SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5218
Svolgimento del processo
1. Il (omissis) sulla strada provinciale tra (…) e (omissis) si verificò un c.d. tamponamento a catena, che coinvolse molti veicoli.
Il proprietario di uno dei veicoli danneggiati, A.L. , per ottenere il risarcimento del danno nel 2006 convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli il proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società Montepaschi Assicurazione Danni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in AXA MPS Assicurazioni Danni s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la AXA”).
A fondamento della propria domanda l’attore dedusse che il proprio assicuratore aveva aderito ad una convenzione tra compagnie assicuratrici, in virtù della quale si era convenuto che, nel caso di maxitamponamenti, ogni assicuratore si obbligasse ad indennizzare il proprio assicurato.
2. Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza 20.12.2007 n. 55309 accolse la domanda.
La società soccombente impugnò la sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 17.5.2010 n. 5580, accolse l’appello e rigettò la domanda di A.L. , ritenendo che l’accordo tra assicuratori non fosse invocabile dal danneggiato, il quale era terzo rispetto a quel negozio.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione – con un ricorso unitario – sia dal danneggiato A.L. , sia dal suo avvocato, P.D. (al quale l’appello era stato notificato “perché distrattario delle spese”), sulla base di cinque motivi.
Ha resistito con controricorso la AXA.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di P.D. .
1.1. Il ricorso proposto in proprio da P.D. va dichiarato manifestamente inammissibile.
1.2. Questi fu l’avvocato che, in primo grado, assistette in giudizio A.L. . In quella sede dichiarò di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese, e chiese la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
In tal senso provvide il giudice di pace.
La AXA, nelle more del giudizio d’appello, diede esecuzione alla sentenza di primo grado, pagando la somma di Euro 2.895,63 direttamente nelle mani di P.D. (la circostanza non è contestata).
La AXA, con l’atto d’appello, convenne in giudizio anche P.D. , e ne chiese la condanna alla restituzione di quanto versatogli.
Il giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da A.L. senza nulla statuire in merito alla richiesta di restituzione formulata dalla AXA.
1.3. Questo essendo stato in facto il dipanarsi del giudizio, ne consegue in iure la totale inammissibilità del ricorso proposto in proprio da P.D. , per due distinte ed indipendenti ragioni.
1.3.1. La prima ragione è che P.D. ha inteso impugnare una sentenza che non contiene alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti. Una impugnazione, dunque, non sorretta da un giuridico interesse ex art. 100 c.p.c..
È appena il caso di aggiungere che, in grado di appello, P.D. non formulò alcuna domanda riconvenzionale od eccezione riconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del proprio obbligo restitutorio, limitandosi a negarlo. Dunque nella sentenza d’appello vi fu omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla restituzione formulata dalla AXA, ma non su domande di sorta proposte dell’appellato P.D. : il quale perciò non ha titolo per dolersi d’una decisione che fu nei fatti a lui favorevole.
1.3.2. La seconda ragione è che, in ogni caso, il pagamento delle spese di lite di primo grado, da parte della società soccombente, direttamente nelle mani dell’avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c., legittimava il solvens a domandare la restituzione nei confronti di chi quelle somme aveva materialmente percepito, ovvero P.D. .
Si tratta di un principio consolidato e pacifico da quarant’anni nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell’articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (così Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013, Rv. 625757; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11/05/2007, Rv. 596728; Sez. 3, Sentenza n. 16597 del 05/08/2005, Rv. 584752; Sez. 3, Sentenza n. 13752 del 20/09/2002, Rv. 557478; Sez. 3, Sentenza n. 15571 del 10/12/2001, Rv. 550978, e via risalendo fino alla sentenza capostipite, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 14/06/1965, Rv. 312304).
2. Il primo motivo del ricorso di A.L. .
2.1. Col primo motivo di ricorso A.L. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta contemporaneamente sia da una violazione legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 83, 125, 182, 156, 157, 159 c.p.c.; 1399 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che in primo grado la persona che conferì la procura al difensore della società convenuta aveva dichiarato di agire “quale legale rappresentante” della “Montepaschi Assicurazioni Danni” s.p.a..
In secondo grado, invece, la medesima persona dichiarò di agire “quale direttore dell’ufficio sinistri” della nuova società “AXA MPS Assicurazioni Danni”, in virtù di una deliberazione del consiglio d’amministrazione di quella società.
Tuttavia, mentre la qualità di legale rappresentante d’una società per azioni è soggetta a pubblicità-notizia, a tale pubblicità non è soggetta la delibera del consiglio d’amministrazione che conferisca poteri rappresentativi ad un dirigente della società.
Prosegue spiegando che in appello aveva tempestivamente eccepito il difetto di potere rappresentativo in capo alla persona che conferì il mandato alle liti in nome e per conto della AXA, e che per effetto di tale eccezione l’AXA avrebbe avuto l’onere di documentare la fonte del suddetto potere rappresentativo, il che non avvenne.
Di conseguenza, sussistendo un difetto di procura in capo al difensore dell’appellante, l’appello si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile.
2.2. Il motivo è infondato.
Il difetto di potere rappresentativo in capo alla persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 cod. proc. civ. (così Sez. 3, Sentenza n. 23670 del 15/09/2008, Rv. 604799).
Nel caso di specie, la AXA ha prodotto in questo grado l’atto del consiglio d’amministrazione attributivo del potere rappresentativo sostanziale alla persona che ha sottoscritto la procura alle liti, dal quale si rileva che questa era effettivamente legittimata a stare in giudizio, e che dunque non vi fu alcun vizio nel conferimento della procura alle liti per il grado di appello.
Vale la pena soggiungere che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria orale, i documenti comprovanti la validità della procura alle liti possono essere depositati nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c., come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (a partire da Sez. U, Sentenza n. 1167 del 05/02/1994, Rv. 485222; in seguito, nello stesso senso, si sono pronunciate tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012, e Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005, Rv. 579590).
Quanto, infine, alla allegazione secondo cui la società costituita in primo grado (Montepaschi Assicurazioni Danni) sarebbe ente diverso da quella costituita in secondo grado (AXA MPS Assicurazioni Danni), essa è quasi temeraria, alla luce del Provvedimento Isvap 18.10.2007 n. 2557, in Bollettino Isvap n. 10 – ottobre 2007, dal quale risulta che si tratta del medesimo soggetto che ha cambiato ragione sociale, in seguito all’acquisizione di una partecipazione di controllo nel suo capitale azionario da parte di altra società.
3. Il secondo motivo del ricorso di A.L. .
3.1. Col secondo motivo di ricorso A.L. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 112, 132, 324, 372, 393 c.p.c.; 2909 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Espone, al riguardo, che il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di difetto di procura, sollevata in appello, ritenendo che sulla validità della procura alle liti conferita dalla AXA al proprio difensore si fosse formato il giudicato. Tuttavia tale eccezione era stata sollevata per la prima volta in appello, e concerneva la procura conferita dalla AXA per il grado di appello, non per il primo grado: sicché nessun giudicato poteva essersi formato.
3.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso. Infatti, essendo dimostrato che in grado di appello la AXA conferì valida procura, resta irrilevante l’errore commesso dal Tribunale nel ravvisare l’esistenza d’un giudicato interno sulla validità della procura alle liti.
La motivazione della sentenza impugnata può dunque essere corretta in questa sede, stabilendo che l’eccezione di nullità della procura conferita dalla AXA al proprio legale per il grado di appello, cosi come formulata da A.L. , va rigettata per la sua infondatezza nel merito, non perché sulla validità della procura suddetta si sia formato il giudicato.
4. Il terzo motivo del ricorso di A.L. .
4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’appello della AXA: in realtà non lo era, per difetto di specificità dei motivi.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
L’atto d’appello consente di ricostruire con inequivoca chiarezza quale fosse l’oggetto della doglianza, e nulla rileva che in esso siano state trascritte ad litteram le stesse espressioni impiegate nella comparsa di risposta depositata in primo grado.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso A.L. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta contemporaneamente sia da una violazione legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1972 c.c.; 18, 19 e 22 L. 24.12.1969 n. 990); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
In esso sono concentrate quattro diverse censure.
4.2. Con una prima censura il ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per avere essa “mutuato dall’atto d’appello la propria motivazione”.
4.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1411 c.c.. Espone, al riguardo, la seguente tesi.
Le compagnie assicuratrici aderenti all’associazione di categoria (ANIA) stipularono un accordo in virtù del quale ciascuna di esse si obbligò, nel caso di sinistro “catastrofale” (cioè coinvolgente più di 40 veicoli), a risarcire direttamente il proprio assicurato dei danni patiti.
Questo accordo deve qualificarsi come contratto a favore di terzo ex 1411 c.c., in virtù del quale il danneggiato, avendo la qualità di beneficiario, è legittimato ad agire nei confronti del proprio assicuratore per ottenere il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Napoli invece, negando tale natura del contratto e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della AXA, da un lato ha pronunciato ultra petita, e dall’altro ha comunque violato l’art. 1411 c.c..
4.3. Con una terza censura il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia adottato una motivazione insufficiente in merito alla sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione, al caso di specie, dell’accordo tra compagnie sopra ricordate.
4.4. Con una quarta censura, infine, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato le regole legali di ermeneutica dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., nella parte in cui ha escluso che il sinistro in cui rimase coinvolto l’attore fosse un sinistro c.d. “catastrofale”, ovvero coinvolgente più di 40 veicoli.
4.5. Tutte e quattro le censure appena riassunte sono inammissibili od infondate.
4.5.1. Infondata è, in primo luogo, la denuncia di nullità della sentenza. La motivazione infatti non può dirsi carente o mancante sol perché adotti le medesime argomentazioni in iure sostenute da una delle parti. Quanto, poi, alla pretesa “contraddittorietà” di essa, è bene ricordare che si ha contraddittorietà della motivazione quando in essa contemporaneamente si affermi e si neghi il medesimo concetto, ovvero si propugnino affermazioni tra loro logicamente inconciliabili. Né l’una, né l’altra di tali ipotesi ricorrono nel nostro caso, nel quale è evidente che il ricorrente pretende di sussumere nel concetto di “motivazione contraddittoria” anche quella di cui si assuma l’erroneità in diritto.
4.5.2. Infondata è altresì la seconda censura, in quanto il Tribunale correttamente ha escluso che l’”Accordo tra compagnie” sopra ricordato potesse qualificarsi come contratto a favore di terzo.
4.5.3. Nel contratto a favore di terzo il vantaggio che stipulante e promittente convengono di attribuire al terzo beneficiario è un vantaggio diretto e giuridico. È diretto perché costituisce l’oggetto immediato della pattuizione, è giuridico perché costituisce l’effetto voluto del contratto.
La natura diretta e giuridica del vantaggio attribuito al terzo costituisce il proprium del contratto a favore di terzo, e lo distingue dalle altre teoricamente infinite pattuizioni nelle quali il contratto arreca vantaggi a terzi in via di fatto, come ad esempio nell’ipotesi di accollo interno o di delegatio solvendi, quando il delegante abbia vietato al delegato di obbligarsi verso il delegatario (art. 1269, comma primo, c.c.).
4.5.4. Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso che l’”Accordo tra compagnie” abbia avuto l’effetto di attribuire al terzo danneggiato un vantaggio che fosse conseguenza diretta e giuridica di esso, sebbene la motivazione sul punto meriti una integrazione.
La materia oggetto dell’accordo è l’adempimento delle obbligazioni scaturenti da un sinistro stradale e gravanti sugli assicuratori dei responsabili.
Gli assicuratori dei responsabili d’un sinistro stradale sono tenuti, per legge, a risarcire i terzi danneggiati dal proprio assicurato; e sono tenuti per contratto a tenere indenne quest’ultimo dalle pretese del terzo.
Se si ritenesse che, per effetto dell'”Accordo”, ogni danneggiato da un sinistro stradale “catastrofale” abbia acquistato un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti del proprio assicuratore, si finirebbe per trasformare l’assicurazione della responsabilità civile in una assicurazione contro i danni, con radicale mutamento del rischio assicurato ed al di fuori di qualunque previsione normativa. È dunque evidente che una simile interpretazione produrrebbe effetti contra legem.
Se invece si muove dal presupposto che nell’assicurazione della r.c.a. il rischio assicurato è la deminutio patrimonii del responsabile, è agevole concludere che per effetto dell'”Accordo” di cui si discorre ciascuna delle compagnie aderenti si è obbligata, nei confronti di tutte le altre, a pagare al proprio assicurato non il debito proprio, ma il debito altrui. Ciascuna di esse, infatti, si è obbligata a versare al proprio assicurato quanto avrebbe dovuto versargli l’assicuratore del terzo responsabile, salvo rivalsa.
L’effetto di questo accordo fu dunque quello di sollevare ciascuno degli assicuratori aderenti dai complessi oneri legati all’accertamento effettivo della responsabilità del proprio assicurato, scaturenti dalla richiesta di risarcimento loro rivolta dal terzo danneggiato. Delegando al pagamento direttamente l’assicuratore della vittima, l’assicuratore del responsabile si libera di tali obblighi e, in cambio di una sostanziale ammissione di responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, evita i maggiori oneri connessi al protrarsi degli accertamenti di fatto ed alla conseguente mora debendi.
Tanto si desume in particolare dall’art. 4 dell'”Accordo”, il quale rende evidente che, in virtù di esso, rivolgersi al proprio assicuratore era per la vittima una facoltà e non un obbligo (“Se il danneggiato intenda comunque essere risarcito dall’impresa cui ha avanzato la richiesta ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 39/77 o che ha chiamato in giudizio, questa procede alla gestione del danno avvisando tempestivamente l’impresa obbligata secondo l’accordo e la Commissione Sinistri Catastrofali”).
L'”Accordo”, in conclusione, era un patto in virtù del quale ogni società aderente si impegnava a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, ma non era un patto che attribuiva al danneggiato un credito – e quindi un’azione – diretta nei confronti del proprio assicuratore. Esso non ha attribuito vantaggi diretti e giuridici al terzo danneggiato, ma solo vantaggi di fatto; di conseguenza non può avergli attribuito nemmeno un’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore.
4.6. La terza censura mossa dal ricorrente col quarto motivo di ricorso (insufficienza della motivazione) è manifestamente inammissibile.
La sentenza impugnata ha escluso che l’”Accordo” più volte ricordato fosse un contratto a favore di terzi. Questa è una valutazione in iure, rispetto alla quale non è concepibile il vizio di motivazione, come noto configurabile solo con riferimento agli accertamenti di fatto.
Quanto, poi, all’accertamento in fatto della sussistenza dei presupposti concreti per l’operatività dell'”Accordo”, trattasi di questione che non ha avuto alcuna incidenza nella struttura della decisione impugnata, e richiamata dal Tribunale solo ad abundantiam.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda non perché non fosse stata provata la sussistenza dei requisiti di fatto previsti dall'”Accordo” per l’operatività di esso, ma per la diversa ragione che l’”Accordo” non attribuiva alcun diritto al danneggiato di pretendere il risarcimento dal proprio assicuratore. E rispetto a tale statuizione era ovviamente del tutto irrilevante l’accertamento in fatto della natura catastrofale o meno del sinistro.
4.7. La quarta censura mossa dal ricorrente col quarto motivo di ricorso (violazione delle regole legali di ermeneutica) è anch’essa inammissibile, per totale inintelligibilità.
Il ricorrente, infatti, dopo avere trascritto il contenuto degli artt. 1362-1370 c.c., conclude che tali regole sarebbero state violate perché nel caso di specie “nessuna incertezza [sussisteva sulla] natura catastrofale del sinistro del 14.4.2005” (così il ricorso, pp. 27-28). È dunque evidente la totale mancanza di consecutività tra la premessa (“sono state violate le regole di ermeneutica”) e la conseguenza (“era indubbio che il sinistro fosse catastrofale”).
5. Il quinto motivo di ricorso di A.L. .
5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la AXA aveva domandato in appello la condanna del danneggiato e del suo avvocato a restituire le somme loro pagate. Il Tribunale tuttavia non provvide su tale richiesta, sicché la sentenza sarebbe viziata da omessa pronuncia.
I ricorrenti spiegano che a causa di tale omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, la AXA avendo comunque vinto l’appello ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del danneggiato e del suo avvocato, che hanno perciò dovuto pagare anche le spese del decreto ingiuntivo.
5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le ragioni già indicate supra, ai pp. 1.3 e seguenti.
Deve qui solo aggiungersi, con riferimento alla posizione di A.L. , che il debitore non ha interesse a dolersi del fatto che non sia stata accolta la domanda giudiziale del creditore. Ove, poi, il ricorrente avesse voluto evitare le spese di ingiunzione, non avrebbe avuto che da adempiere spontaneamente la propria obbligazione.
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna A.L. e P.D. , in solido, alla rifusione in favore di AXA MPS Assicurazioni Danni s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
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