Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 gennaio 2016, n. 127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28173/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita’ di legale rappresentante della DITTA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) quale titolare della cessata DITTA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in Firenze 28/2/2014, rep. n. 27034;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 558/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/04/2012, R.G.N. 1542/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23.04.2012, n. 558, la Corte di appello di Firenze, rigettando le contrapposte impugnazioni delle parti, ha confermato la sentenza n. 4416/2006 con la quale il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS), quale titolare della ditta (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), aveva dichiarato risolto per inadempimento di quest’ultima il contratto in data 15.12.2000 avente ad oggetto la realizzazione di prototipi (carta modelli) per il confezionamento di capi di abbigliamento femminili per gli anni 2001/2003 e aveva, invece, rigettato le ulteriori domande di risarcimento danni, proposte dal (OMISSIS).

I Giudici del merito hanno ritenuto, sulla scorta di una c.t.u., che i carta modelli realizzati dalla (OMISSIS) presentassero “difetti di vestibilita’” in relazione sia alla collezione inverno 2001, che alla collezione primavera-estate 2002; hanno, peraltro, escluso che vi fosse prova idonea dei danni lamentati dal (OMISSIS), precisando che gli elementi offerti neppure consentivano di fare ricorso a una C.T.U..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), nella indicata qualita’, svolgendo tre motivi.

Parte intimata ha depositato atto di costituzione corredato da procura notarile, in forza della quale ha partecipato all’udienza collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte territoriale ha escluso che vi fosse la prova del danno, nella triplice accezione reclamata dall’odierno ricorrente, segnatamente evidenziando:

a) quanto al danno derivante dall’emissione da parte del (OMISSIS) di note di credito a favore di propri clienti (note di credito, asseritamente necessitate a cagione dei vizi della merce), che le contestazioni erano non specifiche circa i vizi riscontrati e che, anche quando si presentavano come specifiche denunciando “vizi di vestibilita’”, non apparivano integralmente riferibili all’inadempimento di (OMISSIS), riguardando anche vizi sicuramente non ascrivibili al difetto di proporzioni riscontrato nei carta modelli dalla stessa forniti; in ogni caso, il danno non era parametrabile sulle valutazioni dei soggetti coinvolti nello stesso (il (OMISSIS) e i suoi clienti), posto che esse non risultavano ancorate a dati obiettivi e risultavano, quindi, inidonee a confortare la tesi di assoluta inservibilita’ della merce’ restituita; a parere della Corte di appello sarebbe stato necessario approfondire il problema della residua commerciabilita’ della merce, proprio alla luce delle richieste dei clienti del (OMISSIS), laddove si prospettava il reso o uno sconto del 50%; in tale contesto mancavano gli elementi (effettiva entita’ dei capi difettati, loro residua commerciabilita’ sia pure a livelli commerciali inferiori a quelli programmati) necessari per il ricorso a una c.t.u. contabile;

b) quanto al danno derivante dalla mancata esecuzione da parte di (OMISSIS) degli obblighi assunti per le collezioni del 2003, che il (OMISSIS) non aveva neppure dedotto (tantomeno provato) le circostanza di fatto (in particolare gli impegni contrattuali assunti per detta collezione), necessarie per procedere alla liquidazione risarcitoria, ancorche’ equitativa del danno;

c) quanto al danno all’immagine imprenditoriale, che il (OMISSIS) non aveva neppure dedotto alcuna specifica circostanza (per es. diffusione territoriale e quote di mercato acquisite dalla propria ditta, notorieta’ del proprio marchio, in particolare a seguito di investimenti pubblicitari, partecipazioni manifestazioni e fiere) per una liquidazione, ancorche’ equitativa, del danno.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c.. Al riguardo parte ricorrente si duole dal mancato riconoscimento del danno sub a, da intendesi comprensivo del lucro cessante e del danno emergente, derivante da difetto di vestibilita’; in particolare – richiamato un precedente di questa Corte in tema di inadempimento del compratore (sentenza 06 marzo 1982, n. 1429) deduce che il principio ivi espresso in tema di determinazione con equo apprezzamento del danno conseguente all’inadempimento del compratore deve trovare applicazione anche in caso di inadempimento del venditore, con la conseguenza che, nella specie, il mancato guadagno andrebbe presunto, indipendentemente dal fatto che il bene oggetto della compravendita sia stato destinato dal venditore ad altri acquirenti; ne deriverebbe un errore di diritto della decisione impugnata per aver escluso una valutazione equitativa del danno sulla base della considerazione che non era stata provata la residua commerciabilita’ dei capi di abbigliamento restituiti al (OMISSIS).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1226 c.c.. Al riguardo parte ricorrente deduce che risultava dimostrata sia l’esistenza dell’inadempimento che, l’esistenza del danno, giacche’ il mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria e’ dipeso da questioni inerenti la quantificazione, quali il valore residuo della merce difettosa e l’effettivo numero dei capi viziati (quest’ultima peraltro da intendersi come problematica errata, perche’ i capi non vestibili erano tutti, essendo viziati i cartamodelli); lamenta, dunque, che non si sia dato corso ad una valutazione equitativa del danno, pur ontologicamente accertato, incorrendo la decisione anche nel vizio di cui all’articolo 112 c.p.c., per mancato pronunciamento su tutta la domanda.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, illogicita’ della motivazione. Al riguardo parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno sub b), assumendo che vi e’ una contraddizione interna alla motivazione, per avere ritenuto necessaria la prova degli impegni contrattuali assunti, laddove, proprio in mancanza della fornitura dei cartamodelli, non era stato possibile dare corso alla campagna di vendita; in sostanza la mancata prova dell’assunzione di impegni contrattuali non potrebbe assurgere a motivo di rigetto della domanda risarcitoria, rappresentando, piuttosto, la ragione per cui viene domandato il ristoro pecuniario; ulteriore contraddizione sarebbe ravvisabile con riferimento alla statuizione di rigetto del danno sub a), laddove si e’ affermato che le note di credito relative alla restituzione della merce sono aspecifiche sulla causa della restituzione, dal momento che i difetti di vestibilita’ non potrebbero che derivare dai vizi dei cartamodelli, trasfusi nei capi di abbigliamento realizzati dal (OMISSIS).

2. I tre motivi, suscettibili di esame unitario in ragione della connessione delle questioni trattate, sostanzialmente focalizzate sul mancato ricorso da parte dei giudici di merito alla facolta’ di liquidazione equitativa del danno, attengono alle due voci di danno sub a) e b); nulla quaestio, invece, in ordine il mancato riconoscimento del danno all’immagine, con la conseguenza che, in difetto di specifiche censure, la statuizione di rigetto in parte qua e’ passata in giudicato.

2.1. Cio’ premesso, in via di principio si rileva che la facolta’ di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile; 2) che l’impossibilita’ (o l’estrema difficolta’) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non gia’ dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entita’ del danno. Invero il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli articoli 1226 e 2056 c.c., s’inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell’articolo 115 c.p.c., si’ che non si estrinseca in un giudizio d’equita’ ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall’equita’ giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilita’ o particolare difficolta’ di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall’articolo 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficolta’, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). Mentre l’esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere e l’accertamento dell’esistenza del presupposto costituito dall’impossibilita’ o rilevante difficolta’ della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimita’, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 13 dicembre 2002, n. 17863).

2.2. Cio’ premesso, con specifico riferimento alla voce di danno sopra sub a) va innanzitutto sgombrato il campo dal richiamo da parte ricorrente ad un non recente precedente da questa Corte (sent. n. 1429 del 1982, in tema di inadempimento del compratore, in favore del venditore di beni mobili, che eserciti a scopo di lucro il commercio dei medesimi) che appare doppiamente eccentrico rispetto al caso di specie, in cui non si discute dell’utile che sarebbe stato conseguibile dal venditore nel caso di normale esecuzione da parte del compratore, bensi’ del danno che sarebbe derivato al committente dal non corretto adempimento di una fornitura, sul presupposto (ritenuto, peraltro, non dimostrato dai giudici di merito) dell’assoluta inservibilita’ della fornitura stessa.

Soprattutto la censura non attinge il punto nodale della decisione laddove viene evidenziato – prima ancora che l’aspecificita’ di alcune contestazioni dei clienti del (OMISSIS) – la sicura riferibilita’ di altre contestazioni a vizi non ascrivibili ai cartamodelli forniti dalla (OMISSIS) e, comunque, l’esistenza di precisi elementi deponenti per una residua utilizzabilita’ della merce, rimarcandosi nel contempo l’inesistenza di idonei elementi di riscontro sia sull’effettiva entita’ dei capi difettati (per vizi ascrivibili al difetto di proporzioni dei cartamodelli forniti dalla resistente) sia sulla commerciabilita’ degli stessi a prezzi eventualmente scontati.

Orbene la situazione descritta non e’ sussumibile di essere ricondotta a quella di impossibilita’ o estrema difficolta’ della prova del danno, come sopra individuata, si’ da legittimare la liquidazione equitativa. Tantomeno e’ postulabile una mancata pronuncia sull’intera domanda, posto che una pronuncia vi e’ stata ed e’ di rigetto, per mancato assolvimento dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c..

Le valutazioni espresse al riguardo sono di stretto merito, non sindacabili, come tali, in questa sede, giacche’ i motivi di cui all’articolo 360 c.p.c., non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dati dal Giudice del merito rispetto a quello previsto dalla parte.

2.3. Non e’ ravvisabile alcuna incongruenza motivazionale nel percorso argomentativo della decisione, neppure laddove esclude il danno sub b) per presunte perdite di affari nell’anno 2003, in difetto di prova degli impegni contrattuali assunti dal (OMISSIS) e della relativa sorte. Il tentativo di parte ricorrente di far intendere che prova non vi e’ stata perche’ non vi furono trattative proprio in conseguenza della mancata fornitura dei cartamodelli – prima ancora che prospettare valutazioni meramente alternative rispetto a quelle svolte dai giudici del merito – finisce per confermare che, anche sotto questo versante, non sono stati forniti al giudice del merito elementi per procedere all’invocata liquidazione equitativa.

In definitiva gli argomenti di parte ricorrente, ancorche’ prospettati sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, si risolvono in mere valutazioni in fatto, in buona parte assertive e, comunque, non dirimenti rispetto alle plausibili argomentazioni svolte nella decisione impugnata. Di conseguenza il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *