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Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 29 maggio 2015, n. 23052

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNELLI Enzo – Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. ALMA Marco M – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

– (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la ordinanza n. 140/2014 in data 3/12/2014 del Tribunale di Modena in funzione di giudice del riesame;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 3/12/2014 il Tribunale di Modena ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 6/10/2014 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa citta’, decreto finalizzato alla confisca di due autovetture acquistate dal (OMISSIS) e fatte fatturare a favore, l’una della propria moglie (OMISSIS) e, l’altra, della (OMISSIS) S.r.l., impiegando – secondo l’ipotesi accusatoria – per il pagamento del prezzo (euro 40.000) il denaro a lui versato, a mezzo di assegno bancario per euro 200.000 da (OMISSIS) e proveniente, come illecito profitto, dal reato di bancarotta fraudolenta, essendo il (OMISSIS) socio di maggioranza e amministratore di fatto della (OMISSIS) S.r.l., societa’ dichiarata fallita il (OMISSIS).

In relazione a tali fatti il (OMISSIS) risulta sottoposto ad indagini per i reati di cui all’articolo 81 c.p., comma 1 e cpv., articoli 648 bis e 648 ter c.p., e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, comma 1, in relazione ad una serie di azioni nel dettaglio descritte dal capo di imputazione preliminare riportato anche nell’ordinanza impugnata.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato (OMISSIS) e della terza interessata (OMISSIS), deducendo:

1. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’affermata sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 648 ter c.p., con riguardo sia all’elemento oggettivo, sia all’elemento soggettivo del reato, nonche’ mancanza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera c), e articolo 125 c.p.p., circa le specifiche censure mosse dalla difesa con i motivi di riesame.

Evidenzia, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che l’ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze proposte dalla difesa in sede di discussione orale e, in particolare, con la ricorrenza del fumus circa gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 648 ter c.p., attesa l’impossibilita’, al momento in cui il (OMISSIS) riceveva le somme in contestazione (17/11/2010), di considerare perfezionato il delitto di bancarotta fraudolenta in capo al (OMISSIS) (essendo intervenuto il fallimento della societa’ RISTEL solo il 21/1/2011) e dunque la mancanza del delitto presupposto rispetto a quello contestato, nonche’ l’assenza di consapevolezza in capo allo stesso (OMISSIS) della natura illecita della provvista utilizzata dal (OMISSIS) a pagamento del proprio debito.

In sostanza, secondo l’ipotesi accusatoria, l’azione contestata all’indagato (OMISSIS) (sia che la si voglia qualificare come violazione dell’articolo 648 ter, sia che la si voglia qualificare come violazione dell’articolo 648 o dell’articolo 648 bis c.p.) sarebbe anteriore alla consumazione del reato presupposto il che contrasterebbe con le previsioni normative di cui agli articoli di legge citati.

Quanto poi all’elemento psicologico del reato va detto che al 10/11/2010 le consistenze attive della RISTEL superavano ampiamente l’ammontare dei debiti sociali, con la conseguenza che il (OMISSIS) ben poteva legittimamente disporre delle somme della societa’ e questa situazione era ben nota al (OMISSIS) (direttamente e per tramite della madre (OMISSIS)) il quale non poteva cosi’ riconnettere alcuna valenza distrattiva all’apprensione delle somme da parte del (OMISSIS). Di detta valenza distrattiva la famiglia (OMISSIS) / (OMISSIS) si sarebbe avveduta solo in epoca successiva quando ebbe a constatare che il (OMISSIS) non stava utilizzando l’eccedenza attiva della societa’ ne’ per pagare l’ulteriore somma dovuta alla (OMISSIS), ne’ per soddisfare le altre obbligazioni sociali.

2. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’affermata sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 648 ter c.p., e non di quello di cui all’articolo 648 c.p., con conseguente non applicabilita’ dell’articolo 648 quater c.p., nonche’ mancanza di motivazione ex articoli 606, lettera c), e 125 cod. proc. pen. circa le specifiche censure mosse dalla difesa con i motivi di riesame.

Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la contestazione come formulata dal Pubblico Ministero contiene in se’ stessa la descrizione della condotta tipica della ricettazione e, secondo consolidata giurisprudenza, la fattispecie incriminatrice del reimpiego non sarebbe applicabile a coloro che abbiano gia’ commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio con la conseguenza che il reimpiego del denaro si atteggia come un post factum non rilevante.

In relazione a tale profilo il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsivoglia motivazione.

A cio’ si aggiunga, conclude la difesa dei ricorrenti, che gli elementi di ostacolo all'”accertamento dell’origine delittuosa del denaro” ravvisati dal Tribunale di Modena si presentano evidentemente funzionali, pur nell’avversata ottica di accusa, a celare non tanto la riconducibilita’ delle somme al delitto di bancarotta fraudolenta quanto al diverso e gia’ ipoteticamente consumato delitto di ricettazione posto in essere dal (OMISSIS) al momento della ricezione delle somme di cui si e’ detto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

E’ innanzitutto pacifico che il reato di bancarotta fraudolenta si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, momento consumativo che nel caso in esame riguardante la societa’ RISTEL si deve collocare al 21/1/2011.

Risulta altresi’ in modo non controverso che il (OMISSIS) ebbe a ricevere dal (OMISSIS) l’assegno di euro 200.000 il 17/11/2010 e che, oltre al compimento delle altre operazioni nel dettaglio indicate nel provvedimento impugnato, lo stesso (OMISSIS) ebbe ad acquistare le autovetture oggetto di sequestro nel giro di un ristretto lasso temporale al punto che la disponibilita’ del denaro ricevuto veniva esaurita entro il 14/12/2010.

Dunque tutte le operazioni indicate nell’imputazione preliminare risultano compiute anteriormente al momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta ipotizzato nei confronti del (OMISSIS), reato la cui consumazione sarebbe stata realizzata anche mediante la distrazione delle somme consegnate da quest’ultimo al (OMISSIS).

Il testo dell’articolo 648 ter c.p. – unico reato sul quale, come ha precisato il Tribunale del riesame, e’ da ritenersi fondato il sequestro preventivo de qua – e’ chiaro incriminando la condotta di chi impiega in attivita’ economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita’ “provenienti da delitto”.

Ne consegue che il delitto presupposto (ma il discorso ben puo’ valere anche per i reati di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p.) deve cronologicamente quanto necessariamente precedere il momento consumativo del reato qui in contestazione non potendosi certo legare la consumazione del reato presupposto al momento della materiale “distrazione” delle somme di denaro dalle casse della societa’ RISTEL, azione in se’ non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento della societa’ stessa.

Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe all’inammissibile paradosso che la condotta ex articolo 648 ter c.p., consumata da un soggetto prima del perfezionamento del delitto presupposto rimanga sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva dipendente dall’azione di un terzo (nella specie il (OMISSIS)) il quale attraverso la sua azione (per esempio provvedendo o meno a risanare la situazione della societa’ in stato di insolvenza) potrebbe incidere ex post sull’illiceita’ del fatto.

Non e’ ipotizzabile nel nostro sistema di diritto che l’illiceita’ di una condotta come quella imputata al (OMISSIS) venga fatta dipendere da un post factum subordinato al modus operandi di un soggetto terzo che goda di una piena liberta’ di azione.

Questa Corte Suprema con una pronuncia relativa al reato di bancarotta ma il cui assunto presenta riflessi sul caso qui in esame ha infatti avuto modo di chiarire che “non e’ integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (L.F., articolo 216 p.p., n. 1) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali, riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversata nella sua integrante – dai soci che l’avevano prelevata – nelle casse della societa’ prima della dichiarazione di fallimento; infatti, ancorche’ il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l’individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non gia’ all’atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta” (Cass. Sez. 5, sent. n. 7212 del 26/01/2006, dep. 27/02/2006, Rv. 233604).

Ne consegue che nella situazione prospettata difetta totalmente il fumus dell’ipotizzato reato di cui all’articolo 648 ter c.p., situazione che porterebbe al medesimo risultato qualora si volessero in alternativa ipotizzare gli altri reati indicati nell’imputazione preliminare o quello di ricettazione indicato in via subordinata dalla difesa dei ricorrenti.

Al piu’ potrebbe valutare l’A.G. a quo se altre fattispecie di reato (sotto il profilo di eventuale concorso con il (OMISSIS) in violazioni della legge fallimentare) sono potenzialmente configurabili a carico degli indagati, ma non essendo allo stato cio’ ipotizzato si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonche’ del decreto genetico impositivo della misura cautelare reale, caratterizzati da “violazione di legge” ex articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.. All’annullamento della misura cautelare consegue l’ordine di restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.

Quanto sopra evidenziato rende superflua la valutazione degli ulteriori elementi di doglianza prospettati dalla difesa dei ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Modena in data 6/10/2014; per l’effetto ordina la restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

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