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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6218. La liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2026 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto con la conseguenza che tale può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto debba ritenersi in re ipsa all’evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6218 Svolgimento del processo P.D. conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patiti conseguentemente all’illegittimo distacco dell’utenza telefonica, avvenuto in assenza di morosità. Il tribunale, in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 marzo 2016, n. 4377. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 marzo 2016, n. 4377 Svolgimento del processo 1. Il (omissis) D.R.A. perse la vita per essere stato investito da un treno mentre, alla guida d’un autocarro, attraversava un passaggio a livello incustodito. Nel 1998 i congiunti della vittima convennero dinanzi al Tribunale de L’Aquila la società FAS...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 gennaio 2016, n. 127. La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone tanto che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile, quanto che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 gennaio 2016, n. 127 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20895. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 ottobre 2015, n. 20895 Ritenuto in fatto Nel 2000 I.A. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I.G. , conveniva in giudizio la moglie, C.A. , la S.A.I. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 23791. La perdita della concorrenzialità lavorativa per un giovane non occupato giustifica la liquidazione equitativa del lucro cessante, tenendo conto dell’effetto permanente del pregiudizio subito e della sua gravità obbiettiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE sentenza 7 novembre 2014, n. 23791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. ARMANO Uliana – Consigliere – Dott....