agli effetti civili, il difensore di fiducia di (OMISSIS), parte civile, avverso la sentenza emessa in data 11.4.2013 dalla Corte di appello di Ancona che, in riforma di quella in data 31.1.2013 del Tribunale di Pesaro, assolveva gli appellanti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati loro ascritti perche’ il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili.
2. Ai predetti, condannati in primo grado, erano stati contestati:
A) il reato di cui all’articolo 41 c.p., articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all’articolo 583 c.p., comma 1, n. 1, perche’, il primo nella qualita’ di presidente e consigliere del CdA, il secondo e la terza in qualita’ di consiglieri della ditta ” (OMISSIS) s.p.a.” con sede in (OMISSIS), avente ad oggetto la produzione di lastre prefabbricate in laterizio per l’edilizia, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per violazione dell’articolo 2087 c.c., del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 2, articolo 4, comma 2, articoli 37, 38 e 22, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, articolo 172, omettendo di adottare le misure tecnico organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di movimentazione delle lastre prefabbricate con l’uso del carroponte, di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla predetta attivita’, di provvedere ad un addestramento adeguato e specifico dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, utilizzando infine ganci per gli apparecchi di sollevamento sprovvisti di dispositivi di chiusura dell’imbocco e comunque inidonei a evitare lo sganciamento accidentale dei carichi movimentati), cagionavano al dipendente (OMISSIS) lesioni personali gravi consistenti in “trauma cranico commotivo, toracico e gamba sinistra, otoragia”, dalle quali derivava una malattia che metteva in pericolo di vita l’infortunato (trasportato in prognosi riservata con elioambulanza presso il nosocomio (OMISSIS)) ed un’incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni, verificandosi l’evento in quanto (OMISSIS), posizionato sul camion aziendale per effettuare le operazioni di caricamento assieme al collega (OMISSIS) che azionava il carro-ponte, restava schiacciato da una lastra in cemento delle dimensioni di 200 cm x 295 cm x 15 cm di spessore e peso di circa 18 quintali, che si sganciava a causa della rottura della boccola in acciaio ove era fissata l’asola in fune d’acciaio che la reggeva ((OMISSIS)).
B) Il reato previsto e punito dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 2, articolo 89, perche’, nella medesima qualita’ indicata nel precedente capo a) dell’imputazione, omettevano di adottare le misure tecnico organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di movimentazione delle lastre prefabbricate con l’uso del carroponte;
C) il reato previsto e punito dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2, perche’ nella medesima qualita’, omettevano di adottare le misure tecnico organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di movimentazione delle lastre prefabbricate con l’uso del carroponte;
D) il reato previsto e punito del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 38 e 22, perche’, nella medesima qualita’ indicata nel precedente capo a) dell’imputazione, omettevano di provvedere ad un addestramento adeguato e specifico dei lavoratori addetti all’ utilizzo del carroponte per la movimentazione carico di lastre prefabbricate.
3. La Corte territoriale, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, riteneva che l’infortunio si era verificato per esclusiva colpa del lavoratore (OMISSIS) che, volgendo le spalle al collega infortunatosi, era dedito alla movimentazione del carroponte con il pulsante premuto sulla pulsantiera a uomo presente sicche’, non essendosi accorto tempestivamente della posizione assunta dalla lastra, riagganciatasi su una delle due boccole ed obliqua, non aveva potuto immediatamente rilasciare il pulsante e bloccare il movimento del carroponte cosi’ impedendo che la lastra arrivasse in prossimita’ del (OMISSIS).
4. Il ricorrente, allegando documentazione varia, tra cui le trascrizioni dibattimentali delle deposizioni di vari testi, si duole del vizio motivazionale e dell’errata applicazione dell’articolo 41 c.p., assumendo che la Corte territoriale:
– aveva ignorato i fogli di prescrizione dell’ispettore dell’Asur che aveva elevato 4 addebiti tra cui quello di cui al reato sub C) e relativa rilevanza causale dell’omessa adozione delle misure tecnico organizzative prescritte;
– aveva anche ignorato la prescrizione relativa alla conformazione dei ganci per gli apparecchio di sollevamento;
– aveva ritenuto che la formazione ed informazione del 16.12.2005 era rimasta confermata dalle testimonianze assunte, contrariamente a quanto invece emerso dalle stesse;
– aveva erroneamente ritenuto l’imprevedibilita’ della condotta del (OMISSIS), invece prevedibile perche’ insita nella ripetitivita’ dell’operazione;
– aveva erroneamente ritenuto l’abnormita’ della condotta del predetto lavoratore, che era conseguente all’omesso addestramento adeguato e specifico.
E’ stata depositata una memoria difensiva di replica nell’interesse di (OMISSIS) con cui si sostiene l’inammissibilita’ o giuridica infondatezza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
6. La ricostruzione piu’ logica e plausibile dei fatti viene tratta dalla sentenza di primo grado dagli esami, sul punto concordi, dell’Ispettore (OMISSIS), dell’ing. (OMISSIS) e dell’ing. (OMISSIS).
Secondo tale ricostruzione, gli operai erano adibiti ai seguenti compiti: (OMISSIS) manovrava il carroponte, (OMISSIS) si occupava di sganciare le lastre trasportate sul rimorchio dai ganci del carroponte, svitare le boccole, posizionare i distanziatori di legno prima del trasporto della successiva lastra. Anche il giorno dell’infortunio i lavoratori stavano assolvendo a queste mansioni: la lastra di cemento viene sganciata, (OMISSIS) aziona il pulsante di ritorno, tenendolo premuto per almeno cinque secondi, nel frattempo si volta e, dando le spalle al rimorchio ove si trova (OMISSIS), non si avvede che uno dei ganci non si e’ correttamente sganciato ovvero, ancor piu’ verosimilmente, ha accidentalmente riagganciato una sola delle due boccole, che per il peso si rompe, rilasciando la pesante lastra di cemento addosso al (OMISSIS).
I dispositivi antisgancio delle lastre erano stati individuati e segnalati dal datore di lavoro (come da dep. (OMISSIS) a pag. 55 dell’allegato) ma, come sopra descritto, non fu lo sgancio determinante del sinistro, bensi’, ben piu’ verosimilmente, l’accidentale riaggancio della lastra ad una sola delle boccole (dep. (OMISSIS), pagg. 28 e 33-34-36). L’imprudente comportamento del (OMISSIS) e’ elemento incontroverso nella vicenda, poiche’, come dal medesimo ammesso, non stava guardando il carroponte. Ma tale comportamento, pur ritenendo che l’abnormita’ alla quale si riferiscono le plurime sentenze di questa Corte sul punto (v. Sez. 4 , n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564, e successive conformi) sia estensibile per identita’ di ratio (trattandosi pur sempre del medesimo ambito lavorativo facente capo all’unico datore di lavoro,) anche nel caso che la persona del lavoratore infortunato e del lavoratore imprudente non coincidano come nel caso di specie, non puo’ nemmeno qualificarsi abnorme, cioe’ posto in essere dal (OMISSIS) del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, fuori di ogni prevedibilita’ per il datore di lavoro, ovvero, pur rientrando nelle mansioni sue proprie, sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Invero il lavoratore stava adempiendo ai propri compiti ed era sicuramente prevedibile, siccome connessa direttamente con la tipologia delle mansioni svolte, una distrazione del manovratore del carroponte, che, dopo aver scaricato una lastra, desse inizio all’operazione successiva curarsi di controllare la posizione del proprio collega, tanto piu’ che deve escludersi l’interruzione del nesso eziologico nel caso di ed. “assuefazione al pericolo”, laddove le condotte colpose siano imputabili a “cali di attenzione” o “confidenze” nello svolgimento di attivita’ che sono caratterizzate dalla ripetizione delle medesime mansioni per tutto il giorno, come puo’ essersi verificato nel caso di specie (cfr. Cass. pen. Sez. 4 , n. 1352 del 9.10.1992 Rv. 193038 e successive conformi).
Sicche’ rimane da accertare la sussistenza in concreto della colpa del datore di lavoro. Orbene, e’ vero che alle prescrizioni antecedenti il sinistro di cui al verbale ispettivo del 16.12.2005 la ditta ottempero’ (dep. (OMISSIS), pag. 28 trascriz.) e che al verbale di informazione del 16.12.2005 aveva partecipato anche l’infortunato (dep. (OMISSIS), pag. 29), ma non puo’ ritenersi sufficiente l’addestramento adeguato e specifico dei lavoratori addetti alle operazioni di manovra del carroponte e cio’ in diretta dipendenza della mancata valutazione del rischio specifico da parte del datore di lavoro, attestata dall’omessa indicazione nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) proprio della parte inerente la movimentazione manuale dei carichi (dep. (OMISSIS), pag. 37 trascriz.) e dalla mancata adozione di misure tecnico amministrative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di movimentazione delle lastre prefabbricate con l’uso del carroponte, secondo le prescrizioni imposte del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2, articolo 35, comma 2, articoli 89, 38 e 22, come poi puntualmente descritte nel verbale ispettivo dell’ASUR del 31.3.2006 (successivo al sinistro) allegato al ricorso. Non puo’, pertanto, escludersi la responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle rispettive qualita’, nella causazione del sinistro occorso al lavoratore (OMISSIS).
7. Consegue ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello al quale si ritiene di rimettere, altresi’, la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio

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