Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 gennaio 2016, n. 137

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4039/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA Pizza CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1246/2010 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 01/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17-10-2006 il Condominio di (OMISSIS) conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta (OMISSIS), chiedendo che venisse disposta la cessazione di ogni comportamento da cui potessero derivare immissioni di odori oltre la normale tollerabilita’.

Con sentenza in data 19-7-2007 il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della convenuta, accoglieva la domanda attrice, condannando la (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite.

La (OMISSIS) proponeva appello avverso la predetta decisione, chiedendo che venisse dichiarata la nullita’ del giudizio e della sentenza di primo grado per inesistenza o nullita’ della notifica dell’atto introduttivo, effettuata con le modalita’ previste dall’articolo 140 c.p.c.. Essa deduceva che nel procedimento notificatorio era stato commesso un errore sulla reale identita’ del destinatario; che la convenuta, dopo aver ricevuto il prescritto avviso, si era comunque recata presso l’ufficio postale, ove pero’ l’addetto allo sportello, nel rilevare che destinatario della cartolina era persona recante un nome diverso da quella che ne chiedeva la consegna, aveva rifiutato di consegnare la busta contenente l’atto di citazione. L’appellante sosteneva di non aver potuto esercitare, a causa di tale nullita’, il proprio diritto di difesa, e di essere venuta a conoscenza dell’esistenza del procedimento solo al momento della notifica della sentenza di primo grado.

Con sentenza in data 1-12-2010 il Tribunale di Caltanissetta, nel rilevare che l’inesatta indicazione del nome della destinataria, contenuta nella sola raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c., non aveva inciso sulla validita’ della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 140 c.p.c. e articolo 48 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica dell’atto di citazione di primo grado effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., benche’ nell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa fosse stato indicato un nominativo diverso da quello del destinatario ( (OMISSIS) anziche’ (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 24 Cost., in relazione all’affermazione secondo cui nessuna lesione del diritto costituzionale di difesa era stata posta in essere a seguito dell’invio della raccomandata contenente la comunicazione del deposito dell’atto di citazione presso la casa comunale, con l’indicazione errata del suo destinatario.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 160 c.p.c., che sancisce la nullita’ della notificazione nel caso in cui il destinatario sia incerto ovvero non siano state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

I tre motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che, essendo stati denunciati degli errores in procedendo, la Corte ha il potere di procedere all’esame diretto degli atti di causa, prescindendo dalla motivazione adottata sul punto dal giudice di merito.

Cio’ posto, si rileva che la notifica di un atto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalita’: il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell’atto nella casa comunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

Nella specie, e’ pacifico che l’erronea indicazione del nome del destinatario riguarda esclusivamente la raccomandata informativa, e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio ex articolo 140 c.p.c. (deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione).

Tanto premesso, si rammenta che, secondo un principio piu’ volte affermato da questa Corte, l’errore sulle generalita’ del destinatario di un atto e’ causa di nullita’ della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione e’ diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3-2014 n. 6352).

Nel caso in esame, essendo stato affisso sulla porta dell’abitazione della convenuta l’avviso dell’eseguito deposito dell’atto di citazione presso la casa comunale, ed avendo la stessa ricorrente dato atto, a pag. 2 del ricorso, della inesistenza di altri condomini di cognome (OMISSIS) nel Condominio di (OMISSIS), deve ritenersi che l’errata indicazione, nella raccomandata informativa, del nome di battesimo della destinataria ( (OMISSIS) anziche’ (OMISSIS)), non era tale da rendere impossibile alla convenuta di rendersi conto di essere l’effettiva destinataria della notifica.

Dall’esame degli atti, d’altro canto, si evince chiaramente che in un primo momento la cartolina di ricevimento della raccomandata dell’avviso di deposito era stata firmata dalla (OMISSIS) e sulla stessa era stato apposto dall’addetto il timbro dell’ufficio postale con la relativa data; e che firma e timbro sono stati successivamente cancellati a penna.

Tali emergenze rendono poco plausibile la tesi della ricorrente, secondo cui l’addetto dell’ufficio postale presso cui essa si era recata a ritirare l’atto, essendosi avveduto della non corrispondenza del suo nominativo con quello indicato sull’avviso di ricevimento, avrebbe rifiutato la consegna dell’atto e cancellato la firma e il timbro precedentemente apposti. Rientra, infatti, nella comune esperienza che il funzionario dell’ufficio postale verifichi prima della consegna l’identita’ della persona e solo dopo faccia sottoscrivere la ricevuta; sicche’ appare ben piu’ verosimile ritenere, in conformita’ del giudizio espresso dal giudice di appello, che sia stata proprio la (OMISSIS), una volta accortasi dell’errore, a rifiutare il ritiro dell’atto e a restituirlo al dipendente delle (OMISSIS), chiedendogli di cancellare o cancellando direttamente la propria sottoscrizione e il timbro postale.

Deve escludersi, pertanto, che il dedotto errore materiale abbia inciso sulla ritualita’ della notificazione dell’atto di citazione; con la conseguenza che il procedimento notificatorio, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., si e’ validamente perfezionato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, nella cui sfera di conoscibilita’ il predetto atto e’ pervenuto.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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