Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 novembre 2015, n. 45699

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale della liberta’ di TARANTO in data 30/06/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30/06/2015, depositata in data 1/07/2015, il tribunale della liberta’ di TARANTO rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’indagato (OMISSIS), avente ad oggetto l’ordinanza 27/05/2015 del tribunale monocratico di Taranto che rigettava l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche a mezzo di braccialetto elettronico; questi, in particolare, risulta sottoposto alla predetta misura a seguito dell’ordinanza 12/03/2014 del GIP del medesimo tribunale e confermata dal tribunale del riesame in data 10/04/2014, in relazione ai reati di cui agli articoli 81 e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 comma 1 bis, meglio descritti ai capi n), o), p), q), r), s) e t) dell’imputazione.

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta ordinanza con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p.:

a) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli articoli 274 e 275 c.p.p., come novellati dalla Legge n. 47 del 2015 (il ricorrente, dopo aver richiamato le novita’ introdotte dalla legge citata in materia di misure cautelari, censura l’impugnata ordinanza non essendovi traccia del percorso logico argomentativo che ha indotto i giudici del riesame ad esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile ricaduta dell’indagato in condotte di rilievo penale; rispetto alle novita’ introdotte dal legislatore del 2015 – necessita’ che anche il pericolo di recidiva sia connotato da attualita’ e concretezza, valutazione aggiornata rispetto al tempus commissi delicti anche del pericolo di recidiva, rivalutazione dell’incidenza della gravita’ del reato nella valutazione di tale pericolo, residuante della misura carceraria, che impone una piu’ rigorosa valutazione sull’adeguatezza – l’ordinanza sembrerebbe ignorane l’entrata in vigore, ancorando la decisione a una motivazione ora inibita; non vi sarebbe, in particolare, alcun cenno all’attualita’ dell’esigenza cautelare anche tenuto conto del fatto che i reati contestati risalgono al 2011 ne’ una convincente motivazione sulle ragioni per le quali l’esigenza di cui alla lettera c) dell’articolo 274 c.p.p., non possa essere salvaguardata mediante misure cautelari meno gravose).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato solo in relazione alla censura relativa all’idoneita’ o meno della misura del c.d. braccialetto elettronico.

4. Deve premettersi che, nel caso di specie, l’ambito cognitivo del tribunale della liberta’ e’ delimitato dalla natura dell’impugnazione proposta, trattandosi non di riesame ma di appello cautelare. Nel ricorso di appello opera infatti il principio tantum devolutum quantum appellatum, per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l’oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della liberta’ ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura (C, Sez. 2 , 21.12.2006, Liquidato e altri, in Mass. Uff., 235935; C, Sez. 6 , 28.3.2003, Sabatelli, in Mass. Uff., 224934; C, Sez. 4 , 27.8.1996, Gerotti, in CP, 1998, 1557; C, Sez. 1 , 12.3.1996, Piserchia, in Mass. Uff., 204409).

Dalla natura assolutamente devolutiva dell’appello contro le ordinanze in tema di misure cautelari derivano un’importante conseguenza: e’ la parte appellante che, con l’esposizione dei motivi a sostegno dell’impugnazione, delimita e definisce il petitum e l’ambito di cognizione del giudizio di appello.

Tanto premesso, nel caso in esame emerge dall’impugnata ordinanza che con l’istanza 20/05/2015 l’interessato chiedeva al tribunale monocratico la sostituzione della misura in atto applicata con quella degli arresti domiciliari, anche mediante l’applicazione della misura del braccialetto elettronico, deducendo l’attenuazione delle esigenze cautelari gia’ riconosciute alla luce della Legge n. 47 del 2015, evidenziando alcuni elementi: a) lungo lasso di tempo trascorso dall’inizio della misura; b) precarie condizioni di salute dell’indagato; c) il fatto che nei confronti di altri coindagati fosse stata attenuata o revocata la misura, con conseguente irragionevole disparita’ di trattamento dalla posizione dell’attuale ricorrente. Il tribunale adito respingeva la richiesta ritenendo invariato il quadro cautelare e concreto il pericolo di recidiva in virtu’ dei molteplici precedenti specifici a carico dell’indagato e della gravita’ del fatto ascrittogli, reputando irrilevanti le ulteriori argomentazioni difensive quanto alla posizione degli altri imputati e quelle relative alle condizioni di salute dell’istante, avendo gia’ il GIP a seguito di perizia riconosciuto compatibili le stesse con lo stato detentivo carcerario.

5. L’appello cautelare proposto dall’imputato si fondava sulla carenza di motivazione in merito ai richiami difensivi alla Legge n. 47 del 2015, e, in particolare, quanto all’attualita’ del pericolo di recidiva.

I giudici del tribunale della liberta’ hanno motivato il rigetto ritenendo come la difesa non avesse apportato alcun elemento di novita’ destinato ad incidere sulla valutazione esposta dal GIP con l’ordinanza genetica e dal tribunale con il riesame deciso il 28/04/2014 in merito alla sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato e all’inadeguatezza si ogni altra misura cautelare meno afflittiva a quella applicata, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sul punto i giudici del tribunale della liberta’ hanno dedotto quanto segue: a) l’attualita’ del pericolo di recidivanza, gia’ richiesto prima della modifica legislativa ex Legge n. 47 del 2015, e’ stata correttamente riconosciuta sulla base non solo dei molteplici episodi di illecita cessione ascritti all’imputato, intervenuti verso numerosissimi consumatori e reiterati per un tempo considerevole non particolarmente remoto, ma anche considerando i plurimi precedenti penali specifici a suo carico e per i procedimenti pendenti per fatti piu’ recenti nel tempo in relazione a reati di minaccia e ricettazione; b) il dato costituito dal mero decorso del tempo non costituisce di per se’ elemento di novita’ ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari; c) irrilevanti appaiono le deduzioni generiche della difesa quanto a misure meno afflittive disposte nei confronti di altri coimputati coinvolti nella medesima indagine, in quanto la posizione dell’imputato non appariva per nulla marginale nell’economia della vicenda in esame, essendo al medesimo contestati episodi di cessione di stupefacenti attuati anche con modalita’ violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall’attivita’ illecita; d) non rileverebbe la circostanza che l’imputato non abbia a sua carico precedenti penali per evasione, in quanto l’assenza di condanne per il delitto di cui all’articolo 385 c.p., non esclude affatto la possibilita’ per il giudice di valutare come inadeguata in concreto a contenere le esigenze cautelari altra misura meno afflittiva della custodia carceraria.

6. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente sviluppate nel ricorso appaiono all’evidenza generiche e manifestamente infondate, salvo quanto si dira’ oltre.

Sono generiche in quanto non si confrontano con la dettagliata spiegazione, sopra illustrata, dai giudici del tribunale della liberta’ in ordine alla infondatezza dell’appello cautelare proposto che, come detto, poneva in discussione in particolare il profilo dell’adeguatezza della misura applicata alla luce della presunta attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. L’impugnazione e’ infatti inammissibile per genericita’ dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non puo’ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificita’ (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Ne’, sul punto, e’ sufficiente a rendere specifico il motivo di ricorso la semplice chiosa operata dal ricorrente alla motivazione dell’ordinanza che non rispetterebbe i requisiti indicati dalla legge n. 47 del 2015, di cui il ricorrente medesimo opera una sintesi.

Il motivo e’, peraltro, manifestamente infondato ove rapportato ai contenuti dell’ordinanza impugnata che, in relazione al delimitato ambito cognitivo determinato dall’impugnazione cautelare ex articolo 310 c.p.p., si e’ correttamente soffermata ad esaminare la questione centrale mossa dal ricorrente, riguardante la presunta inadeguatezza della misura al fine di salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.

Sul punto, e’ ben vero che la Legge n. 47 del 2015, nel modificare l’articolo 274 c.p.p., statuisce oggi che “Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita’ dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede” (lett. c) cosi’ modificata dal Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78, articolo 1, comma 1, lettera Ob), convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94 e dall’articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c), Legge 16 aprile 2015, n. 47). e’, tuttavia, altrettanto vero che, nel caso in esame, i giudici del tribunale della liberta’ non si limitano a valorizzare esclusivamente la gravita’ del reato per cui si procede, ma, al fine di ritenere attuale e concreto il pericolo di recidiva e l’adeguatezza della misura attualmente applicata (e, correlativamente, inadeguate misure attenuate, pur se attuate con modalita’ tecniche particolari quali l’invocato braccialetto elettronico), valorizzano ulteriormente i plurimi precedenti specifici a suo carico e i procedimenti pendenti per fatti piu’ recenti nel tempo, in relazione ai reati di minaccia e ricettazione, episodi, questi, che assumono rispetto al pericolo di recidiva, un particolare significato, avendo evidenziato il tribunale come non solo il ruolo del ricorrente non apparisse marginale nella vicenda, ma soprattutto che questi fosse dedito ad attuare gli episodi di cessione di stupefacente anche con modalita’ violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall’illecita attivita’, cio’ che denota nell’ottica dei giudici di merito, una particolare pericolosita’ che giustifica il contenimento della persona con la massima misura custodiale.

In particolare, ritiene il Collegio, la personalita’ del soggetto deve essere “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”: tale dizione ampia della previsione consente comunque di apprezzare singole caratteristiche degli “atti” e dei “comportamenti”, per la cui valutazione ben potranno richiamarsi i parametri enunciati nell’articolo 133 c.p., come del resto gia’ affermato da autorevole dottrina. Nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte, unanime nel riconoscere, ai fini del giudizio prognostico di pericolosita’ ex articolo 274, lettera e, l’operativita’ di tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 (per tutti, C, Sez. 4 , 3.7.2007, Cavallari, in Mass. Uff., 237240; C, Sez. 3 , 29.5.1996, Senesi, in ANPP, 1997, 98; nonche’ C, Sez. 1 , 3.7.2003, Scarpitta, in Mass. Uff., 225149; C, Sez. 1 , 1.7.2003, Dennler, in Mass. Uff., 225146; C, Sez. 1 , 19.9.2002, Laino ed altri, in Gdir, 2003, 3, 77; C, Sez. 5 , 19.5.1999, Marchigiani, in Mass. Uff., 214230 per le quali l’utilizzo di criteri oggettivi indicati nell’articolo 133 non obbliga il giudice “a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo”) che sono individuabili, oltre che nei precedenti penali, in comportamenti o atti concreti, pur collegati ma non coincidenti con i fatti perseguiti (C, Sez. 1 , 11.11.1998, Barreca, in ANPP, 1999, 303). Del resto, poi, la giurisprudenza di questa Corte, in svariate occasioni, ha riconosciuto che ai fini del giudizio di personalita’ “va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come precedenti penali in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a comportamenti o atti concreti che si assumono posti in essere dall’imputato o indagato” (C, Sez. 1 , 15.7.1997, Castelluccia, in ANPP, 1998, 279; nello stesso senso, C, Sez. 2 , 21.11.1997, Accardo, in ANPP, 1998, 815; C, Sez. 2 , 4.6.1997, Scuotto, in RP, 1998, 529, nonche’ C, Sez. 5 , 19.10.2004, Scettro, in Gdir, 2004, 49, 92).

E’ necessario, tuttavia, che i “fatti criminosi in corso di accertamento riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetuti nel tempo ed assai ravvicinati”; in simili casi, infatti, la reiterata condotta criminosa, fondata su fatti concreti “anche se non compiutamente accertati”, dimostrerebbe “una personalita’ proclive a commettere fatti della stessa specie”, ma non potrebbe essere utilizzata comunque, “quale esclusivo argomento su cui fondare le esigenze cautelari di cui all’articolo 274, lettera c)” (C, Sez. 3 , 23.3.2000, Boselli, in Mass. Uff., 215880). E questo non e’ il caso in esame, in cui, invece, i giudici del tribunale della liberta’, come dianzi illustrato, chiariscono che non solo i precedenti penali, ma anche i procedimenti pendenti per fatti piu’ recenti nel tempo in relazione a reati di minaccia e ricettazione assumono particolare significato, nell’ottica della valutazione complessiva della personalita’ del reo, soprattutto laddove si consideri che questi ha anche commesso i fatti per cui si procede con modalita’ violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall’attivita’ illecita.

Nessun dubbio, pertanto, sulla correttezza del procedimento valutativo seguito sul punto dai giudici del tribunale della liberta’.

7. Quanto, invece, al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura, con particolare riferimento a quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la motivazione dei giudici del riesame non appare adeguata rispetto alla questione posta.

La censura difensiva e’, sul punto, fondata.

Ed infatti, la recente Legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’”, e’ intervenuta mediante gli articoli 3 e 4 sulla norma in commento operando su vari aspetti. Per quanto qui di interesse, in particolare, si prevista la specifica considerazione degli arresti domiciliari unitamente al c.d. braccialetto elettronico quale strumento per scongiurare la massima privazione della liberta’, obbligando il giudice a motivare circa l’inidoneita’ dei predetti arresti domiciliari “aggravati”.

Nel caso di specie, l’articolo 275 c.p.p., nuovo comma 3-bis, inserito dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47, articolo 4, comma 3, prevede infatti che “Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 bis, comma 1”.

Nel caso in esame i giudici del riesame non risultano aver assolto all’obbligo motivazionale indicato dalla norma processuale in esame, limitandosi solo a chiarire le ragioni dell’inadeguatezza degli arresti domiciliari “semplici” a salvaguardare l’esigenza cautelare richiamata, senza tuttavia argomentare specificamente – come oggi richiesto dalla novella del 2015 – in ordine all’inidoneita’ a fronteggiare la predetta esigenza cautelare mediante la predetta misura domiciliare “aggravata”.

L’assenza di motivazione sul punto, impone l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale della liberta’ per rimediare al predetto vuoto motivazionale.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’omessa motivazione sull’idoneita’ o meno della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 bis c.p.p., comma 1, e rinvia al tribunale di TARANTO, sezione del riesame.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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