mercedes + bmw

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 11 marzo 2014, n. 5605

Svolgimento del processo

D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi gli attori prevedeva il pagamento della somma di L. 43.227.000 e la consegna da parte degli acquirenti di un veicolo BMW, il quale sarebbe stato in seguito venduto dalla convenuta a terzi. Gli attori specificavano che era pacifico che la BMW fosse stata venduta dalla SICAR srl, quale procuratrice degli attori a D.G.M. ed, in seguito, sequestrato dalla Polizia Stradale di Potenza perché munito di un motore con un numero di matricola contraffatto. L’acquirente ha reso testimonianza di avere ottenuto dalla SACAR a seguito di tale episodio la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del veicolo. Chiedevano la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, che non le ha consegnato il veicolo Mercedes ed il risarcimento del danno per la perdita del veicolo BMW.
Si costituiva la società SACAR, eccependo l’infondatezza della domanda degli attori, dovendo ritenere che era stata consegnato in permuta un bene non idoneo all’uso al quale era destinato.
Veniva integrato il contraddittorio anche nei confronti dell’altro acquirente V.G. .
Il Tribunale di Potenza rigettava la domanda e condannava D.S.G. al pagamento delle spese processuali, compensava le spese tra la società SACAR e V.G. .
Avverso tale sentenza proponeva appello D.S.G. e V.G. , chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la società Sacar, postulando il rigetto con vittoria di spese.
La Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 47 del 2007 rigettava l’appello e compensava interamente le spese giudiziali. Secondo la Corte di Potenza: a) il negozio intervenuto tra le parti integrava gli estremi della vendita e non della permuta, dato che il modulo contrattuale in questione recava la chiara dicitura “Condizioni generali di vendita” e, per altro, diversamente che nella permuta, nel caso in esame il corrispettivo del trasferimento era costituito da una somma di denaro e la stessa BMW era stata rapportata al prezzo di mercato e, considerata come bene equivalente al denaro. b) La vendita di autoveicolo recante i numeri di motore e di telaio alterati diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione integrava una consegna di aliud pro alio che legittimava l’acquirente a proporre azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc. c) avendo la Sacar srl eccepito l’inadempimento degli attori per aver essi consegnata in permuta un’autovettura taroccata, è evidente che gli stessi (attori) avrebbero dovuto dimostrare che la detta BMW non recava a quel momento il motore con il numero di matricola contraffatto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.S.G. e V.G. , con ricorso affidato a tre motivi. La Sacar ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo D.S. e V. lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 3 segg. Cc, Insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 cpc nr. 3 e 5 in punto di interpretazione e qualificazione del contratto intervenuto tra le parti. Avrebbe errato la Corte di Potenza, secondo i ricorrenti, nell’aver qualificato il negozio intervenuto tra i contendenti quale vendita con esclusione di qualsiasi riferimento alla pennuta senza aver svolto una corretta indagine sulla comune volontà delle parti. Dalla decisione, secondo i ricorrenti, appare evidente che la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito si fonda sul semplice sillogismo che la prevalenza del denaro significa automaticamente contratto di vendita senza tener conto che le parti abbiano potuto porre in essere un contratto unico a causa mista o una permuta con supplemento di denaro. Piuttosto, tenuto conto che, in virtù del criterio dell’assorbimento, un negozio a causa mista può realizzare, tanto la fattispecie di una compravendita con l’integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro, la questione dell’individuazione del negozio in concreto voluto non poteva essere risolta con il mero richiamo all’equivalenza o anche prevalenza economica del valore del bene in natura o delle somme di denaro che unitamente costituivano la controprestazione, dovendo, invece, essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell’una o dell’altra prestazione. Nel caso concreto diventava necessario agli effetti della qualificazione del contratto la ricostruzione degli interessi comuni e personali che le parti avevano inteso regolare e l’accertamento se i contraenti avevano voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, ovvero avevano concordato lo scambio tra loro di due beni in natura. Eppure, nel caso concreto diversi elementi avrebbero potuto indicare una permuta con supplemento in denaro.
Pertanto, concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema se agli effetti della qualificazione di un contratto è necessario applicare le comuni regole di ermeneutica contrattuale ed in primo luogo le norme ed, strettamente interpretative, che danno rilievo al senso letterale delle parole adoperate, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al significato delle varie clausole valutative nel loro complesso.
1.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
Come è stato affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9088 del 16/04/2007) “un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell’assorbimento, l’ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell’individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all’equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell’una o dell’altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all’integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi“.
Ora, nel caso in esame, la sentenza di merito ha tenuto conto di questi principi e si è fatta carico di ricostruire la volontà effettiva delle parti, sostanzialmente pervenendo alla conclusione che il bene (la BMW) dato in permuta integrava gli estremi di una datio in solutum.

La Corte di Potenza è pervenuta a tale risultato avendo accertato essenzialmente: a) che la permuta della autovettura BMW posta in essere dalla D.S. e realizzata mediante il conferimento al legale rappresentante della SACAR della procura a vendere quell’autovettura di sua proprietà (16 novembre 1995), era intervenuta successivamente al contratto stipulato (4 novembre 1995) tra il V. e la Sacar avente ad oggetto la vendita dell’autovettura Mercedes C 250; b) che la macchina usata era stata considerata come bene equivalente al denaro (una datio in solutum) e non nella qualità di mero oggetto. Pertanto, nonostante la Corte di merito abbia ritenuto di considerare unico il modulo contrattuale in questione, redatto in duplice copia a ricalco e sottoscritto quanto all’offerta dal legale rappresentante della società SACAR quanto all’ordinazione dal V. , la cessione dell’auto usata, intervenuta successivamente non si poneva e non veniva posta, in rapporto all’autovettura Mercedes che la SaCaR si era impegnata di consegnare al V. , ma in rapporto al solo prezzo concordato quale corrispettivo della compravendita della Mercedes, con la specifica intesa che il valore della macchina usata avrebbe dovuto essere considerato quale parte del corrispettivo di cui si dice. Come afferma la sentenza impugnata “(….) non si è in presenza di permuta, bensì di compravendita nel caso in cui a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, il corrispettivo del trasferimento di una cosa (l’auto nuova) sia costituito come nella specie, comunque in maniera prevalente dal denaro ed anche da un auto usata, il cui valore sia stato per altro rapportato al suo prezzo di mercato, essendo essa stata in tal caso considerata come bene equivalente al denaro e non nella qualità di mero oggetto:
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di vendita e permuta artt. 1490, 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1555 cc. Avrebbe errato, la Corte di merito, secondo i ricorrenti nel non aver considerato che con il trasferimento a titolo di permuta della BMW questa era passata dalla sfera giuridica di loro competenza a quella di competenza della Sacar, per divenire di proprietà esclusiva di quest’ultima. Pertanto, per giustificare la mancata esecuzione in favore dei ricorrenti della prestazione posta a proprio carico in virtù del contratto del 4 novembre 1995, la Sacar non poteva limitarsi a dedurre la contraffazione del motore ma, doveva formulare espressa e specifica risoluzione del contratto medesimo, cosa che non ha fatto. Con la conseguenza che non essendo stato pronunciato lo scioglimento del contratto di permuta e in mancanza di un accordo in tal senso tra le parti, la proprietà della BMW era definitivamente attribuita alla Sacar e di riflesso gli attuali ricorrenti avevano assolto ogni onere negoziale riguardo all’anzidetta autovettura.
Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte di cassazione se la vendita di un autoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione integra la consegna di aliud pro alio. In tale ipotesi, al fine di poter far valere le proprie ragioni, il compratore ha obbligo di esperire l’ordinaria azione di risoluzione contrattuale.
2.1.- Il motivo è infondato essenzialmente perché non coglie la ratio decidendi, atteso che la sentenza impugnata ha, correttamente, configurato l’inadempimento degli attuali ricorrenti relativo all’obbligazione assunta con il contratto oggetto della controversia, per aver, essi, consegnato una macchina, la BMW, con un numero di matricola contraffatto.
È affermazione pacifica in dottrina e in giurisprudenza che la vendita di aliud pro alio, come appunto nel caso della vendita di un’autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto, configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale che legittima l’acquirente ad esperire sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia a proporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, che se proposta in via di eccezione non è soggetta a prescrizione. Pertanto, perché la Sacar potesse far valere l’inadempimento degli attuali ricorrenti in ordine all’assolvimento dell’obbligazione posta a loro carico, non era necessario, come invece viene sostenuto con il motivo in esame, una pronuncia giurisprudenziale di scioglimento del contratto di permuta o di un accordo in tal senso tra le parti.
Come chiarisce la stessa sentenza impugnata la Sacar srl a fronte della pretesa delle controparti legittimamente eccepiva il loro inadempimento, per avere essi consegnata un’autovettura taroccata, specificando che in tale eccezione si risolveva la domanda riconvenzionale della concessionaria incontestabilmente ritenuta tardiva dal primo giudice.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1513, 2697 cc. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio.
Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, nell’aver ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che nel momento in cui è stata consegnata alla Sacar la BMW montava un motore non taroccato, epperò, un onere probatorio nei termini formulati nella sentenza avrebbe avuto ragione di essere se fosse stata acquisita la prova che la contraffazione del motore era avvenuta in epoca anteriore alla consegna della BMW alla Sacar. I ricorrenti eccepiscono, altresì, che da parte dei Giudici a quibus sarebbe stata omessa qualunque valutazione in ordine al fatto acquisito e provato che da parte della Sacar sono stati eseguiti dei lavori sull’autovettura che tali lavori avevano portato inevitabilmente ad una verifica delle condizioni dell’autovettura che a causa della sua facile conoscibilità la contraffazione, se fosse stata precedentemente alla consegna alla Sacar, non poteva non essere individuata nel corso di quei lavori come è dimostrato che gli agenti della Polstrada se ne sono accorti in virtù di una semplice ispezione.
Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema se in tema di accertamento dei difetti di cosa mobile venduta la disposizione del secondo comma dell’art. 1513 cc non importa spostamento dell’onere della prova, onde spetta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della mercé. La prima non consiste nel descrivere il difetto, bensì nel dimostrare che lo stato è stato determinato dalla condotta del venditore.
3.1.- Anche questo motivo è infondato.
Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.
Ora, la Corte di Potenza nel rispetto dei principi appena richiamati, ha correttamente affermato che a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla Sacar, in ragione dell’art. 1218 cc, nonché in applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere esattamente adempito ai propri obblighi, ovvero di aver consegnato l’autovettura BMW usata con un motore non contraffatto.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti in ragione del principio della soccombenza, condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

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