Le massime
1) quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c..
2) Il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 10643 del 26 giugno 2012
Svolgimento del processo
1.- Nella notte tra il (omissis), in una curva di una strada cittadina di (omissis), la vettura di M.M. slittò a causa di una macchia d’olio presente sull’asfalto, finendo contro il guard-rail.
Nel dicembre del 2006 la M. agì giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell’Anas s.p.a., che resistette.
Il Giudice di pace di Agrigento rigettò la domanda con sentenza del 2007, compensando le spese.
2.- L’appello della M. è stato respinto dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 251/2010, che l’ha condannata alle spese del grado.
3.- La soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Anas.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 14 C.d.S..
La ricorrente, premesso che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile il fortuito per essersi la situazione di pericolo determinata in maniera improvvisa per fatto ascrivibile a terzi, si duole che il giudice di secondo grado abbia dichiaratamente fatto applicazione di un “risalente” arresto giurisprudenziale (Cass., n. 15042/2008) secondo il quale il caso fortuito ricorre in tutte le ipotesi in cui il fattore di pericolo creato da terzi abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (così il ricorso, a pag. 5).
Imputa in particolare al giudice del merito di aver erroneamente ritenuto che l’ente convenuto avesse dimostrato il fortuito in relazione all’impossibilità di intervenire tempestivamente per eliminare la macchia d’olio causata da terzi, sostenendo che la circostanza che gli agenti avessero dichiarato che “la chiazza nera, dopo circa trenta minuti”, era stata riassorbita dall’asfalto, non dimostrava affatto che essa non esistesse già da tempo.
2.- Premesso che, non essendo stata la sentenza censurata per vizio di motivazione, sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito s’è ormai formato il giudicato, il vizio di violazione di legge è infondato.
Il tribunale (nel febbraio del 2010) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla niente affatto risalente Cass., 6/6/2008 n. 15042, che ha confermato un orientamento già ormai consolidato (ex multis, Cass., n. 298/2003) ed ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, Cass., n. 8157/2009, 24529/2009, 12695/2010 e 19720/2011) secondo il quale, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c..
Il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (come affermato dalla citata Cass., n. 15042/2008, pedissequamente riprodotta in parte qua anche nella sentenza impugnata).
3.- Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
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