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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza tribunale del riesame di NAPOLI in data 14/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/10/2013, depositata in data 23/01/2014, il tribunale del riesame di NAPOLI rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato (OMISSIS) avverso il provvedimento emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 10/09/2013 con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un corpo di fabbrica di superficie di mq. 100 ed altezza di mt. 6, in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera C), e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, per avere, nella qualita’ di titolare della ditta committente (OMISSIS) s.r.l., effettuato lavori di ristrutturazione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trasformandolo da deposito ad unita’ abitativa.
2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, e articolo 125 c.p.p., comma 3. In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, nel confermare il decreto di sequestro preventivo, non avrebbe assolutamente fatto riferimento nella motivazione al titolo abilitativo n. 5856 del 1928, prodotto dalla difesa in udienza ed oggetto di specifica doglianza, documento prodotto per la prima volta in sede di riesame; ne’, a giudizio del ricorrente, potrebbe giustificarsi l’omesso riferimento ricorrendo alla cd. motivazione implicita, in quanto dal tenore della motivazione sembrerebbe palese che il titolo abilitativo non sia stato neppure letto, tanto piu’ che, ove fosse stato considerato, avrebbe escluso la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, in quanto il titolo abilitativo prevedeva che l’immobile avesse un uso residenziale abitativo; l’omessa disamina di un p.d.c. integrerebbe comunque la violazione dell’articolo 125 c.p.p..
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 10, 22 e 44, e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 146 e 181.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, dopo aver inquadrato gli interventi edilizi in questione nel novero delle cc.dd. ristrutturazioni edilizie, avrebbe disatteso le doglianze difensive fondandole sulla normativa di dettaglio della Regione Campania, la cui violazione determinerebbe la rilevanza penale del fatto; in particolare, trattandosi di mutamento di destinazione d’uso, non avendo comportato trasformazioni dell’aspetto esteriore, di volumi o di superfici, ben avrebbero potuto essere effettuati con d.i.a. (titolo di cui il ricorrente era munito) sicche’ nessuna sanzione penale era applicabile, con conseguente violazione della legge penale da parte del tribunale del riesame.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 146 e 181.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, dopo aver correttamente svolto in premessa una serie di esatte considerazioni in ordine alla necessaria offensivita’ degli interventi ai fini della configurabilita’ del reato paesaggistico, avrebbero erroneamente ritenuto violate le norme richiamate sostenendo che solo i lavori interni di ristrutturazione edilizia, considerati impropriamente di notevole entita’, integrerebbero la violazione de qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Deve, preliminarmente, ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimita’ solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l’asserita falsa interpretazione della norma, non e’ censurabile in sede di legittimita’, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non e’ possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacche’ e’ preclusa la possibilita’ per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre e’ consentito, (articolo 606 c.p.p., lettera c), dedurre il “travisamento della prova”, che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di re interpreta re gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza n. 4675 del 17/05/2006 – dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656).
5. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, puo’ quindi procedersi all’esame dei singoli motivi di ricorso che, stante l’omogeneita’ dei profili di doglianza sollevati, possono essere oggetto di trattazione congiunta. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso emerge dalla stessa lettura dell’impugnata ordinanza.
Ed invero, emergono dall’impugnata ordinanza sia il fumus che il periculum in relazione ai reati per cui si procede; gli agenti accertatori, in particolare, recatisi il (OMISSIS) presso la proprieta’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l., all’interno di un corpo di fabbrica della consistenza descritta nell’imputazione provvisoria cautelare, riscontrarono l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia consistiti nella realizzazione di un angolo cottura, servizi igienici, impianti elettrico ed idrico, posa in opera di una scala di collegamento con un’area soppalcata di circa mq. 40, implicanti la trasformazione della destinazione d’uso da originario deposito ad unita’ abitativa; in relazione ai predetti lavori, la proprieta’ esibiva una d.i.a. rilasciata nel 2012; si era tuttavia rilevato che, in difformita’ da quanto riportato nei grafici di progetto, un intervento di tompagnatura di un vano finestra al piano intermedio e l’apertura di un vano finestra al servizi di un vano WC al piano terra, integrante modifica di prospetto; inoltre, sull’area pertinenziale scoperta dello stabile e sulla facciata prospiciente il panorama, si accertava la realizzazione di lavori di intonacatura della facciata, apposizione di gronda verticale ed orizzontale, installazione di infissi in alluminio, apposizione di ringhiera protettiva, pavimentazione del balcone al servizio del piano soppalco, pavimentazione di tutta l’area scoperta, originariamente adibita a terreno vegetale, con apposizione di ringhiera protettiva; in relazione ai lavori esterni, veniva esibita una richiesta di p.d.c. con accertamento di conformita’ e richiesta di compatibilita’ paesaggistica del 2013, non esitata. Gli accertamenti successivamente svolti consentivano di appurare che i lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla trasformazione dell’immobile da deposito ad abitazione, non potevano essere eseguiti con d.i.a. in quanto nella zona, classificata come (insediamenti di interesse storico), sono consentiti interventi unicamente di restauro e risanamento conservativo secondo quanto prescritto dall’articolo 63 NTA alla variante al PRG. L’opera, peraltro, risultava realizzata in area ricadente nel perimetro del (OMISSIS), zona definita A tutela integrale, istituita ai sensi della Legge Regionale Campania n. 17 del 2003 e Legge Regionale n. 22/del 1993, nonche’ tutelata ex Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5.1. Cosi’ descritta la consistenza delle opere e degli interventi edilizi realizzati, nonche’ i titoli abilitativi esistenti alla data dell’accertamento, non v’e’ dubbio che le attivita’ edilizie in corso rientrassero nella ristrutturazione edilizia, non realizzabili dunque mediante semplice denuncia di inizio attivita’. Pacifico e’, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile (tale e’ quello in esame, in quanto gli interventi edilizi tendevano a trasformare l’immobile da deposito ad abitazione, con modifica parziale dei prospetti) attuato attraverso l’esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b)), in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di modesta entita’, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (v., tra le tante: Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009 – dep. 05/03/2009, Tarallo, Rv. 243101). Sul punto, peraltro, va aggiunto che tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante “semplice” denuncia di inizio attivita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 22, commi 1 e 2, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma 3 della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorita’ preposta alla tutela del vincolo (Sez. 3, n. 8739 del 21/01/2010 – dep. 04/03/2010, Perna, Rv. 246218, in cui si chiarisce che solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall’autorizzazione paesaggistica). E, nella specie, gli interventi riguardavano manufatto insistente in zona vincolata paesaggisticamente, con conseguente configurabilita’ non solo dell’illecito edilizio, ma anche del delitto paesaggistico, trattandosi di intervento ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico, non rilevando la circostanza che si trattasse di opere interne (Sez. F, n. 43885 del 30/08/2012 – dep. 13/11/2012, Moscatelli, Rv. 253585) ne’ la presentazione della richiesta di accertamento di compatibilita’ paesaggistica, non determinando il venir meno del cd. delitto paesaggistico (Sez. 3, n. 7216 del 17/11/2010 – dep. 25/02/2011, Zolesio e altro, Rv. 249526).
5.1.1. Deve, peraltro, osservarsi che, sulla questione della configurabilita’ del reato edilizio, nessuna concreta incidenza esplica la recente modifica normativa operata dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive” (GU n. 212 del 12 settembre 2014), entrato in vigore il 13 settembre 2014 che, all’articolo 17, nel modificare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3 ha esteso la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria ricomprendendovi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita’ immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita’ immobiliari nonche’ del carico urbanistico, a condizione, tuttavia, che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nel caso di specie, infatti, escluso in fatto che si trattasse di mero frazionamento od accorpamento, in ogni caso sarebbe difettata proprio la seconda di queste condizioni, atteso il mutamento di destinazione d’uso che l’intervento era finalizzato ad attuare. E, del resto, che si tratti di mutamento di destinazione d’uso rilevante, e’ confermato, anche attualmente, dal disposto del nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 23 ter (introdotto dalla legge di conversione del predetto Decreto Legge, ossia dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164), che, sul punto, chiarisce come “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unita’ immobiliare diversa da quella originaria, ancorche’ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purche’ tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unita1 immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”. Dunque, la trasformazione da deposito ad uso residenziale, come nel caso di specie, costituisce oggi ex lege, un mutamento rilevante della destinazione d’uso.
5.2. Evidente, dunque, che la presunta omessa disamina del titolo abilitativo edilizio (peraltro assai risalente nel tempo da parte del tribunale del riesame), lungi dal configurare un’ipotesi di omessa valutazione da parte del tribunale del riesame, non necessitava invece di un’espressa confutazione della sua rilevanza, attese le risultanze istruttorie e il percorso logico – argomentativo dell’impugnata decisione.
Deve, infatti, essere qui ribadito che in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purche’ tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (v., tra le tante: Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000 – dep. 08/06/2000, PM in proc. Garasto L, Rv. 216367).
5.3. Analogamente prive di qualsiasi spessore argomentativo risultano le doglianze difensive attinenti il periculum, atteso che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti in concreto le esigenze preventive atte a giustificare l’imposizione del vincolo reale, risultando ancora in corso, all’atto dell’intervento della polizia municipale, i lavori abusivi inerenti alla scala di accesso all’area soppalcata che si presentava priva di gradini nonche’ a tre pareti esterne, ancora al rustico. Tale situazione fattuale, come correttamente rilevato dal tribunale di riesame, era oggettivamente idonea a concretizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conseguenze, derivanti dalla libera disponibilita’ delle opere abusive in capo all’indagato o dall’uso delle stesse, concretamente incidente sull’equilibrio urbanistico, sull’ordinato assetto e sviluppo del territorio. In tal senso, dunque, correttamente il tribunale ha motivato la sussistenza del periculum evidenziando come la modificazione del territorio e l’utilizzo del manufatto, con l’insediamento di nuovi abitanti, determinerebbero un aggravamento del carico urbanistico non programmato dalla P.A. ed ulteriori effetti lesivi dell’equilibrio ambientale. Infine, non va dimenticato che, essendo stato contestato anche il reato paesaggistico, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualita’ del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (v., da ultimo: Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013 – dep. 15/10/2013, Colicchio, Rv. 257526).
6. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende

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