Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 7 marzo 2017, n. 10958

Respinta la richiesta della Procura contro l’obbligo di dimora invece degli arresti domiciliari in quanto la misura meno afflittiva consentiva lo stesso di evitare il contatto tra l’incolpato e l’ente presso il quale erano state commesse le condotte oggetto di incolpazione (irregolare gestione dei fondi europei da parte dei vertici e responsabili dell’ente regionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 7 marzo 2017, n. 10958

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

nel procedimento relativo a:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 18/10/2016 del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’istanza di riesame di (OMISSIS), sostituiva la misura degli arresti domiciliari applicatagli con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 14 aprile 2016, con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il (OMISSIS) era stato raggiunto dalla misura cautelare in relazione alle condotte di cui all’articolo 314 c.p. (capi E, F e G) e articolo 479 c.p. (capo H), riguardanti la gestione da parte dei vertici e dei responsabili dell’ente regionale “Calabria Verde”, istituto con la Legge Regionale Calabria n. 25 del 2013, di fondi europei, impiegati illecitamente per la esecuzione di lavori nell’abitazione del direttore generale (OMISSIS), con l’impiego di una squadra di operai dell’ente stesso (l’indagato in particolare, nella sua qualita’ di responsabile dell’ufficio economato dell’ente regionale, attingendo ai fondi europei, avrebbe corrisposto ai suddetti operai somme a titolo di straordinario e acquistato materiale utilizzato per la ristrutturazione della abitazione del (OMISSIS)).

Il Tribunale, nel premettere che riteneva sussistenti in ordine ad esse la gravita’ indiziaria e il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, tutelabile tuttavia con una misura piu’ gradata che avrebbe salvaguardato comunque l’esigenza di evitare i contatti dell’indagato con il suddetto ente.

Nel ricorso,l’Ufficio requirente deduce violazione dell’articolo 292 c.p.p., articolo 309 c.p.p., comma 9, articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera a) e c), articolo 275 c.p.p., commi 1 e 3, articolo 110 c.p. e vizio di motivazione: la ritenuta sufficienza della misura dell’obbligo di dimora risulterebbe illogica, avendo il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di recidiva non tutelabile con il trasferimento dell’indagato presso altro ente regionale e sufficiente a fronteggiarlo la sola limitazione della liberta’ di movimento fisica dell’indagato nell’ambito del comune di residenza, trascurando la spregiudicatezza dimostrata dallo stesso nella realizzazione delle condotte criminose, la rete di amicizie e rapporti intranei all’ente che consentirebbero ancora di poter influire sulle sue valutazioni e determinazioni e la possibilita’ che questi possa comunque interloquire e interferire con il personale in servizio dal luogo di residenza; il Tribunale avrebbe inoltre del tutto obliterato le esigenze cautelari di inquinamento probatorio, ravvisate dal Giudice della cautela.

2. 2. Il ricorso non e’ fondato.

2.1. Il Tribunale ha adeguatamente valutato la adeguatezza della misura cautelare applicata all’incolpato rispetto all’intensita’ del pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, ritenendo eccessiva la misura domiciliare e a converso sufficiente l’obbligo di dimora, che consentiva in ogni caso di evitare il contatto tra l’incolpato e la struttura dell’ente, presso la quale erano state commesse le condotte oggetto di provvisoria incolpazione.

La valutazione sul punto fatta dal Tribunale non e’ illogica, in quanto l’aver ravvisato il pericolo di recidiva specifica non determinava automaticamente l’adozione di misure cautelati di tipo detentivo, dovendo pur sempre il giudice della cautela valutare la stretta necessita’ delle misure, in coerenza con l’inviolabilita’ del diritto coinvolto.

Quanto all’effettiva adeguatezza della misura adottata, il ricorrente formula soltanto assertive affermazioni di precluso merito, che non possono essere esaminate in questa sede.

Relativamente infine al pericolo di inquinamento probatorio, la censura e’ generica, in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente soltanto l’esigenza di cui si e’ detto in precedenza e il ricorrente nulla ha dedotto a dimostrazione della sussistenza, in termini di attualita’, del suddetto pericolo.

Sulla base di quanto premesso, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *