La partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso può essere dedotta dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per la loro connotazione siano in grado di attestare un ruolo specifico della persona funzionale all’associazione e nelle sue dinamiche operative e di crescita criminale
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 7 marzo 2017, n. 10963
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/05/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 maggio 2015 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio da precedente annullamento disposto dalla Corte nei riguardi di sentenza della Corte d’Appello di Messina, ha confermato la sentenza del 27 aprile 2011 del Tribunale di Messina, che aveva tra gli altri condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
2. Avverso la predetta decisione lo (OMISSIS), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato e va accolto nei termini che seguono.
4.1. Col primo motivo di censura il ricorrente ha lamentato la mancata osservanza dei principi, gia’ fissati da questa Corte nei riguardi della sentenza della Corte di Appello di Messina del 25 maggio 2012, annullata quanto al capo a) di imputazione.
In particolare, quanto alla completezza e congruenza della motivazione della Corte territoriale calabrese, il ricorrente ha censurato la mancanza di una motivazione autonoma e l’omesso riscontro delle critiche esposte nel precedente atto di appello. Quanto alle dichiarazioni dell’ (OMISSIS), costui non avrebbe mai coinvolto lo (OMISSIS) in altre partite di droga oltre la vicenda per cui era intervenuta condanna, escludendo altresi’ riunioni o concertazioni e riferimenti allo (OMISSIS). Ne’ era stato dato riscontro alle censure svolte dalla difesa nell’appello, tra l’altro definite ne’ futili ne’ palesemente inconsistenti, neppure in relazione agli elementi, oggettivo e soggettivo, tali da integrare l’ipotesi del delitto associativo (in presenza, poi, di un’associazione in tesi connotata da una ben ristretta base personale, siccome ridottasi in conseguenza delle successive decisioni giudiziarie).
4.2. Col secondo motivo d’impugnazione il ricorrente si e’ doluto della tardiva acquisizione di una sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina nei riguardi dell’originario coimputato (OMISSIS). In tal modo sarebbe stato menomato il diritto della difesa, impossibilitata a godere di altro grado di giudizio di merito per potere contraddire il contenuto delle intercettazioni cola’ disposte.
5. Cio’ premesso, e nel merito della censura, in primo luogo non puo’ che essere richiamato quanto gia’ osservato sul punto da questa Corte di legittimita’, in sede di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Messina.
5.1. Al riguardo, infatti, era stato rilevato che “limitatamente alla motivazione concernente il giudizio di responsabilita’ per il reato associativo, la Corte di Appello ha reso una motivazione meramente apparente. Tutto il periodare della decisione consiste in un continuo richiamo in termini adesivi alla sentenza di primo grado, della quale peraltro si operano citazioni del tutto generiche e omnicomprensive.
Le recise affermazioni dell’estensore (“… questa Corte,…, non ritiene di dovere avere il minimo dubbio… e conseguentemente non resta invero… che concordare pienamente con i decidenti di primo grado”) non si nutrono di riferimenti adeguati ai materiali probatori e alle connesse elaborazioni. Ci si limita, cosi’, ad enunciare, in funzione di dimostrazione dell’esistenza del sodalizio criminoso, “gli stretti rapporti tra determinati soggetti”, certamente finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti; “i frequenti contatti venuti a creare fra i vari soggetti”; “il contenuto, talvolta di una chiarezza inequivocabile, delle intercettazioni in atti”. Da cio’ la Corte di Appello prende le mosse per enunciare il convincimento dell’esistenza di “una fitta rete di “commerci” di droga di non certo poca rilevanza quantitativa”. Come si vede non vi e’ alcun riferimento concreto, preciso, a questa o a quella precipua circostanza, che connoti di concretezza e verificabilita’ il giudizio espresso dalla Corte territoriale; che quindi risulta meramente apodittico. E peraltro anche in contrasto con il dato normativo, il quale pretende – per potersi affermare l’esistenza di un’associazione per delinquere – che si rinvengano elementi scriminanti rispetto alla fattispecie plurisoggettiva eventuale… Le censure avanzate dal predetto imputato alla sentenza emessa dal Tribunale vertevano: a) sull’errata interpretazione delle conversazioni dalle quali si era ritenuto di trarre la prova della sussistenza del reato sub c), trattandosi all’inverso di conversazioni aventi ad oggetto banconote false; b) sulla inadeguatezza della prova della sussistenza dell’associazione in ragione del piu’ elevato standard probatorio richiesto dalla ridotta base soggettiva del sodalizio, della unicita’ della fonte dichiarativa; c) sulla mancanza della prova della consapevolezza e volonta’ dello (OMISSIS) di partecipare ad un sodalizio criminoso, tenuto conto della unicita’ del presunto reato-fine, del ridotto arco temporale di permanenza della relazione illecita, della mancanza di prova in ordine alla volonta’ di dare apporto al sodalizio criminoso. Simili rilievi dovevano trovare esplicita trattazione da parte della Corte di Appello, che quindi non poteva adempiere al proprio compito semplicemente rimandando alla lettura della sentenza di primo grado… Tenuto conto della ristretta base soggettiva e del fatto che lo (OMISSIS) sarebbe stato partecipe concorrendo in un solo reato-fine, assume particolare rilievo la compiuta dimostrazione della coscienza e volonta’ specie di quest’ultimo di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Infatti, e’ principio affermato da questa Corte che quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non e’ esclusa la responsabilita’ per il reato associativo, ma la prova della volonta’ di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa (cfr. Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997 – dep. 19/06/1997, Ramirez R, Rv. 208306)”. In conclusione, la sentenza del 25 maggio 2012 era stata annullata con rinvio, nei confronti dello (OMISSIS), limitatamente alla condanna pronunciata in ordine al capo a) della rubrica, ed alla Corte reggina era stato demandato di “dare adeguata esplicazione di una piu’ approfondita valutazione degli elementi probatori disponibili ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato associativo, secondo i principi sopra ricordati e tenuto conto dei motivi di appello formulati nell’interesse del prevenuto”.
Al riguardo, la Corte territoriale calabrese ha dato conto (preso atto della condanna definitiva dello (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS) e a (OMISSIS), quanto alla transazione avente ad oggetto un illecito quantitativo di hashish) delle conversazioni telefoniche intrattenute il 28 agosto e il 6 settembre 2007 dall’ (OMISSIS) con una donna, tale (OMISSIS) ovvero (OMISSIS).
In tali occasioni, secondo il provvedimento impugnato, l’ (OMISSIS) riferiva a costei a) delle modalita’ operative riguardanti l’organizzazione, con interlocutori latinoamericani, di traffici illeciti di stupefacenti e b) della ripartizione di ruoli tra l’ (OMISSIS) stesso, lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) nel reperimento, acquisto e distribuzione di droga, anche con riferimento a passate condotte.
Oltre a cio’, la Corte territoriale ha richiamato le conversazioni, parimenti intercettate, del 3 e 4 agosto 2007 tra l’ (OMISSIS) e l’odierno ricorrente, nell’ambito delle quali veniva programmata una transazione di sostanze stupefacenti, della quale veniva informato anche il (OMISSIS), poi finita nel nulla ma sintomatica del ruolo dello (OMISSIS) nell’ambito della pur rudimentale associazione, in se’ certamente esistente.
Nel giudizio di rinvio e’ stata poi disposta l’acquisizione della sentenza di condanna definitiva emessa nei riguardi del (OMISSIS), pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina il 27 novembre 2009.
Sono state infine cosi’ evocate le conversazioni captate tra (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi ad oggetto i loro rapporti e dalle quali si sarebbe ricavata l’attivita’ di quest’ultimo, dedito allo spaccio al minuto di stupefacente. Mentre infine, quanto ai diretti rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte di Appello del rinvio ha ricordato le dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso della sua collaborazione.
In tali circostanze, secondo il dichiarante, sarebbero stati mantenuti i rapporti tra costui e l’odierno ricorrente, al fine di “fare qualche altra cosa” dopo l’affare dei tre chili e mezzo di hashish, ma non vi sarebbero state altro che trattative, comunque mai concretizzatesi.
Alla stregua di tali elementi, e tenuto conto del desiderio dell’ (OMISSIS) di sminuire quanto emerso dalle conversazioni, doveva quindi concludersi per l’esistenza di una affectio sociale tra i tre uomini, che aveva dato vita alla programmazione di una pluralita’ di delitti con una chiara ripartizione di compiti all’interno, e con una reciproca consapevolezza di fare parte di un’associazione criminosa.
5.2. Cio’ posto, va anzitutto disattesa, in ordine logico, la seconda censura proposta dall’odierno ricorrente.
In proposito, infatti, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non e’ tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiche’ i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza e’ stata annullata, sicche’ egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, cosi’ come previsto dall’articolo 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l’articolo 627 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116).
5.3. Nel merito, ed in ragione dell’esistenza dell’indicato materiale istruttorio, e’ appena il caso di ricordare che per la configurabilita’ dell’associazione dedita al narcotraffico non e’ richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilita’ economiche, ma e’ sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e altri, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali’, Rv. 251011).
In definitiva, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, puo’ essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalita’ esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207).
In specie, come e’ gia’ stato rilevato dalla Corte nel primo giudizio di annullamento, l’odierno ricorrente sarebbe stato – in tesi – partecipe concorrendo in un solo reato-fine, si’ che doveva assumere particolare rilievo la compiuta dimostrazione della coscienza e volonta’, specie del ricorrente, di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente, data la necessita’ di una prova particolarmente puntuale e rigorosa circa la volonta’ di partecipare alla associazione.
La partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso puo’ essere cosi’ desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purche’ siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente coscienza e volonta’ dell’autore di fare parte dell’organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D’Aloia, Rv. 261379).
Al contrario, date queste premesse, da un lato le dichiarazioni rese dall’ (OMISSIS) in fase di collaborazione al piu’ danno conto di una generica intesa tra lo stesso (OMISSIS) e lo (OMISSIS) di valutare la possibilita’ di future imprese delittuose nel campo del traffico di stupefacenti (ne’ si comprende, sotto il profilo istituzionale e in difetto di ulteriori elementi, la palese svalutazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, impegnato ad “edulcorare quanto emerso palesemente dalle conversazioni”, secondo il pensiero della Corte reggina); d’altro canto e’ sempre e solo l’ (OMISSIS) ad illustrare ad un terzo estraneo le modalita’ operative della pretesa associazione, laddove l’intervento dello (OMISSIS), da quanto si evince dal provvedimento impugnato, si limita all’assunzione di informazioni circa la presenza del (OMISSIS) nell’ambito di una singola vicenda.
In altre parole, non e’ certamente in discussione l’interesse di tutti questi soggetti nelle attivita’ illecite connesse al traffico di sostanza stupefacente. Come e’ stato gia’ rilevato dalla Corte, peraltro, difetta la prova, certa, rigorosa e puntuale della consapevolezza dello (OMISSIS) circa l’esistenza di questa struttura associativa, laddove da un canto la base personale sarebbe stata in ogni caso di sole tre persone, mentre d’altro canto non vi e’ menzione alcuna dell’eventuale dotazione di mezzi e di beni permanentemente votati ai fini del sodalizio criminoso.
5.4. Il provvedimento impugnato, quindi, non appare rispondere in modo adeguato e convincente ai rilievi gia’ formulati da questa Corte, laddove gli elementi richiamati non raggiungono la soglia della verifica dell’esistenza del delitto associativo, nei termini e con i principi gia’ fissati.
Alla stregua di quanto precede, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al delitto di cui al capo A della rubrica, rinviando per ulteriore esame ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A della rubrica, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria
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