Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 22384 del 10 dicembre 2012
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23 settembre 1993 D.G.M. C., A.F. e F.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo L.C.F. e M. M. nonchè R.G., Al.Gi. e S. G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di A.G..
Esposero che questi, recatosi il giorno 18 settembre 1991 presso l’abitazione dei coniugi L.C. per eseguire un intervento di riparazione all’impianto idraulico, era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre alzava il braccio del galleggiante sito nella cisterna dell’autoclave. Dedussero che la responsabilità dell’infortunio andava ascritta al S., titolare della ditta che aveva realizzato l’impianto elettrico nell’abitazione dei L.C., al R. e all’ Al., dipendenti della stessa, nonchè ai committenti.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 1 settembre 1998, il giudice adito affermò la responsabilità del solo Al. nella eziologia del sinistro, conseguentemente condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli attori. Rigettò invece le altre domande. Proposto gravame principale da D.G.M.C., in proprio e nella qualità, nonchè da A.F. e da F.R., e gravame incidentale da Al.Gi., la Corte d’appello, in data 27 novembre 2000, dichiarò la concorrente responsabilità di S.G. e di R.G., mentre escluse quella dei proprietari L.C. – M.. Detta pronuncia venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 5236 del 15 marzo 2004, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei committenti.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, in data 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato L.C.F. e M.M. corresponsabili della morte di A.G., per l’effetto condannandoli in solido al pagamento in favore di D.G.M.C. della somma di Euro 169.843,21, e, in favore di A.G., di quella di Euro 28.061,38, oltre agli interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione L.C.F. e M.M., formulando quattro motivi e notificando l’atto a D.G.M.C., in proprio e nella qualità, nonchè a A.G.. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2051 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Le critiche si appuntano contro la ritenuta responsabilità dei coniugi L.C.F. e M.M. quali custodi dell’impianto elettrico, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.
Secondo gli esponenti erroneamente il giudice di merito aveva ignorato le considerazioni svolte dal Tribunale di Palermo nel decreto con il quale aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di L.C.F. e di M.M., escludendo qualsivoglia forma di responsabilità a carico degli stessi.
Aggiungono che, a ben vedere, i vizi motivazionali riscontrati dalla Corte Regolatrice nella sentenza di cassazione con rinvio concernevano la diversa valenza attribuita alle deficienze originarie dell’impianto elettrico nei confronti dei committenti, da una parte, e del R. e del S., dall’altra: e invero, solo in relazione ai primi il giudice di merito aveva attribuito alla condotta dell’ Al. la natura di causa efficiente autonoma ed esclusiva nella causazione dell’evento dannoso, laddove siffatta natura era stata negata nello scrutinio relativo alla responsabilità degli altri convenuti.
Assumono quindi che i rilievi del giudice di legittimità non imponevano affatto di disconoscere l’efficienza causale esclusiva dell’intervento dell’ Al. nei confronti dei custodi dell’immobile,ancorchè analogo giudizio non potesse valere nei confronti dei costruttori.
2. Le critiche sono infondate.
Occorre muovere dalla considerazione che, nella sentenza di cassazione con rinvio, questa Corte ebbe in limine a osservare che, avendo il giudice di merito ritenuto che l’impianto elettrico era stato realizzato nel 1988 anche in violazione delle regole dettate dalla legge n. 186 del 1968, e segnatamente per la mancanza di messa a terra e di un dispositivo di interruzione automatica del circuito, misure previste dalle norme GEI del 1984 e poi del 1987, che se esistenti, avrebbero, impedito la folgorazione dell’ A., nonostante l’operazione errata dell’ Al., l’impianto in questione, nella ricostruzione fattuale operata dal decidente, presentava il carattere delle pericolosità intrinseca. Ha quindi rilevato che, avendo la Corte territoriale affermato la concorrente responsabilità del R. e del S. (suo datore di lavoro), per fatti risalenti al 1988 al momento della realizzazione dell’impianto elettrico, e quindi in epoca precedente al fatto dell’ Al., non poteva più escludere la responsabilità dei coniugi L.C., quali custodi dell’impianto elettrico a norma dell’art. 2051 c.c., per il caso fortuito costituito dal comportamento del terzo e cioè dell’ Al..
Ha aggiunto che il fatto che il vizio del sistema dipendesse da una deficienza in fase di costruzione non escludeva affatto la responsabilità del custode, tanto più che l’impianto era stato realizzato ed ultimato nel 1988, mentre l’incidente mortale si era verificato nel 1991, per cui era fuor di luogo ogni possibile richiamo ai principi in tema di responsabilità dell’appaltatore e del committente, dovendo, invece, la questione essere valutata solo alla luce della normativa in tema di responsabilità del custode in caso di difetto di costruzione della cosa custodita.
In ogni caso, la giurisprudenza, con riguardo alla pericolosità della cosa per vizio di costruzione, si era ormai consolidata nel senso che il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri, poichè è appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.
Conseguentemente la sentenza impugnata, che aveva fissato l’inizio della sequenza causale dell’evento dannoso (verificatosi nel (omissis)) già nella fase di costruzione dell’impianto dell’elettropompa (avvenuta nel (omissis)), affermando la concorrente responsabilità del R. e del S. e che aveva poi escluso la responsabilità dei custodi-proprietari M. e L.C., per fatto del terzo (l’ Al. nel 1991), era errata in diritto, oltre ad essere contraddittoria nella motivazione.
3. Chiamata a riesaminare i motivi di appello alla luce delle serrate e stringenti argomentazioni del giudice di legittimità, la Corte territoriale ha affermato che la responsabilità dei proprietari- custodi non poteva essere tout court esclusa dagli originari e strutturali difetti dell’impianto elettrico, realizzato nel 1988; che conseguentemente al comportamento dell’Al. non andava attribuita efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento, considerato che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali disposti in sede penale dal G.I.P., la folgorazione dell’ A. sarebbe stata evitata in assenza degli originari difetti strutturali dell’impianto.
4. Ora, siffatto apparato motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso, atteso che il giudice di merito non sì è acriticamente appiattito su un principio di diritto, senza verificare la sussistenza delle condizioni per affermarne l’operatività con riguardo al caso dedotto in giudizio, ma ha esaminato il contesto probatorio di riferimento nonchè i dati di fatto che potevano ormai considerarsi pacifici in causa per approdare, sulla loro base, alla scelta adottata in dispositivo.
Quanto poi ai rilievi in ordine al preteso malgoverno del decreto di archiviazione emesso dal GIP, a prescindere dai profili di inammissibilità delle critiche per la mancata ottemperanza agli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è sufficiente osservare che l’assoluta disomogeneità tra i presupposti della responsabilità penale e quelli della responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ., rende inutile e defatigatorio ogni parallelismo tra gli esiti delle rispettive verifiche.
5. Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 384 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1223, 1224, 1283, 2043 e 2056 c.c., nonchè art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostengono che il giudice del rinvio non poteva rivalutare le somme liquidate dalla Corte d’appello di Palermo e poi liquidare gli interessi compensativi applicando un tasso medio pari al 4% annuo, laddove il tasso degli interessi ammontava, nell’anno 2009, al 3% annuo e dal 1 gennaio 2010 all’1%; che erroneamente il decidente aveva disatteso il principio per cui gli interessi vanno calcolati non sulla somma interamente rivalutata, ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale; che aveva, in definitiva, ignorato tutti i principi enunciati, in parte qua, dal giudice di legittimità; che neppure aveva specificato a quale criterio si era attenuta, limitandosi a richiamare, per relationem, altro provvedimento.
6. Le critiche non hanno pregio per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata il giudice d’appello, rivalutate le somme a suo tempo liquidate, ha riconosciuto, sui relativi importi, gli interessi compensativi dal novembre 2000 fino al soddisfo, al tasso medio del 4% annuo, equitativamente determinato, tenuto conto dell’andamento del valore del denaro nel periodo considerato, stabilendo altresì che tali interessi andassero calcolati, seguendo lo stesso metodo della sentenza di appello, su un importo che costituiva la media fra le somme dovute a titolo risarcitorio alla data della liquidazione in quel la sede fatta, e le somme rivalutate alla data della pronuncia emessa in sede di rinvio.
7. A giudizio del collegio la decisione impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione dei seguenti principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte: a) il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore; b) in caso di suo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, svolgendo piuttosto una funzione compensativa, in quanto volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual’era all’epoca del prodursi del danno; c) la loro attribuzione costituisce quindi una mera modalità o tecnica liquidatoria, del possibile danno da lucro cessante, modalità alla quale è consentito al giudice di far ricorso, con il solo limite dell’impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito; d) gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono infatti essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all’art. 2056 c.c., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c. (Cass. sez. un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass. civ. 9 marzo 2010, n. 5671).
In definitiva la liquidazione forfettaria degli interessi al tasso medio del 4% annuo è corretta, trattandosi di un criterio di determinazione in via equitativa del danno da ritardo niente affatto sperequato ed arbitrario, in relazione alla funzione reintegratrice del patrimonio del danneggiato, propria degli interessi compensativi.
Le censure vanno pertanto rigettate.
8. Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), gli impugnanti contestano la loro condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, sostenendo che, almeno quelle dei primi due gradi, dovevano andare a carico dei resistenti.
9. Le critiche, inammissibili sotto il profilo che nè indicano le norme di legge asseritamente violate, nè i vizi motivazionali da cui sarebbe affetta, sul punto, la sentenza impugnata, in spregio ai caratteri propri di giudizio a critica vincolata del processo innanzi al giudice di legittimità, sono in ogni caso destituite di fondamento. Valga al riguardo considerare che i ricorrenti sono stati condannati in solido con il S., il R. e l’ Al. al pagamento delle spese sostenute in primo e secondo grado dalla D. G., in proprio e nella qualità, nonchè, essi soli, al pagamento di quelle del giudizio di rinvio.
Considerato che la condanna accede all’affermazione della loro responsabilità nella causazione del sinistro ove perse la vita A.G., essa è stata evidentemente pronunciata proprio in applicazione del principio della soccombenza.
Il ricorso è respinto.
La mancata costituzione degli intimati vittoriosi esonera da ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
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