www.studiodisa.itSuprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 novembre 2014, n. 25202

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 28967/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1858/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2008 R.G.N. 4164/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per del

ega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega; udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), acquirente di un immobile realizzato dalla (OMISSIS) s.r.l. e gravato da ipoteca in favore della (OMISSIS), propose opposizione all’atto di precetto notificatogli dalla (OMISSIS) sulla base di un contratto di mutuo stipulato fra le predette (OMISSIS) (cui era subentrata la precettante) e (OMISSIS) s.r.l.; contestualmente cito’ in giudizio la societa’ venditrice e il notaio rogante (OMISSIS) (al quale addebitava una responsabilita’ professionale) per sentirli condannare a manlevarlo per gli eventuali esborsi.
Altrettanto fecero, in relazione al distinto precetto loro notificato, (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano anch’essi acquistato dalla (OMISSIS), con atto a rogito del medesimo notaio (OMISSIS), un immobile ipotecato in favore della (OMISSIS).
In entrambi i procedimenti, l’ (OMISSIS) chiamo’ in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. per esserne manlevato in forza di contratti di assicurazione della responsabilita’ professionale.
Il Tribunale di Voghera, riuniti i due giudizi, respinse le opposizioni a precetto, dichiaro’ gli attori carenti di interesse ad agire nei confronti della (OMISSIS) (in quanto esisteva altra sentenza, passata in giudicato, che condannava la venditrice a tenere indenni gli acquirenti degli immobili) e condanno’ il notaio (OMISSIS), affermandone la responsabilita’ professionale per non avere reso edotti gli acquirenti del concreto rischio che le ipoteche non venissero cancellate; ritenne inoperante la polizza stipulata con la (OMISSIS) (in quanto disdettata da oltre tre anni al momento della richiesta risarcitoria); condanno’, invece, la (OMISSIS), ritenendo che il danno provocato dal notaio (OMISSIS) fosse imputabile a colpa grave e non a dolo.
La Corte di Appello di Milano, salvo accogliere la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., ha confermato la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione l’ (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi (due dei quali indicati col numero 2); resiste la s.p.a. (OMISSIS) a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; resistono altresi’ (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali eredi di (OMISSIS)). Entrambe le compagnie assicuratrici hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai ricorsi si applica la previsione dell’articolo 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata e’ stata depositata il 20.6.2008.
2. Con i primi due motivi, l’ (OMISSIS) deduce “insufficiente motivazione sulla conoscenza da parte del notaio di una situazione della societa’ tale da determinare un danno agli attori”, nonche’ “contraddittorieta’ della motivazione circa la sussistenza del danno derivato dalla stipula del rogito”.
Entrambi i motivi sono inammissibili perche’ carenti di adeguati “momenti di sintesi” ex articolo 366 bis c.p.c. (atteso che le espressioni sottolineate che concludono l’illustrazione delle censure non evidenziano con chiarezza e completezza il profilo della contraddittorieta’ ne’ le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione), oltreche’ volti – nella sostanza – a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito.
3. Col terzo motivo (erroneamente indicato con ripetizione del numero 2), il ricorrente principale prospetta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2 (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3)”, censurando la sentenza per avere escluso la natura vessatoria della clausola del contratto di assicurazione stipulato con la (OMISSIS) che limitava la durata della copertura assicurativa – per fatti avvenuti in vigenza del contratto – ai tre anni successivi al momento del recesso da parte della compagnia.
Il motivo e’ assistito dal seguente quesito di diritto: “rientra nelle clausole previste dall’articolo 1341 c.c., comma 2, che quindi deve essere approvata espressamente per iscritto, la clausola contrattuale che prevede che, a seguito di recesso di chi ha predisposto il contratto, la limitazione l’operativita’ della polizza alle richieste pervenute dopo tre anni dal recesso o comunque dalla cessazione del contratto, sia infersussiste a carico del Notaio la responsabilita’ ex articolo 1176 e/o articolo 2236 c.c., nel caso abbia verificato, informato gli acquirenti, anche mediante precisazione nell’atto a suo rogito, dell’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli, qualora il venditore che si e’ impegnato a cancellare le stesse, non adempia e qualora non sia provato che l’atto sia a rischio?”.
Il quesito e’ del tutto inidoneo – in quanto incompleto – a causa di un evidente errore di formulazione (e’ troncato a meta’, laddove abbandona il tema della clausola vessatoria e introduce quello della diligenza ex articoli 1176 e 2236 c.c., che e’ estraneo al contenuto delle censure): ne consegue l’inammissibilita’ del motivo.
4. Il quarto motivo (“violazione dell’articolo 1917 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”) censura la sentenza per avere “condannato il Notaio alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore dei convenuti”, senza nulla disporre “in ordine alla condanna delle compagnie assicuratrici a manlevare il Notaio da tale obbligazione”; rileva, al riguardo, come sia “indubbio che le spese legali sopportate dal danneggiato per far valere la propria pretesa … costituiscano per lo stesso parte del danno”, cosicche’ “nel momento in cui l’assicurato venga condannato alla rifusione delle spese legali in favore del danneggiato, qualora abbia chiamato in manleva per il risarcimento del danno la compagnia assicuratrice, ha diritto ad essere manlevato anche nel pagamento delle spese legali”.
Il motivo e’ assistito dal seguente quesito di diritto: “in caso di condanna dell’assicurato, il quale abbia chiesto ex articolo 1917 c.c., di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice per danno da responsabilita’ professionale, e’ dovuto dalla compagnia assicuratrice il rimborso delle spese legali al cui pagamento in favore del danneggiato l’assicurato e’ stato condannato?”
La censura (che interessa i rapporti fra l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., in quanto la richiesta di manleva proposta nei confronti della (OMISSIS) e’ stata respinta) introduce una questione del tutto nuova, che non ha costituito oggetto del giudizio di appello, benche’ l’interesse dell’ (OMISSIS) a sollevarla fosse sorto gia’ a seguito della sentenza di primo grado (la sentenza di appello e’, sul punto, meramente confermativa); cio’ e’ tanto vero che non ve n’e’ cenno nelle conclusioni rassegnate in appello dall’ (OMISSIS) (come riportate in sentenza) e che la Corte non ha speso una parola sul punto, senza che l’ (OMISSIS) abbia lamentato l’omessa pronuncia su un motivo di impugnazione.
Cio’ comporta l’inammissibilita’ delle censure (cfr., ex multis, Cass. n. 23675/2013), a prescindere dalla dubbia idoneita’ del quesito di diritto, che risulta strutturato come mero interpello circa la fondatezza della tesi proposta dal ricorrente.
5. Il ricorso incidentale della (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza per avere ritenuto che il notaio fosse imputabile di colpa grave anziche’ di dolo (idoneo ad escludere la copertura assicurativa).
Piu’ specificamente, il primo ed il secondo motivo deducono -rispettivamente – “contraddittoria o quantomeno insufficiente motivazione circa la qualificazione del titolo di illecito del notaio: colpa grave o dolo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 1917 c.c., comma 1, u.p. e, comunque, agli altri articoli di legge (quali l’articolo 1225 c.c.), quanto alla definizione di dolo”; il terzo motivo prospetta, infine, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 1 e 28, all’articolo 1917 c.c., comma 1, u.p. e ai “Principi di deontologia professionale dei notai”, deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 1994, successive modifiche e infine Delib. C.N.N. 5 aprile 2008.
5.1. I primi due motivi sono inammissibili: lungi dal prospettare effettive violazioni di legge o reali vizi motivazionali, le censure attengono all’apprezzamento in termini di colpa grave – anziche’ di dolo – della condotta del notaio, apprezzamento che costituisce la sintesi di una valutazione di merito e che, essendo congruamente motivato, non e’ censurabile in sede di legittimita’, ne’ suscettibile di essere sostituito da un inammissibile nuovo apprezzamento da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 17914/2003).
E’ parimenti inammissibile il terzo motivo, giacche’ – come osservato nella memoria ex articolo 378 c.p.c., depositata dalla (OMISSIS) – non consta che il profilo della violazione deontologica sia stato dedotto – onde inferirne la natura dolosa della condotta del professionista – nei gradi di merito, cosicche’ quelle formulate non costituiscono effettive doglianze avverso specifiche violazioni di norme giuridiche compiute dal giudice di appello, quanto piuttosto allegazioni volte a fornire argomenti a favore di una valutazione di merito diversa da quella compiuta dalla Corte territoriale.
6. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Le spese delle altre parti (il cui interesse a resistere e’ sorto a seguito dell’impugnazione del notaio (OMISSIS)) vanno poste a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti proposti dall’ (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.p.a., li dichiara entrambi inammissibili.
Compensate le spese processuali fra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale, condanna l’ (OMISSIS) a rifondere le spese di lite in favore delle altri parti intimate, liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 8.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

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