Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 29 ottobre 2015, n. 43599
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2014 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 26/09/2014 della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza del 11/02/2013, l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, perche’, quale legale rappresentante (dal 16/12/2006 al 13/03/2009) della societa’ cooperativa ” (OMISSIS) S.c.a.r.l.”, aveva omesso di versare, entro il 27 dicembre 2007, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2006 e pari a complessivi euro 241.701,00.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la nullita’ del decreto di citazione in appello per inosservanza dell’articolo 601 c.p.p., comma 3, e articolo 429 c.p.p., comma 1, lettera f), e deduce, al riguardo, che il decreto in questione, emesso il 19/06/2014, recava l’avvertimento che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Si tratta – afferma – di avvertimento erroneo e fuorviante perche’ in contrasto con la nuova disciplina in materia di processo in assenza di cui alla Legge 28 aprile 2014, n. 67, che era entrata in vigore il precedente 17/05/2014. Convinto di poter fruire della disciplina della contumacia, non si era presentato in udienza ma la Corte di appello ha celebrato lo stesso il processo dichiarandolo “assente”.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e articoli 43 e 45 c.p..
Deduce, al riguardo, che la Corte di appello non ha preso in considerazione la crisi di liquidita’ dell’azienda quale causa di forza di maggiore in grado di per se’ sola di escludere la punibilita’. Non e’ sufficiente, afferma, il fatto che – come sostiene la Corte territoriale – egli abbia avuto un anno di tempo per poter procurare la provvista necessaria al pagamento del debito erariale poiche’ tale argomento finisce per equiparare la responsabilita’ colpevole ad una forma di responsabilita’ oggettiva. La crisi di liquidita’, prosegue, costituisce causa di forza maggiore che rende inesigibile la condotta ossequiosa del precetto penale e dunque non rimproverabile chi non la osservi. Nel caso di specie tale crisi era preesistente all’assunzione della carica ed era stata provocata dai sistematici e gravissimi ritardi dei debitori nel pagamento delle forniture e nel conseguente massiccio ricorso al credito bancario con ulteriore aggravamento degli oneri passivi. Cio’ perche’ l’unico cliente della societa’ (la societa’ controllante ” (OMISSIS) S.r.l.”) era sistematicamente inadempiente. Non solo non v’e’ stata alcuna “mala gestio” da parte propria (avendo confidato, all’atto di assunzione della carica, nelle rassicurazioni della controllante, che aveva maturato un debito pari ad oltre un milione di euro, oltre interessi), ma si era attivato nei confronti di quest’ultima per segnalare la pesante posizione debitoria nei confronti dell’Erario. Questa situazione lo aveva spinto a preferire il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori (cui non poteva essere addossata la crisi di impresa) piuttosto che al Fisco e a non chiedere il fallimento della societa’.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna genericamente e apoditticamente motivata dalla Corte territoriale con il richiamo ai suoi numerosi precedenti.
2. Con motivi nuovi, pervenuti via fax il 29/05/2015, l’imputato ha ulteriormente illustrato le ragioni per le quali la crisi di liquidita’ della societa’, da lui ereditata dalla precedente gestione (come da bilancio allegato), esclude la volontarieta’ dell’omissione. Cio’, afferma, perche’ la condotta e’ scaturita anche dai mancati accantonamenti relativi al periodo precedente l’assunzione della sua carica. Inoltre il debito della ” (OMISSIS) S.r.l.” nei confronti della ” (OMISSIS) S.c.a.r.l.” era pari a oltre due milioni di euro a fronte di prestazioni rese nel 2007 e fatture non pagate da oltre 20 mesi, per le quali – conclude – non aveva potuto procedere ai relativi accantonamenti.
2.1. Ha inoltre invocato l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge.
3. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. A seguito di modifiche introdotte con Legge 28 aprile 2014, n. 67, l’istituto dell’assenza volontaria dell’imputato o comunque dell’assenza non dovuta ad assoluta impossibilita’ di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e’ stato interamente riformato mediante l’abolizione della “contumacia”.
3.2. Con successiva Legge 11 agosto 2014, n. 118, nel capo III della Legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 e’ stato aggiunto il seguente: “Articolo 15 bis. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato e’ stato dichiarato contumace e non e’ stato emesso il decreto di irreperibilita’”.
3.3.L’inserimento della norma transitoria nel corpo della Legge n. 67 del 2014, ed il riferimento testuale in essa contenuta alla “data di entrata in vigore della presente legge” non lasciano dubbi sul fatto che la sua applicabilita’ “retroagisca” alla data del 17/05/2014.
3.4. Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, era gia’ stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, letto in presenza dell’imputato.
3.5.Ne consegue che correttamente il decreto di citazione a giudizio in appello recava l’avvertimento che non comparendo senza un legittimo impedimento l’imputato sarebbe stato giudicato in “contumacia”.
3.6. Erroneamente l’imputato e’ stato dichiarato formalmente “assente”, ma a prescindere dal fatto che alcuna eccezione e’ stata sollevata sul punto, quel che conta e’ che tale dichiarazione non e’ intervenuta in assenza delle condizioni per la dichiarazione di contumacia e che l’imputato ha comunque impugnato la sentenza, indipendentemente dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale.
4. E’ totalmente infondato, generico e proposto per motivi non consentiti il secondo motivo di ricorso.
4.1.Secondo l’insegnamento di Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757 (cui il Collegio aderisce): a) il reato in esame e’ punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volonta’ di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; b) la prova del dolo e’ insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto e’ dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA e’ normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote gia’ (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria. L’introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non puo’, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidita’ del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.
4.2. Sviluppando e riprendendo il tema della “crisi di liquidita’” d’impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, tema solo accennato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, questa Corte ha ulteriormente precisato che e’ necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilita’ al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
4.3. Occorre cioe’ la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volonta’ e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
5. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie le allegazioni difensive inammissibilmente attingono per la gran parte ad elementi estranei al testo della motivazione della sentenza impugnata (bilanci e altri documenti allegati al ricorso, stralci di dichiarazioni testimoniali), sono del tutto generiche e non riescono a supportare le eccezioni di inesigibilita’ della condotta o comunque di sussistenza della forza maggiore che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare o comunque avrebbe sbrigativamente risolto.
5.1. Occorre innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco di fondo che rischia di alterare la corretta impostazione dogmatica del problema: per la sussistenza del reato in questione non e’ richiesto il fine di evasione, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volonta’ di violare il precetto.
5.2. Quando il legislatore ha voluto attribuire all’elemento soggettivo del reato il compito di concorrere a tipizzare la condotta e/o quello di individuare il bene/valore/interesse con essa leso o messo in pericolo, lo ha fatto in modo espresso, escludendo, per esempio, dall’area della penale rilevanza le condotte solo eventualmente (e dunque non intenzionalmente) volte a cagionare l’evento (articolo 323 c.p., articoli 2621, 2622 e 2634 c.c., Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 27, comma 1), incriminando, invece, quelle ispirate da un’intenzione che va oltre la condotta tipizzata (i reati a dolo specifico), attribuendo rilevanza allo scopo immediatamente soddisfatto con la condotta incriminata (per es., articolo 424 c.p.), assegnando al momento finalistico della condotta stessa il compito di individuare il bene offeso (articoli 393 e 629 c.p., articoli 416, 270, 270 bis e 305 c.p., articoli 289 bis, 630 e 605 c.p.).
5.3. Il dolo del reato in questione e’ integrato, dunque, dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceita’, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato.
5.4. Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente a sostegno della pretesa applicabilita’, al caso concreto, della “forza maggioro”, appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un’operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell’orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell’ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l’intensita’ (articolo 133 c.p.).
5.5. La scelta di non pagare l’imposta dovuta (magari – come sostiene il ricorrente – per pagare le retribuzioni dei dipendenti) prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono.
5.6. La forza maggiore esclude la “suitas” della condotta. Secondo l’impostazione tradizionale, e’ la “vis cui resisti non potest”, a causa della quale l’uomo “non agit sed agitur” (Sez. 1, n. 900 del 26/10/1965, Sacca, Rv. 100042; Sez. 2, n. 3205 del 20/1271972, Pilla, Rv. 123904; Sez. 4, n. 8826 del 21/0471980, Ruggieri, Rv. 145855).
5.7. Per questa ragione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica e’ dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilita’ dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi gia’ in condizioni di illegittimita’ (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191).
5.8. Poiche’ la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, si’ da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione e’ stata posta, che le difficolta’ economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
5.9. Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilita’, non la semplice difficolta’ di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).
5.10. Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perche’ non esclude la “suitas” della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non puo’ pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’; c) non si puo’ invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato concausato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimita’; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico.
5.11. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare in tutta la sua inconsistenza la tesi difensiva.
5.12. Il ricorrente afferma che i mancati accantonamenti risalgono ad epoca precedente alla data di assunzione della legale rappresentanza della cooperativa e rivendica con chiarezza di aver optato per il mancato versamento dell’imposta in base ad una scelta imprenditoriale che gli appartiene, ammettendo, cosi’, la “suitas” della condotta. La consapevolezza dell’attuale stato di dissesto dell’impresa comporta l’accettazione delle relative conseguenze quando, come nel caso in esame, esse siano responsabilmente valutate da chi, subentrando nella carica, dimostra in tal modo di poterne avere il dominio finalistico, anche se si tratta di dissesto imputabile alla precedente gestione. E’ lo stesso imputato ad affermare di aver chiesto rassicurazioni alla societa’ controllante, unico debitore della cooperativa, affinche’ provvedesse a saldare il conto, ma non ha mai dedotto di essersi attivato, pur avendo a disposizione il lungo periodo che lo separava dalla scadenza del termine per il versamento annuale, per cercare di onorare l’impegno alla scadenza; aldila’ delle generiche indicazioni sulla crisi finanziaria dell’impresa e della spiegazione delle relative cause, non risultano allegazioni circa richieste di finanziamenti, avvio di ingiunzioni giudiziarie nei confronti del debitore o altre iniziative per cercare di tamponare la mancanza di liquidita’ (cfr. in questo senso anche Sez. 3, n. 15176 del 03/04/2014, Iaquinangelo, n.m.; Sez. 3, n. 5467 del 04/02/2014, Mercutello, n.m.). La pura e semplice indicazione di dati macroeconomici dell’impresa non costituisce prova rigorosa della assoluta impossibilita’ di adempiere derivante da causa a lui non imputabile, essendo peraltro principio incontroverso, nella dottrina e nella giurisprudenza civilistica, che la crisi di liquidita’ salvo casi eccezionali non manda esente da colpa il debitore pecuniario inadempiente.
6. E’ totalmente infondato il terzo motivo di ricorso.
6.1. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 175 c.p., in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali (in considerazione dei quali era stata contestata la recidiva reiterata e infraquinquennale, tuttavia non applicata sin dal primo grado di giudizio).
6.2. Si tratta di motivazione sufficiente e non in contrasto con la concorrente sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
6.3. Ricorda questa Suprema Corte che la concessione del beneficio e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’articolo 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, Ammendola, Rv. 246183) e che l’esistenza di precedenti penali puo’ rilevare ai fini del diniego del beneficio anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalita’ dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460).
6.4. Peraltro, l’obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all’articolo 133 c.p., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, Maione, Rv. 254681; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114; Sez. 6, n. 1162 del 22/10/1981, Visentin, Rv. 152040; Sez. 4, n. 10334 del 29/09/1981, Rossi, Rv. 151000), non quando, come nel caso di specie, l’imputato si sia limitato, in sede di appello, a invocare, puramente e semplicemente, il beneficio della non menzione.
7. E’ totalmente infondato anche il secondo motivo aggiunto di ricorso con il quale l’imputato invoca l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
7.1. Come gia’ affermato da questa Suprema Corte, l’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimita’, nei quali la Corte di cassazione puo’ rilevare di ufficio, ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle relative condizioni di applicabilita’, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata; in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; cfr. altresi’ Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693). E’ utile evidenziare che in entrambi i casi citati questa Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti necessari per la configurabilita’ della causa di non punibilita’, in considerazione dell’entita’ degli importi non versati all’Erario (euro 466.953,95 nel primo caso, euro 151.800,00 nel secondo).
7.2. Nel caso di specie la somma non versata e’ pari ad euro 241.701,00, insuscettibile, pertanto, di essere valutata in termini di particolare tenuita’.
7.3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7.4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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