Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 5 febbraio 2016, n. 2300
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2922-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 851/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7-3-1995 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), in catasto f. 46, mappale 546, e che detto fondo, intercluso, per raggiungere la pubblica via fruiva del diritto di servitu’ di passaggio sul mappale 269 di proprieta’ di (OMISSIS), convenivano in giudizio quest’ultima per sentir dichiarare che detto diritto di servitu’ di passaggio era esercitatile, oltre che pedonalmente, anche con mezzi agricoli a trazione meccanica.
Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 153/2008 il Tribunale di Genova accoglieva la domanda, dichiarando che il diritto di servitu’ di passo era esercitabile, oltre che pedonalmente, anche con mezzi agricoli a trazione meccanica.
Il gravame proposto avverso la predetta decisione dalla convenuta veniva rigettato dalla Corte di Appello di Genova con sentenza in data 8-7-2010. La Corte territoriale, in particolare, nel dare atto della destinazione agricola del fondo degli attori e nel rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’ampiezza del passaggio (pari a un metro e mezzo) prevista nell’atto di divisione costitutivo della servitu’ consentiva il passaggio con mezzi a trazione meccanica, nell’interpretare l’atto costitutivo della servitu’ secondo la volonta’ delle parti riteneva che scopo di tale diritto era quello di consentire di raggiungere il fondo dominante con i normali mezzi necessari per l’esercizio dell’agricoltura. Il giudice del gravame riteneva irrilevante l’attuale presenza di otto gradini, osservando che nel precedente giudizio possessorio svoltosi tra le parti era emerso che lungo il passaggio erano stati esercitati, anche se occasionalmente, transiti con carriole meccaniche e con trattori. Esso, inoltre, rilevava che il primo giudice aveva fatto correttamente ricorso al criterio del minimo mezzo, interpretando la servitu’ in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di sette motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi tre in proprio e quali eredi di (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c.. Deduce che la Corte di Appello, nell’interpretare la clausola contenuta nel contratto di divisione in data 6-11-1947, costitutiva della servitu’ di passaggio per cui e’ causa, avrebbe dovuto tener conto del comportamento delle parti successivo alla stipulazione di tale contratto. In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto della sentenza emessa dal Pretore di Genova nell’ambito di un precedente giudizio possessorio, dalla quale risultava che le parti sin dal 1947 avevano esercitato la servitu’ solo per il passaggio pedonale, e solo occasionalmente e previa autorizzazione da parte della convenuta -e quindi per mera tolleranza di quest’ultima, per il passaggio di animali o mezzi agricoli.
Il motivo e’ infondato, in quanto, come e’ noto, l’articolo 1075 c.c., stabilisce che la servitu’ esercitata in modo da trarne un’utilita’ minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Il fatto che il proprietario del fondo dominante abbia nel tempo esercitato prevalentemente il transito a piedi, pertanto, non puo’ di per se’ ritenersi abdicativo della facolta’ di passaggio anche con mezzi meccanici insita nella servitu’ convenzionalmente costituita; servitu’ che e’ esercitatile in tutta la sua estensione in ogni tempo, salvo l’eventuale prescrizione del diritto, nella specie non eccepita dalla convenuta.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2099 c.c. (recte, articolo 2909 c.c.), per non avere la Corte di Appello tenuto conto del giudicato formatosi tra le parti circa le modalita’ di esercizio della servitu’.
Il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine al giudicato intervenuto tra le parti in ordine alle modalita’ d’uso della servitu’ per cui e’ causa.
I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono privi di fondamento, non potendosi riconoscere alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio di natura petitoria alla sentenza invocata dalla ricorrente, emessa nell’ambito di un giudizio possessorio, il cui oggetto prescinde da ogni questione circa la conformita’ a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela.
Nel procedimento possessorio, infatti, l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioe’, compiuto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalita’ del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformita’ a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento possessorio spiegare effetto di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversita’ di petitum e di causa petendi (v. Cass. 27-6-1978 n. 3174).
3) Con il quarto motivo la ricorrente si duole del difetto e della contraddittorieta’ della motivazione, non avendo la Corte di Appello tenuto conto della presenza di otto gradini per superare il dislivello tra i terreni, che avrebbe dovuto costituire un ulteriore elemento di valutazione per l’accertamento della natura di passo pedonale non carraio della servitu’.
Il motivo non e’ meritevole di accoglimento, avendo la Corte di Appello motivatamente ritenuto irrilevante l’attuale presenza dei gradini, dando atto che in passato lungo il passaggio erano stati effettuati transiti sia con carriole meccaniche che con trattori.
Si tratta di un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, si sottrae al sindacato di questa Corte.
4) Con il quinto e il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1065 c.c. e il difetto di motivazione, per avere la Corte di Appello utilizzato lo strumento interpretativo residuale previsto dalla citata norma, pur avendo a disposizione lo strumento interpretativo principale costituito dal richiamato giudicato possessorio.
I due motivi sono infondati.
Deve premettersi che, in tema di servitu’ prediali, l’estensione e le modalita’ di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dall’ articoli 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitu’ comprende tutto cio’ che e’ necessario per usarne e articolo 1065 c.c., per il quale la servitu’ e’ costituita
in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente (Cass. 12-1-2015 n. 216).
Nella specie, a fronte della valutazione espressa dalla Corte di Appello riguardo alla correttezza del ricorso operato dal giudice di primo grado al criterio del minimo mezzo previsto dal citato articolo 1065 c.c., la ricorrente si e’ limitata ad indicare, quale unico elemento dimostrativo della idoneita’ della clausola negoziale a comprovare la comune volonta’ delle parti circa l’estensione e le modalita’ di esercizio della servitu’, il giudicato possessorio; giudicato che per le ragioni in precedenza esposte non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, al fine di accertare l’effettiva portata del titolo costitutivo della servitu’ di passaggio per cui e’ causa.
5) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente si duole dell’erroneo riferimento operato dalla Corte di Appello all’articolo 1051 c.c., non avendo la causa ha ad oggetto una servitu’ coattiva, bensi’ una servitu’ volontaria.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
E’ vero, infatti, che, vertendosi in tema di servitu’ costituita per titolo, non appare pertinente il richiamo contenuto in sentenza alla disposizione dettata in tema di servitu’ coattive dall’articolo 1051 c.c.. L’argomento speso al riguardo dal giudice del gravame, tuttavia, non appare determinante al fine della decisione, essendo stato svolto (come reso evidente dal tenore delle espressioni usate: “Osserva la Corte che appare del tutto condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice anche alla luce della ratio espressa dall’articolo 1051 c.c., comma 3 …..”) al solo scopo di convalidare ulteriormente la valutazione espressa dal giudice di primo grado, secondo cui, essendo pacifica la natura agricola del fondo dominante ed altrettanto pacifico che il relativo passo era stato esercitato in funzione della coltivazione di detto fondo, cio’ comportava che l’esercizio della servitu’ in questione potesse avvenire con gli strumenti necessari per la coltivazione del fondo e, quindi, anche con mezzi meccanici.
Orbene, come e’ stato precisato da questa Corte, le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione gia’ basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di affetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimita’ (Cass. 18-5-2005 n. 10420; Cass. 11-6-2004 n. 11160).
6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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